Accisa gas non dovuta: recupero retroattivo

Molti consumatori che acquistano il gas come impresa o partita IVA non solo non sanno che hanno diritto a un’accisa gas ridotta, ma neppure che hanno diritto al suo recupero retroattivo. Il Testo Unico delle Accise è, su tale punto, assai chiaro: “L’accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. […] Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento” (art. 14, D.lgs. n. 504/1995). Le concrete modalità di espletamento dei rimborsi in materia di accise sono, poi, analiticamente indicate dall’art. 6, D.lgs. n. 689/1996. Qui vedremo come fare in pratica.

Le forniture di gas sono soggette a 3 diverse tasse: l’accisa, le addizionali regionali e l’IVA. La tassazione è prevista per tutti i consumatori con aliquote diverse in base alla tipologia di utilizzo (civile o industriale) e a seconda del luogo geografico dell’utenza del cliente finale. Per permettere una riduzione del prezzo della bolletta del gas, l’Agenzia delle Dogane, nella risoluzione n.1 del 14 giugno 2004, ha riconosciuto la possibilità di applicare l’aliquota agevolata alle accise gas per usi industriali e commerciali.

Trattandosi di un’agevolazione tributaria, il godimento della riduzione dell’imposta erariale sui consumi del gas è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti da parte del soggetto interessato, ovvero l’azienda interessata all’agevolazione in questione. È onere del beneficiario della fornitura, quindi, provvedere a presentare al proprio fornitore apposita richiesta scritta di applicazione delle agevolazioni sopra menzionate all’interno della bolletta.

Inoltre, l’imprenditore stesso deve richiedere al fornitore il cosiddetto “modulo per la richiesta di applicazione dell’accisa agevolata sui consumi del gas”. Una volta compilato il modulo, è necessario inviarlo alla propria società fornitrice con in allegato i seguenti documenti: la dichiarazione sostitutiva del certificato camerale; la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’uso industriale/commerciale del gas metano; la carta d’identità di chi sta richiedendo l’agevolazione.

Nella dichiarazione il cliente ammette, sotto la propria responsabilità, che è in possesso dei requisiti essenziali per avere diritto all’agevolazione. Per fare la richiesta, è necessario compilare e firmare uno specifico modulo, previsto per la propria attività. Alcune volte viene richiesta la copia della licenza per gli affari o la copia dello statuto per gli impianti sportivi e le attività di assistenza. Il tutto va spedito via posta con raccomandata A.R. (magari anticipata tramite fax), oppure via PEC.

Dal momento dell’avvenuto invio di tale richiesta e della documentazione allegata, inizia a decorrere la vigenza dell’agevolazione in favore del richiedente. In seguito all’inoltro alla propria azienda erogatrice della fornitura di gas, sarà cura ed onere di quest’ultima provvedere alla trasmissione della richiesta in questione all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, che potrà procedere agli opportuni riscontri sulla veridicità della dichiarazione stessa.

Fac-simile di esempio del modulo di richiesta dell’accisa ridotta gas.

Uno dei più frequenti elementi ostativi per l’effettivo godimento di un vero e proprio diritto attribuito per legge a chi ne possegga i requisiti è costituito dai comportamenti illeciti dei fornitori energetici, i quali non comunicano all’Amministrazione competente in materia di accise (l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) la richiesta di adesione all’agevolazione del proprio cliente, con il risultato che questi si vede egualmente recapitare una fattura comprensiva dell’importo integrale dell’imposta.

L’altro motivo è l’informazione incompleta del pubblico. Inoltre, molti fornitori non eseguono questo controllo sui propri clienti non essendo una loro responsabilità, e di solito non lo fanno nemmeno i commercialisti, per non parlare dei clienti stessi. Ciò causa un danno notevole alle aziende, peraltro già in crisi anche per i prezzi più elevati dell’energia in Italia. Perciò, sarebbe compito dei venditori di energia svolgere questo controllo per i clienti e aiutarli nel preparare la richiesta dell’agevolazione.

Chiaramente, avendo inoltrato la richiesta di applicazione della riduzione alla propria azienda erogatrice, l’utente si è già espressamente valso della facoltà di godere dei benefici fiscali in questione, così azionando il proprio diritto a vedersi riconosciuta in bolletta la riduzione dell’accisa come prescritto dal D.lgs. n. 504/95 (Testo Unico delle Accise), il testo di legge che regola la materia. Diritto del quale, però, non potrà realmente godere per via dell’illecito agire del proprio fornitore.

Pertanto, l’utente che abbia pagato in modo inconsapevole delle fatture del gas comprensive di un’accisa indebitamente maggiorata, se vuole recuperare retroattivamente quanto gli spetta, deve inoltrare apposita istanza di rimborso alla competente autorità amministrativa di settore – che, come sopra accennato, è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – entro il perentorio termine decadenziale di 2 anni, decorrenti a partire dalla data dell’effettuato pagamento dell’indebito.

Nel 2015, una struttura ospedaliera privata si è rivolta al Tribunale per richiedere quanto indebitamente corrisposto alla locale azienda dei servizi municipali in virtù di un contratto di somministrazione di gas metano cui era stata applicata una tariffa di consumo soggetta a maggior accisa rispetto a quella agevolata per usi industriali. Condannato in primo grado, il fornitore di gas ha proposto appello avverso la sentenza, la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Dogane.

La Cassazione, nel 2016, ha risolto la questione sancendo il seguente principio di diritto: il rapporto tributario inerente al pagamento dell’imposta coinvolge solo il fornitore e l’amministrazione finanziaria. E la domanda del consumatore al fornitore di rimborso di quanto indebitamente pagato per la mancata applicazione del beneficio dell’aliquota ridotta sul gas metano può essere accolta con effetti decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza all’autorità finanziaria.

Infatti, secondo la Corte suprema, “dato che secondo il Testo Unico sulle Accise il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto. Ne consegue che detto termine trova applicazione anche nel caso in cui l’accisa sia stata debitamente pagata, e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo” (Cassazione, decisioni 23515/2008 e 9283/2013).

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