Molti consumatori “business” di gas (cioè i clienti che acquistano il gas come impresa o partita IVA) non sanno che, se appartengono a determinate categorie, possono chiedere l’agevolazione dell’imposta erariale di consumo, ovvero di avere un’accisa del gas ridotta. Nella bolletta del gas, infatti, vengono aggiunti i costi di tre imposte tra cui l’accisa. Tale agevolazione riguarda solo le forniture di gas metano per usi civili o industriali, non l’energia elettrica, ma è pur sempre un risparmio interessante cui si può avere diritto. Per avere l’agevolazione, occorre compilare il modulo specifico per le accise agevolate.
In ogni bolletta del gas vengono riportate nel dettaglio le tre imposte indirette applicate, che sono: accise, IVA e addizionale regionale. Vediamo, in particolare, cosa sono le accise sul gas. Ebbene, il D.lgs. n. 504/95 (Testo Unico delle Accise) ci illumina a riguardo, poiché stabilisce che “il consumo di gas naturale è soggetto ad accisa erariale e alla relativa addizionale regionale”. L’accisa è pertanto una tipologia di imposta erariale che viene applicata dallo Stato sulle materie prime come, in questo caso, il gas.
Una cosa importante di cui occorre però tenere conto è che l’accisa applicata sulla fatturazione del gas si differenzia a seconda che si tratti di una fornitura gas per uso civile (o “usi civili”) oppure per scopi commerciali e industriali (“usi industriali”). Per permettere una riduzione del prezzo della bolletta del gas, l’Agenzia delle Dogane, nella risoluzione n.1 del 14 giugno 2004, ha riconosciuto la possibilità di applicare l’aliquota agevolata alle accise del gas per usi industriali e commerciali.
Dal 2006 è stata estesa la lista delle attività aventi diritto alla riduzioni dell’accisa sul gas. Oggi, ad avere diritto alle accise agevolate per il gas sono dunque le seguenti categorie:
- attività industriali produttive di beni e servizi (es. industrie manifatturiere);
- attività artigianali (es. lavanderia; stireria; carrozzeria; verniciatura; vetreria; falegnameria; acconciatura; estetica; artigiano generico);
- attività agricole (es. floricolture; serre; allevamenti; essiccatoi);
- attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio (viene fornito elenco di dettaglio);
- attività di intermediazione commerciale (es. agenti e procacciatori);
- attività di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili);
- attività svolte nel settore alberghiero e della ristorazione (es. hotel; pensioni; agriturismi; rosticcerie; gastronomie; pasticcerie con o senza bar; panifici; supermercati; ristoranti; fast-food; pizzerie; tavole calde);
- esercizio di impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistica e gestiti senza fini di lucro;
- esercizio di attività svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza degli anziani, orfanotrofi, assistenza disabili con o senza scopo di lucro.
L’accisa gas ordinaria per gli “usi civili” del gas metano è differenziata in 2 macro zone (Centro Nord e Centro Sud) e la relativa aliquota cambia anche sulla base di 4 scaglioni di consumo annui (0-120; 120-480; 480-1560; oltre 1560 Smc). L’accisa gas ordinaria per “usi industriali”, invece, ha un’unica aliquota per i consumi fino a 200.000 Smc (metri cubi standard). Infine, per i clienti industriali vi è un’addizionale regionale determinata autonomamente da ciascuna Regione.
Quanto si risparmia con la riduzione prevista per le suddette categorie? Consideriamo ad es. l’aliquota ordinaria per usi civili per il Nord Italia, che è: 1° scaglione, consumi fino a 120 mc/anno: 0,044 euro/mc; 2° scaglione, consumi tra 120 e 480 mc/anno: 0,175 euro/mc; 3° scaglione, consumi tra 480 e 1560 mc/anno: 0,180 euro/mc; 4° scaglione, consumi superiori a 1560 mc/anno: 0,186 euro/mc. Con la riduzione, si paga invece un importo unico pari a 0,0125 euro al metro cubo.
Il calo delle accise in bolletta con l’agevolazione “accisa ridotta gas”.
In pratica, se rientri nelle categorie agevolate elencate in precedenza, puoi avere uno sgravio fiscale del 93%, cioè puoi passare dal pagare, ad esempio, 0,175 € al metro cubo a pagarne soli 0,012€! La convenienza per il consumatore finale a beneficiare di simili agevolazioni è di tutta evidenza. Basti considerare che le accise (sommate alle altre voci d’imposta, ossia all’IVA e all’addizionale regionale) rappresentano oltre il 30% dell’intero importo della fattura periodica.
Tuttavia, molti fornitori non eseguono questo controllo sui propri clienti non essendo una loro responsabilità, e di solito non lo fanno nemmeno i commercialisti, per non parlare dei clienti stessi. Ciò causa un danno notevole alle aziende, peraltro già in crisi anche per i prezzi più elevati dell’energia rispetto agli altri Paesi dell’Unione Europea. Perciò, sarebbe compito dei venditori di energia svolgere questo controllo per i clienti e aiutarli nel preparare la richiesta dell’agevolazione.
Tuttavia, di solito i venditori faranno di tutto per convincere i clienti a passare un altro fornitore ma difficilmente segnalano al cliente questa possibilità: ciò o perché la ignorano essi stessi, o perché non si vogliono prendere responsabilità oltre quelle strettamente necessarie. Il risultato è che i clienti che hanno diritto a questa agevolazione – che sono tantissimi – subiscono in Italia un’ingiustizia, giacché nessuno li avverte loro di tale diritto, per non parlare del possibile recupero retroattivo.
Trattandosi di un’agevolazione tributaria, il godimento della riduzione dell’imposta erariale sui consumi del gas è subordinato alla dimostrazione della sussistenza dei relativi presupposti da parte del soggetto interessato, ovvero l’azienda interessata all’agevolazione in questione. È onere del beneficiario della fornitura, quindi, provvedere a presentare al proprio fornitore apposita richiesta scritta di applicazione delle agevolazioni sopra menzionate all’interno della bolletta.
In pratica, l’imprenditore stesso deve richiedere al fornitore il cosiddetto “modulo per la richiesta di applicazione dell’accisa agevolata sui consumi del gas”. Una volta compilato il modulo, è necessario inviarlo alla propria società fornitrice con in allegato i seguenti documenti: la dichiarazione sostitutiva del certificato camerale; a dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa all’uso industriale/commerciale del gas metano; la carta d’identità di chi sta richiedendo l’agevolazione.
Dal momento dell’avvenuto invio di tale richiesta e della documentazione allegata, inizia a decorrere la vigenza dell’agevolazione in favore del richiedente. In seguito all’inoltro alla propria azienda erogatrice della fornitura di gas, sarà cura ed onere di quest’ultima provvedere alla trasmissione della richiesta in questione all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane territorialmente competente, che potrà procedere agli opportuni riscontri sulla veridicità della dichiarazione stessa.
Puoi trovare maggiori informazioni sull’argomento e, soprattutto, abbattere notevolmente la tua bolletta energetica con la guida pratica alla scelta del fornitore luce e gas sul mercato libero, che puoi trovare qui. Non capisco, infatti, perché in Italia si debba continuare a pagare l’energia più che in tutta l’Europa!