Bolletta luce sintetica e bolletta di dettaglio: le differenze

Esistono due tipi di bollette dell’energia (luce o gas): quella “sintetica” e quella “di dettaglio”. Dove è la differenza? Nel numero di informazioni contenute all’interno: quella “di dettaglio” riporta tutte le voci di costo ed è quindi più completa. In base alla normativa, i fornitori di gas e luce devono inviare la bolletta sintetica ogni volta che emettono una fattura, mentre la bolletta di dettaglio può essere inviata anche solo una volta l’anno. Nella prima pagina della bolletta sono riportati i dati principali per gestire la tua fornitura: dall’importo da pagare, alle date per l’autolettura.

Cosa devono riportare le bollette sintetiche

Nelle bollette sintetiche relative alla fornitura in regime di tutela deve essere tassativamente utilizzato un criterio di aggregazione che comporta l’indicazione delle seguenti voci:

  • spesa per la materia energia / gas naturale;
  • spesa per il trasporto e la gestione del contatore;
  • spesa per oneri di sistema;
  • ricalcoli (solo se oggetto di fatturazione);
  • altre partite (solo se oggetto di fatturazione);
  • bonus sociale (solo per titolari di bonus);
  • totale imposte e Iva;
  • totale della bolletta.

Per ciascuna delle voci di spesa sopra elencate deve essere indicato l’importo fatturato; per le voci ricalcoli, altre partite, totale imposte e Iva è previsto che siano forniti separatamente ulteriori informazioni. In particolare:

  • per la voce ricalcoli, la bolletta sintetica deve indicare il periodo di riferimento del ricalcolo, le letture iniziale e finale e il consumo oggetto del ricalcolo, il motivo del ricalcolo e l’importo in euro addebitato o accreditato;
  • per la voce altre partite, la bolletta sintetica deve indicare la natura di ciascun importo addebitato o accreditato, specificando se l’importo comprende anche gli eventuali indennizzi riconosciuti al cliente;
  • per la voce totale imposte e Iva, la bolletta sintetica deve indicare le single aliquote applicate, la relativa base imponibile e l’importo fatturato.

Gli elementi di dettaglio che è possible chiedere al proprio fornitore

Gli elementi di dettaglio, che i clienti serviti nei regimi di tutela possono ricevere contestualmente alla bolletta se ne fanno richiesta al proprio venditore e comunque, anche in assenza di richiesta, in caso di reclamo o richiesta di informazioni inerente la fatturazione o in caso di richiesta rettifica di fatturazione, contengono le informazioni relative al calcolo degli importi fatturati, con l’indicazione dei prezzi unitari applicati per ogni voce di spesa (non presenti nella bolletta) e delle relative quantità.

In particolare, gli elementi di dettaglio relativi alle bollette dei clienti serviti nei regimi di tutela riportano:

  • la ripartizione dei prezzi unitari per quota fissa, quota energia e l’elettrico anche, quota potenza;
  • la distribuzione dei consumi fatturati, e i relativi prezzi unitari, per scaglioni o per fasce orarie, laddove sia prevista un’articolazione del prezzo per scaglioni o per fasce orarie;
  • gli elementi su cui si basano gli eventuali ricalcoli di importi già fatturati in precedenti bollette;
  • il tasso di interesse e il periodo di riferimento, in caso di applicazione di interessi moratori.

Come leggere e capire le bollette luce e gas

La prima parte è quella riservata alla bolletta sintetica e contiene le principali informazioni, dal totale da pagare, ai dati dell’intestatario, fino ai servizi attivi e allo stato dei pagamenti. Nello specifico, è così composta:

  • Dati del cliente e della fornitura, indirizzo di recapito della bolletta, numero di utenza, dati identificativi del punto (il punto fisico in cui avviene la fornitura dell’energia, l’indirizzo di fornitura e il codice POD o PDR), il mercato di riferimento, il consumo annuo e i recapiti del servizio guasti;
  • Dati relativi alla bolletta: numero progressivo, data di emissione, periodo di riferimento e scadenza del pagamento;
  • Dati su letture, consumi ed eventuali ricalcoli: in questa sezione sono registrati tutti i dati registrati dal contatore e letti dal distributore (le letture rilevate) o comunicati dal cliente (autoletture) o i dati stimati (letture stimate). Se nella bolletta sono restituiti importi pagati in bollette precedenti, la bolletta indica periodo e consumi che erano stati stimati e l’importo già pagato, che viene restituito. La sezione ricalcoli è invece presente soltanto se nella bolletta vengono ricalcolati importi già fatturati in precedenti bollette, e indica in dettaglio motivo e periodo del ricalcolo;
  • Informazioni sui pagamenti: modalità di pagamento a disposizione del cliente, situazione dei pagamenti precedenti, eventuali rateizzazioni che il cliente ha possibilità di richiedere;
  • Sintesi degli importi fatturati, voci di spesa e prezzi unitari: in questa sezione sono indicati in modo sintetico gli importi da pagare. Le voci di riepilogo sono: spesa per la materia energia, spesa per il trasporto e la gestione del contatore, spesa per oneri di sistema e imposte;
  • Costo medio unitario: comprende il costo medio unitario della bolletta (calcolato come rapporto tra quanto complessivamente dovuto, al netto di quanto fatturato nella voce “Altre partite”, e i kWh fatturati), e il costo medio unitario della spesa per la materia energia, calcolato come rapporto tra quanto dovuto per la voce “Spesa per la materia energia” e i kWh fatturati.

La Bolletta 2.0 e la guida alla lettura

Con la bolletta 2.0 ciascun venditore ha anche l’obbligo di pubblicare sul proprio sito internet una guida alla lettura che aiuti il cliente finale nella comprensione della bolletta, contenendo una descrizione chiara, anche sulla base del glossario, di tutte le voci che compongono gli importi fatturati. L’obiettivo della guida alla lettura, è quello di fornire al cliente un supporto utile per “orientarsi” nella lettura della bolletta e per capire il raccordo tra le voci aggregate riportate nella bolletta sintetica e quanto indicato nel contratto in termini di componenti fatturate.

Per i regimi di tutela la guida sarà redatta direttamente dall’Autorità e dovrà essere pubblicata oltre che nel sito internet dell’Autorità in quello degli esercenti il regime di tutela. Nel mercato libero è il singolo venditore che dovrà pubblicare sul proprio sito internet una guida alla lettura per ciascuna delle offerte commercial disponibili e che dovrà fornire al cliente in fase di sottoscrizione del contratto, insieme al materiale contrattuale, anche le informazioni su come prendere visione della guida alla lettura (ad esempio l’indirizzo internet al quale poterla consultare).