La legge di bilancio 2018 ha previsto la cosiddetta “prescrizione breve” – ovvero di 2 anni anziché i 5 della prescrizione ordinaria – non solo per le bollette della luce successive al 1° marzo 2018, ma anche per le bollette del settore gas, ma in questo caso per le bollette del gas con scadenze successive al 1° gennaio 2019. La medesima prescrizione è prevista anche per quelle del settore idrico, per scadenze delle bollette dell’acqua successive al 1° gennaio 2020. Fino a tali date, pertanto, continua valere la prescrizione ordinaria di 5 anni. Dopo, si dovranno pagare solo gli ultimi 24 mesi fatturati.
La legge n. 205 del 27 Dicembre 2017, all’art.1, comma 4, ha introdotto una importantissima novità per i contratti di fornitura di elettricità, gas ed acqua: la prescrizione biennale. Come è noto, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere azionato, quindi dalla data di scadenza entro cui pagare, ovvero da quella in cui il fornitore avrebbe dovuto leggere i contatori e fare il conguaglio, il che esclude la decorrenza del suo computo dalla data di emissione della fattura/bolletta di conguaglio.
In particolare, per le fatture del gas con scadenza successiva al 1° gennaio 2019, nel caso di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori oppure nel caso di fatturazione di conguagli, per la mancata disponibilità di dati effettivi di consumo per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà ora eccepire la prescrizione breve di 2 anni. Questa prescrizione biennale si sostituisce a quella ordinaria, che obbligava gli utenti di luce e gas a pagare bollette di 5 anni addietro.
Per quanto riguarda il conteggio della prescrizione, una successiva delibera ARERA precisa che la prescrizione decorra dal termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere il documento di fatturazione: per i contratti di fornitura del mercato libero, il termine deve essere indicato nel contratto, ovvero, in mancanza di tale indicazione, 45 giorni a partire dall’ultimo giorno di consumo addebitato in fattura; per i regimi di tutela, 45 giorni a partire dall’ultimo giorno di consumo addebitato in fattura.
Unica eccezione è quella che riguarda il fatto di non avere potuto fare la lettura da parte del personale ad hoc per fatto non imputabile allo stesso. In quel caso, la decorrenza prende inizio dal giorno in cui si può operare l’accesso al misuratore per la contabilizzazione del consumo. La nuova disciplina di accorciamento dei termini prescrizionali della legge n. 205/2017 non si applica nei casi nei quali la mancata od erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità debitamente accertata dell’utente.
Inoltre, per ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (meglio nota come Arera) ha imposto ai venditori di energia di informare il consumatore, contestualmente all’emissione della bolletta che non è più possibile effettuare conguagli per consumi stimati che risalgono a più di due anni indietro. Tale comunicazione dovrà avvenire almeno 10 giorni prima della scadenza dei termini di pagamento.
I motivi più diffusi che hanno dato origine negli ultimi anni all’invio di maxi-bollette ai clienti sono riconducibili essenzialmente a: rilevanti ritardi nella fatturazione di periodo da parte dei venditori, in genere per proprie carenze organizzative; il ritardo nell’effettuare i conguagli da parte dei venditori; rettifiche dei dati di misura precedentemente forniti dal distributore e utilizzati per la fatturazione; perduranti, mancate letture del contatore da parte dei distributori.
Nel caso di ritardo di conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, dovuti al fatto che il venditore, pur disponendo dei dati di misura, ometta per lunghi periodi di tempo di utilizzarli ai fini della fatturazione, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo. Il cliente avrà inoltre il diritto di ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati se tale procedimento si concluda con l’accertamento di una violazione.
Per portare a casa un tale storico risultato si sono mobilitate le più importanti associazioni dei consumatori e hanno dovuto sudare parecchio, perché la resistenza dei grandi operatori di servizi è stata tenace fino all’ultimo. Poi la convergenza di governo, maggioranza e opposizioni, compresi i 5 Stelle, ha consentito di inserire la norma come emendamento alla legge di Bilancio del 2018, facendole scavalcare l’iter legislativo ordinario e il conseguente rischio di agguati parlamentari, sempre presente.
Si tratta di una misura pensata per stroncare le maxibollette che, spesso, si abbattono su famiglie e piccole imprese senza che questi ne abbiano alcuna colpa. Quando il 29 aprile 2016 viene presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 3792 a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l’erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici il fenomeno delle cosiddette maxi-bollette o maxi-conguagli dovuti a conteggi di consumi meramente stimati, ma non effettivi è dilagante.
Come è noto, accanto alla prescrizione ordinaria di 10 anni, il codice civile prevede la cosiddetta “prescrizione breve”, che si realizza con il decorso di un tempo molto più limitato e che trova applicazione per i crediti riguardanti somministrazioni di energia elettrica e gas. In particolare, l’articolo 2948 n. 4 del Codice civile stabilisce che “si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Da 5 anni si passa ora a 2.
Per i fornitori di servizi diventa ora imperativo uno scatto di efficienza nella relazione con il cliente. Fino ad ora la regola era che le morosità, vere o presunte, si trascinassero in estenuanti botta e risposta, il cui effetto principale era rinviare di anni la definizione delle controversie. Da adesso in poi i fornitori incapaci di muoversi in tempi brevi perderanno semplicemente il denaro dovuto dai clienti morosi, oltre a dover lasciare ovviamente in pace quelli che sono in regola con i pagamenti.
La prescrizione, tuttavia, attualmente non è automatica, anche se l’Arera cercherà di andare in questa direzione: il consumatore deve seguire una procedura per contestare la bolletta contenente il maxi conguaglio. Occorre, innanzitutto, effettuare un reclamo scritto al proprio operatore con una raccomandata A/R ed attendere la risposta da parte di quest’ultimo che dovrà pervenire entro 50 giorni. Superato questo termine, il tentativo di conciliazione tra il consumatore e l’operatore avverrà on line.
Il ricorso allo strumento extragiudiziale è obbligatorio nel caso in cui si decida di adire le vie legali davanti al Giudice di Pace: procedura certamente più lunga e costa. Nel caso in cui i conguagli, riferiti a periodi superiori a due anni, interessino operatori coinvolti in procedimenti Antitrust, le cose cambiano. In questo caso, infatti, dopo aver inviato un reclamo, l’utente può ottenere lo stop del pagamento finché non venga accertato dall’Antitrust che la pretesa della compagnia sia legittima.
In quest’ultimo caso, entro tre mesi al consumatore spetterà un eventuale indennizzo per i pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio. È importante che, in tutto questo, l’utente non commetta errori. Si noti, a tal riguardo, che entro il 1° luglio 2019 il Sistema informatico integrato (SII) per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas dovrà permettere ai clienti finali di accedere ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico.
Infine, se vuoi risparmiare sulle tue bollette di luce e di gas con una scelta “intelligente” e informata dei rispettivi fornitori, ti suggerisco la guida più completa e aggiornata sull’argomento (accompagnata da un comparatore di prezzi), che puoi trovare qui. Perché continuare a pagare l’energia, infatti, ben più della media?