Bollette luce: quanto tempo conservarle?

Le bollette della luce vanno conservate per il tempo della cosiddetta “prescrizione”, che in passato era di ben 5 anni, ma che la legge di bilancio 2018 ha abbassato da cinque anni a due. Venerdì 23 febbraio 2018 l’autorità di settore, Arera, ha approvato una delibera che dà seguito a quanto stabilito dal legislatore con la suddetta legge. Pertanto, i fornitori di energia elettrica oggi non possono più mandarci fatture ritardate e/o con conguagli relativi a periodi superiori ai due anni. Nel nuovo regime rientrano tutte le bollette dell’energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo 2018.

Prima della Legge di Bilancio 2018, per poter contestare con successo una fattura non dovuta oppure un maxi conguaglio inaspettato, l’utente doveva verificare il decorso della prescrizione di 5 anni. Attraverso l’esibizione di documenti comprovanti l’avvenuto pagamento o facendo valere il decorso del quinquennio si poteva accertare il diritto alla prescrizione, dato che non scattava automaticamente ma andava constatata per ogni singolo caso, sia in sede giudiziale che davanti al Giudice.

Adesso le famiglie e le imprese non saranno più obbligate a pagare le bollette non ordinarie, come quelle inviate a distanza di tempo da parte delle società che erogano servizi di energia elettrica. Infatti, esattamente dal 1° marzo 2018, la prescrizione si accorcia a soli 2 anni. Essa riguarda non soltanto i conguagli, ma anche le fatture ritardate per qualsiasi ragione. Questo nuovo regime vige pure per fatture non inoltrate a causa della mancata lettura dei contatori da parte del distributore.

Si tratta di una misura pensata per stroncare le maxibollette che, spesso, si abbattono su famiglie e piccole imprese senza che questi ne abbiano alcuna colpa. I conguagli “monstre”, infatti, sono spesso dovuti a mancate letture da parte dei distributori oppure a letture rettificate con grave ritardo. Nel caso in cui l’operatore non abbia fatturato, oppure abbia fatturato un conguaglio per un periodo molto esteso, il cliente avrà quindi diritto a pagare solo gli ultimi 24 mesi.

In pratica, attuando quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 e in seguito regolato dalla delibera Arera, nel caso di fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione da parte dei venditori o nella fatturazione di conguagli per la mancata disponibilità di dati effettivi per un periodo particolarmente rilevante, il cliente potrà eccepire la prescrizione (passata da 5 a 2 anni) cosiddetta “breve” e pagare soltanto gli ultimi 24 mesi fatturati.

La delibera Arera 97/2018/R/com, applicando nei tempi previsti le norme introdotte con la legge di bilancio 2018, punta a ridurre il fenomeno degli importi non ordinari nelle bollette dei consumatori, agendo con disposizioni finalizzate a responsabilizzare venditori e  distributori. Il venditore sarà tenuto a informare il cliente della possibilità di farlo contestualmente all’emissione della fattura con queste caratteristiche e comunque almeno 10 giorni in anticipo rispetto alla scadenza dei termini di pagamento.

La delibera individua il decorso del termine per la prescrizione biennale dal momento entro cui i venditori sono obbligati a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente: il calcolo dei due anni parte dal momento in cui i venditori sono obbligati a emettere la bolletta, cioè entro 45 giorni dall’ultimo giorno fatturato. La delibera prevede anche un’altra fattispecie: il caso in cui l’operatore, pur avendo già a disposizione le letture, non mandi la fattura di conguaglio al cliente.

In sostanza, nel caso di ritardo del venditore nel fatturare i conguagli (pur disponendo tempestivamente dei dati di misura di rettifica) per consumi riferiti a periodi maggiori di due anni, il cliente è legittimato a sospendere il pagamento, previo reclamo al venditore e qualora l’Antitrust (Agcm) abbia aperto un procedimento nei confronti di quest’ultimo, e avrà inoltre diritto a ricevere il rimborso dei pagamenti effettuati qualora il procedimento Agcm si concluda con l’accertamento di una violazione.

Insieme alla nuova delibera Arera ha anche avviato una procedura che dovrà concludersi entro l’anno e che mira a introdurre altre novità a tutela del consumatore. In particolare, Arera sta pensando di: (1) evidenziare in bolletta gli eventuali importi che possono già considerarsi prescritti; (2) definire in modo più chiaro quando la mancata lettura è colpa dell’operatore e quando del cliente finale. L’obiettivo è quello, certamente auspicabile, di arrivare a una prescrizione automatica.

Famiglie e piccole imprese in questo modo sono maggiormente protette dal rischio di dover pagare le cosiddette “maxibollette”, cioè importi di entità molto superiore al consueto, derivanti da rilevanti ritardi dei venditori (ad esempio un blocco della fatturazione), rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e utilizzato per fatturare, o perduranti mancate letture del contatore da parte dei distributori, laddove tale assenza non sia riconducibile alla condotta del cliente finale.

La prescrizione delle bollette della luce ha rappresentato sempre un argomento assai controverso e oggetto di numerosi dibattiti, visto che riguarda tutti, non solo i privati cittadini ma anche le imprese. Infatti, gli operatori, spesso a causa di ritardi o di mancate letture dei contatori, hanno inviato bollette piuttosto salate. Si è trattato di richieste che, nella maggior parte dei casi, riguardavano consumi e conguagli di anni passati e che hanno messo in seria difficoltà economica i destinatari.

Questa prescrizione biennale si sostituisce a quella ordinaria (perché la legge non stabiliva diversamente), che obbligava gli utenti di luce e gas a pagare bollette di 5 anni addietro. Prima dell’introduzione della Legge di Bilancio 2018 il termine prescrizione relativo alle fatture delle utenze domestiche era fissato in 5 anni. I 5 anni scattavano dal momento in cui partiva il consumo ma il più delle volte la società erogatrice pretendeva il pagamento di conguagli, anche riconducibili a 3 o 4 anni dopo.

In questi i casi l’utente finale si è sempre trovato in difficoltà, impossibilitato anche nel verificare la correttezza della pretesa e a non venire a capo dei pagamenti. Inoltre, molto spesso, la società erogatrice era solita interrompere il termine quinquennale inoltrando solleciti, ovvero lettere che avevano l’effetto di arrestare la prescrizione e di farla ripartire dalla data della missiva. L’unica cosa da fare era di conservare i pagamenti effettuati, con le relative ricevute, per evitare di sborsare denaro non dovuto.

Si noti che la novità della prescrizione di 2 anni riguarda, al momento, solo le bollette dell’energia elettrica. Ma presto il nuovo regime riguarderà anche le ulteriori utenze. Infatti, per quanto riguarda la prescrizione delle bollette gas il termine di 2 anni è previsto per il 2019. Allo stesso modo, anche le fatture dell’acqua verranno accorpate nel regime dei 24 mesi con decorrenza gennaio 2020. La nuova misura, dunque, migliora il rapporto contrattuale che viene instaurato fra i consumatori e i venditori.

Infine, se vuoi risparmiare sulle tue bollette di luce e di gas con una scelta “intelligente” e informata dei rispettivi fornitori, ti suggerisco la guida più completa e aggiornata sull’argomento (accompagnata da un comparatore di prezzi), che puoi trovare qui. Perché continuare a pagare l’energia, infatti, ben più della media?



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