La bolletta del gas pagata in ritardo rispetto alla scadenza prevista prevede il pagamento degli interessi di mora. Il distacco della fornitura del gas in caso di morosità avviene quando l’utente non paga una bolletta. In questo caso, il venditore della fornitura del gas invia all’utente una raccomandata dove viene indicato il termine ultimo per effettuare il pagamento della fattura: il termine non può essere inferiore a 20 giorni dall’emissione della raccomandata o a 15 giorni dall’invio della suddetta raccomandata.
Cosa succede se non si paga una bolletta del gas entro i termini di scadenza?
Se il cliente non paga la bolletta del gas entro il termine di scadenza, indicato sulla bolletta stessa, il venditore ha diritto di recuperare il proprio credito.
Per farlo, il venditore deve costituire in mora il cliente, inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC (posta elettronica certificata), in cui devono essere indicati almeno:
- il termine ultimo per il pagamento, e la data presa a riferimento per calcolare questo termine;
- l’ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, il venditore chiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura;
- le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l’avvenuto pagamento;
- i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
- se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l’invito ad eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo.
Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore richiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura. Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC).
Quanto costa pagare in ritardo la bolletta del gas?
Se un cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di tutela), paga la bolletta del gas dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedergli gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%.
Se, per esempio, il tasso di riferimento è al 2%, il tasso di mora che può essere applicato ai clienti morosi sarà del 5,5% annuo. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l’invio del sollecito.
Se il cliente è un buon pagatore (cioè ha pagato le bollette entro la scadenza nell’ultimo biennio), per i primi 10 giorni di ritardo deve pagare solo il tasso di interesse legale. Al cliente che paga in ritardo possono essere richieste anche le spese postali per l’eventuale sollecito di pagamento. Tutto questo se le bollette gli sono state inviate al recapito da lui indicato.
Se un cliente con un contratto nel mercato libero paga dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può chiedere solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previsti dal contratto.
Quando non può essere sospesa la fornitura del gas per morosità?
La fornitura del gas non può mai essere sospesa in presenza di clienti definiti come “non disalimentabili”. In tutti gli altri casi invece, la fornitura non può essere sospesa:
- nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
- se al cliente non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti dalla regolazione dell’Autorità e non siano state rispettate alcune tempistiche minime definite dall’Autorità;
- se il pagamento della bolletta del gas è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest’ultimo ha appositamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall’impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali. Il venditore quindi, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura, dovrà obbligatoriamente rispondere in maniera motivata a queste particolari tipologie di reclami. Tale divieto non opera se l’importo anomalo è inferiore o uguale a 50 Euro o il reclamo è stato inviato dal cliente, oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
- se l’importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione (se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 100 €, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è superiore a 100 €;
- se la morosità riguarda il mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas e pagamenti non espressamente contemplati nel contratto di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi regolata dall’Autorità.
Quanto costano la sospensione e la riattivazione della fornitura del gas per morosità?
In caso di sospensione della fornitura per morosità, il venditore può richiedere al cliente il pagamento del costo effettivamente sostenuto per la disattivazione e la riattivazione.
Per riattivare la fornitura occorre pagare in base a un prezzario stabilito dalla concessione che regola il servizio di distribuzione e/o reso pubblico dal distributore.
Per la riattivazione, il costo dell’operazione è legato al distributore locale ed alla zona geografica in cui si trova l’abitazione. Per le forniture del mercato libero, in media, la riattivazione di un contatore per uso domestico (fino a classe G) non supera gli 80 euro di spesa complessiva. In ogni caso, il costo da sostenere verrà comunicato in anticipo dal fornitore al cliente moroso.
Se per colpa del distributore si ha un ritardo nel riallaccio del gas, l’utente deve ricevere un indennizzo automatico di 35 euro per riattivazioni eseguite entro il doppio del tempo previsto, di 70 euro entro il triplo del tempo previsto e di 105 euro se viene superato il triplo del tempo previsto.
Cosa succede se il contatore è in casa e il distributore non riesce a sospendere la fornitura?
In questi casi il distributore comunica al venditore se è fattibile, tecnicamente ed economicamente, il c.d. “taglio della colonna”. Il cliente è avvisato con raccomandata di questa possibilità. Nella comunicazione devono essere riportati i costi che verranno addebitati al cliente per questa operazione e per l’eventuale ripristino della fornitura.