Cmor illegittimo o non dovuto: come contestare

Il corrispettivo Cmor si applica quando un cliente finale, nel mercato libero, decide di passare ad un nuovo fornitore di energia (luce o gas) ma ha una morosità pregressa verso il vecchio fornitore. Tuttavia, a volte il Cmor è non dovuto. Può verificarsi ad esempio che, al momento in cui venga notificata la bolletta con la voce di spesa relativa al corrispettivo Cmor, il cliente abbia già saldato il suo debito o che sia la conseguenza di un falso contratto. Oppure che la cifra richiesta sia eccessiva o incongrua rispetto ai parametri previsti. Vedremo quindi come il consumatore può contestare un Cmor illegittimo.

Il cosiddetto “Cmor”, o “corrispettivo morosità”, è il corrispettivo eventualmente addebitato al cliente finale come voce distinta nella bolletta del fornitore in essere, nel caso in cui si abbiano delle situazioni di morosità pregressa nei confronti del precedente fornitore di energia elettrica o gas. Il Cmor è stato introdotto dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con la delibera ARG/elt 219/10. Il sistema nel 2013 fu abolito dal Tar della Lombardia, ed in seguito reintrodotto dal Consiglio di Stato.

Lo scopo del meccanismo Cmor è di tutelare il vecchio fornitore di energia (elettrica o gas), che non può più usare lo strumento della sospensione della fornitura, e di evitargli di dover agire in sede giudiziale per recuperare il suo credito nei confronti di un cliente moroso che sia passato ad altro fornitore senza aver prima saldato il suo debito per bollette non pagate al vecchio fornitore, come avviene nel fenomeno del cosiddetto “turismo energetico” o “turismo delle bollette”.

In pratica, il Corrispettivo Cmor è una forma di indennizzo che viene riconosciuta al gestore uscente ma che non copre l’intero contenzioso lasciato. Vengono calcolati due mesi di erogazione della fornitura + il corrispettivo Cmor (una percentuale calcolata sul totale del pregresso). Si tratta dunque di un importo forfettizzato e calcolato su stime di consumo, quindi difficilmente rapportabile in termini percentuali o di frazione rispetto all’intera morosità maturata negli ultimi tre mesi di erogazione.

Teoricamente, il Cmor dovrebbe aggirarsi intorno al 60-80% dell’importo insoluto, ma il risultato dipende dal coefficiente e dal sistema di calcolo utilizzato. In pratica quando mi arriva la fattura del nuovo fornitore con il Cmor, dovrò pagare questa compresa il Cmor per evitare di incorrere in distacchi di energia, ma dovrò anche saldare il debito con il mio precedente fornitore. Fintanto che non pagherò il totale del debito verso i due fornitori si potrebbero rivalere su di me per i mancati pagamenti.

Dunque il Cmor non è un passaggio di debito che basta pagare per chiudere la questione, ma è un conto deposito in attesa che il debito con il precedente fornitore venga saldato. Ciò significa che il fornitore uscente ha la facoltà di agire legittimamente in via giudiziale per il recupero del credito totale vantato verso il cliente finale moroso, anche nel caso in cui sia già stata attivata la procedura Cmor di indennizzo. Il Cmor viene rimborsato al cliente finale nel caso in cui questi saldi l’intera morosità pregressa.

Il meccanismo Cmor ha aperto la strada a una serie di inconvenienti e situazioni incresciose, come Cmor richiesti anche in casi di pagamenti saldati ma non contabilizzati correttamente dall’azienda. Molti utenti, ad esempio, segnalano che dopo il passaggio ad altro gestore, pur avendo saldato tutte le fatture con il precedente gestore, si sono trovati in bolletta ugualmente il corrispettivo Cmor. Altri utenti, invece, hanno ricevuto richieste di pagamenti eccessivi rispetto ai parametri.

Inoltre, spesso succede se sotto la voce Cmor si nascondano altri costi che nulla hanno a che fare con la fornitura di luce o gas erogata e non pagata. Il problema è che le compagnie fornitrici di energia elettrica e gas fanno rientrare nella voce Cmor qualsiasi spettanza che esse addebitano al cliente uscente, anche quelle che nulla hanno a che fare con la fornitura di energia e gas, come ad esempio le penali per recesso anticipato. E ciò viola la ratio di fondo della legge che ha introdotto il meccanismo Cmor.

Il fatto, però, è che l’addebito del Cmor può verificarsi anche in caso di falsi contratti di fornitura o di conguagli esagerati che possono portare ad un reclamo riguardante tale indennizzo. Alla presentazione di reclami i fornitori invitano a rivolgersi all’Authority, l’Arera. Purtroppo ciò non vale come contestazione e quindi non blocca il pagamento del Cmor addebitato in bolletta, che va comunque effettuato. Arera si limita a prendere atto della segnalazione ed a fare i controlli al fornitore segnalato.

Se si volesse contestare il corrispettivo Cmor la procedura da seguire è di presentare al fornitore, in primo luogo, un reclamo scritto, con una modalità che permetta di attestare l’avvenuto ricevimento: una PEC, una raccomandata A/R, la presentazione presso lo sportello con rilascio di ricevuta, un fax con lo stampato di data e ora di invio e di avvenuta ricezione. In secondo luogo, occorre attendere la risposta del fornitore, che deve avvenire entro 40 giorni dalla data di invio del nostro reclamo scritto.

Il passaggio successivo è il reclamo fatto all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ed esso può avvenire se la risposta data dal gestore non è soddisfacente oppure se non arriva entro i 40 giorni prevista dalla normativa. Tutte le modalità per la presentazione del reclamo si possono trovare sul sito dell’Autorità per l’Energia. Si noti che dal 1 gennaio 2017 è soppresso il servizio di presentazione reclamo allo Sportello del Consumatore di Arera che è stato sostituito dal Servizio SMART.

Ciò tuttavia non garantisce l’apertura di un procedimento da parte di Arera contro la società di fornitura di luce e/o gas: lo Sportello del Consumatore istituito da Arera si limita a valutare la fondatezza del reclamo. E nel frattempo il pagamento del Cmor va effettuato entro la scadenza prevista, pena la sospensione della fornitura per morosità. Il mancato pagamento del Cmor impone infatti al nuovo fornitore il distacco dalla fornitura, a prescindere dal fatto che le sue fatture risultino pagate correttamente.

Se continuate ad avere problemi, potrebbe essere utile presentarsi presso un ufficio di un’associazione a tutela dei consumatori e chiedere una loro consulenza. Se ad es. il Cmor fa riferimento ad altri costi non convenzionali, il consiglio è di diffidare le compagnie dal distacco della fornitura inviando raccomandata con ricevuta di ritorno sia al nuovo fornitore, che ha dovuto fatturare il Cmor, sia al precedente fornitore, che ha il presunto credito, sia ad Arera (l’Autorità per l’energia elettrica e il Gas).

Solitamente questa prassi e il coinvolgimento dell’Autorità blocca la procedura e dilata i termini della mora che porta al distacco, dando modo di gestire il contenzioso senza perdere la fornitura. Va da sé che, se il Cmor applicato dal fornitore entrante è effettivamente dovuto a fatture di energia non pagate, è consigliabile di regolarizzare la posizione con il suo pagamento, onde evitare che il vecchio fornitore attivi una società di recupero credito, con relativo aggravio delle spese dovute.

Nel caso invece in cui i tempi di risposta da parte del fornitore siano prolungati oltre i 40 giorni previsti dalla normativa, il cliente non può essere considerato moroso e fino a che non venga risolta la controversia non sarà possibile richiedere il pagamento del Cmor né tanto meno sarà possibile minacciare di sospensione della fornitura. Nei casi in cui si dovesse verificare una situazione simile, il cliente farà bene a rivolgersi immediatamente a un’associazione di consumatori o magari a un legale amico.

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