Come chiedere i danni per interruzione dell’energia elettrica

Il contratto di fornitura di corrente elettrica è un tipico contratto di somministrazione e, come tale, regolato dall’art. 1559 e seguenti del Codice civile. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive e ad esecuzione continuata, caratterizzato dalla fornitura continuativa di energia elettrica. Dalla stipula del contratto, quindi, l’utente si impegna a pagare periodicamente quanto dovuto per il servizio e il somministratore a fornire continuativamente il servizio stesso. Ma cosa accede se l’utente che possiede un’attività commerciale riscontra continue interruzioni del servizio? È possibile chiedere un risarcimento danni interruzione energia elettrica?

Assicurati di avere la prova dei danni subìti

Chi a causa dello stop subisce un danno, può inviare un reclamo al proprio venditore, o direttamente al distributore con una richiesta di risarcimento (l’Arera precisa che è preferibile inviare il reclamo a uno solo dei due). Il soggetto che riceve la comunicazione è tenuto a fornire una risposta motivata, e se il reclamo non viene accolto il cliente potrà tentare di risolvere la controversia attraverso la conciliazione.

Ma ancor prima di avanzare una richiesta di risarcimento Danni per interruzione dell’energia elettrica commerciale, se non vuoi fare un buco nell’acqua, valuta di poter dimostrare i seguenti aspetti:

  • durata dell’interruzione della somministrazione di energia elettrica e nesso di causalità tra la stessa e la chiusura del locale;
  • danno patrimoniale (scritture contabili, dichiarazioni dei redditi ed ogni altro elemento indiziario utile);
  • durata della chiusura dell’attività e pregiudizio non patrimoniale subìto.

Se ritieni di poter procedere e ottenere così un risarcimento danni interruzione energia elettrica commerciale, procedi redigendo un reclamo scritto al Fornitore da inviare con raccomandata A/R oppure a mezzo PEC.

Cosa fare se si subisce un danno per interruzione della fornitura elettrica?

Il cliente che, a seguito di un’interruzione, subisca un danno potrà anzitutto inviare un reclamo al proprio venditore, o direttamente al distributore (è preferibile indicare un solo soggetto). L’esercente destinatario è tenuto a fornire una risposta motivata. Se il reclamo non viene accolto, in quanto il distributore non si ritiene responsabile del danno, il cliente potrà tentare di risolvere la controversia mediante la conciliazione.

I distributori (quelli che trasportano l’energia dalle reti nazionali alle aziende) devono rispettare determinate regole riducendo le interruzioni il più possibile e tutelando gli utenti finali rispetto ad esse.

L’Arera (Autorità per l’energia elettrica ed il gas) ha infatti stabilito delle regole che prevedono la registrazione di queste interruzioni e standard di qualità ben precisi. Se questi non vengono rispettati il distributore deve pagare delle penali.

Tuttavia ci sono occasioni in cui le interruzioni di erogazione di energia sono inevitabili e perciò vengono segnalate con apposito preavviso. In questi casi l’interruzione viene comunicata all’utilizzatore finale con apposito preavviso di almeno 24h (per gli eventi eccezionali) o di 2 giorni lavorativi (negli altri casi). Nel preavviso si specifica esattamente quando avverrà l’interruzione. In questo caso non sono normalmente previsti risarcimenti.

Quali sono i casi in cui posso richiedere il risarcimento?

Per eventi nella responsabilità del distributore e senza preavviso si ha diritto a dei Risarcimenti automatici che vengono accreditati nella bolletta senza che ne venga fatta richiesta. Questi risarcimenti sono calcolati in base a precise normative e dipendono dalla durata dell’interruzione, dai tempi di ripristino e dal comune in cui ci si trova.

Per verificare queste informazioni devi richiedere al tuo fornitore di energia elettrica il “registro delle interruzioni”, nel quale sono riportate la data e l’ora di inizio e di fine e la causa di ogni interruzione registrata per la tua utenza.

Rimborsi in bolletta: a quanto ammontano

La somma riconosciuta agli utenti per le interruzioni varia a seconda del tipo di impianto elettrico. In particolare, per le utenze domestiche e per tutti i clienti con impianti di potenza inferiore o uguale a 6 kW è previsto un indennizzo automatico di 30 euro, che sale di 15 euro ogni 4 ore di blocco.

Il criterio vale sia per le interruzioni improvvise che per eventuali “sforamenti” dell’operatore di rete nel corso di interruzioni programmate, con un’unica differenza: nel primo caso il tetto massimo per il rimborso è stato portato da 300 a 1.000 euro.

Cos’è il registro delle interruzioni e chi vi può accedere?

È un registro, anche di tipo informatico, nel quale ogni società di distribuzione registra, per ogni interruzione del servizio, le principali informazioni relative all’evento verificatosi (es. origine, causa, eventuale preavviso, data ora minuto e secondo di inizio e fine dell’interruzione, ecc.).

Il distributore deve assicurare l’accesso alle informazioni contenute nel registro delle interruzioni e nel registro delle segnalazioni da parte degli utenti interessati e dei soggetti responsabili delle attività di misura e di vendita dell’energia elettrica.

Quando scatta il rimborso in bolletta

Nei casi in cui a provocare il blocco della corrente elettrica è una calamità naturale (per esempio un’alluvione o un terremoto) l’utente ha sempre diritto all’indennizzo.

La somma viene erogata dal Fondo eventi eccezionali (alimentato da un contributo in bolletta dei clienti, e in parte dalle imprese) che provvede ai rimborsi per le prime 72 ore di blackout. 72 ore è infatti il tempo concesso agli operatori della rete elettrica per rimediare al danno e ripristinare la linea.

Scaduto l’intervallo, se la situazione non è tornata alla normalità, il distributore (o Terna) deve farsi carico delle somme dovute ai clienti per le successive ore di disservizio. L’obbligo può venire meno nei soli casi in cui le operazioni di riattivazione siano ostacolate da ragioni di sicurezza.