Come contestare una bolletta luce per importi anomali

Se hai ricevuto una bolletta luce dall’importo troppo elevato o comunque distante dai costi medi che sei abituato a pagare ti conviene subito indagare, infatti non è escluso che si tratti di un errore di fatturazione. Sebbene le motivazioni possano essere di diverse, potrai in qualunque caso segnalare l’errore alla tua compagnia energetica e richiedere un rimborso. In questa guida ti spiegheremo quali sono le procedure di contestazione previste in questi casi e di quali servizi potrai usufruire in caso di complicazioni.

Quando un cliente può contestare una bolletta elettrica?

Se un cliente ritiene inesatta la somma richiesta per la sua fornitura elettrica, può inviare al venditore una comunicazione scritta nella quale presenta le proprie contestazioni in merito (richiesta scritta di rettifica di fatturazione o una richiesta scritta di rettifica per fatturazione di importi anomali). Nella richiesta scritta di rettifica di fatturazione è preferibile indicare un’autolettura, in modo che il venditore possa verificare più efficacemente la correttezza dei consumi addebitati.

Gli importi anomali delle bollette di luce possono essere un chiaro indizio di un errore di fatturazione. Secondo la casistica, le motivazioni più diffuse che spingono la maggior parte degli utenti a richiedere il rimborso per errori di fatturazione luce:

  • l’attivazione arbitraria di servizi non richiesti e non utilizzati;
  • l’invio di bollette già pagate;
  • e ancora la richiesta di una somma da pagare nettamente superiore a quelle previste dall’offerta attivata.

In tutti questi casi, e non solo, è possibile presentare un reclamo che rappresenta per definizione uno strumento di tutela messo a disposizione del consumatore finale. In questo modo potrai non solo far valere i tuoi diritti, ma spingere gli operatori del settore ad attenersi ai parametri qualitativi e tariffari concordati. Ricorda che potrai inoltrare la tua segnalazione avvalendoti anche delle Autorità competenti o tramite le associazioni che agiscono a favore dei diritti del consumatore.

Come motivare la contestazione della bolletta luce

Si può sempre contestare la bolletta sbagliata. Come? Basta sollevare una contestazione motivandola con l’irragionevolezza dell’importo rispetto ai consumi eseguiti nello stesso periodo degli anni precedenti e con l’uso dell’appartamento. È ad esempio inverosimile che la casa vacanze registri un consumo di luce smodato nel mese invernale o che un’abitazione abitata da una sola persona possa avere una bolletta della luce triplicata rispetto alle mensilità precedenti.

Dunque, per dimostrare che la bolletta è sbagliata basta avvalersi di semplici presunzioni: il più o meno intenso utilizzo dell’immobile in determinati periodi dell’anno, il numero di occupanti, la destinazione dell’appartamento (se, ad esempio, a uso ufficio, abitazione, attività commerciale), l’assenza dell’utente in casa, le bollette dei mesi e degli anni precedenti (come raffronto) e così via.

Dinanzi alla contestazione dell’utente, dice la Cassazione, il gestore del servizio deve dimostrare che il consumo elevato non è causato da un’anomalia del contatore. Quindi è la società che deve provare il corretto funzionamento dell’apparecchio. Nello stesso tempo il fruitore del servizio deve riuscire a dimostrare di aver diligentemente custodito l’impianto e vigilato per evitare l’intrusione di terzi.

Cosa deve contenere la risposta del venditore ad una richiesta scritta di rettifica di fatturazione per importi anomali?

La risposta del venditore, nel caso di importi anomali, deve riportare, oltre agli elementi previsti per tutti gli altri reclami scritti:

  • l’origine e la tipologia delle letture riportate nella bolletta contestata: autolettura del cliente, lettura effettiva o lettura stimata dal venditore o dal distributore;
  • la descrizione delle modalità di fatturazione applicabili in base al contratto concluso dal cliente, inclusa la priorità di utilizzo delle letture, specificando se sono state effettivamente applicate nelle bollette oggetto di rettifica o illustrando le diverse modalità di fatturazione adottate;
  • la motivazione per cui l’autolettura comunicata dal cliente nel reclamo o comunicata prima dell’emissione delle medesime bollette (secondo le modalità indicate dal venditore) non è eventualmente stata utilizzata;
  • eventuali indennizzi automatici del distributore che il cliente dovrà ricevere, ad esempio per mancato rispetto della periodicità di raccolta della lettura nel caso di misuratore accessibile, e i tempi e le modalità con cui verranno versati al cliente.

Ci sono poi altri elementi della risposta richiesti in casi particolari, ad esempio:

  • nel caso in cui la fattura contestata contenga un ricalcolo dei consumi già fatturati a stima (conguaglio), il venditore deve indicare la precedente lettura rilevata e l’eventuale lettura rilevata successiva a quella utilizzata per il ricalcolo;
  • quando il contatore è stato sostituito, il venditore deve fornire, se il cliente dice di non averla ricevuta, la documentazione della sostituzione del contatore o eventuale ulteriore documentazione cartacea o fotografica, se disponibile presso il distributore;
  • quando il cliente evidenzia che le letture effettive riportate nella bolletta contestata non sono coerenti con le sue abitudini di consumo, il venditore deve indicare, affinché il cliente ne possa prendere visione, l’ultima bolletta che contiene l’andamento dei consumi degli ultimi 12 mesi e le modalità con cui può eventualmente richiedere una verifica del contatore ed i relativi di costi;
  • in caso di ripresa della fatturazione dopo un blocco, con una bolletta di importo anomalo, il venditore deve indicare al cliente il numero di bollette non emesse secondo la periodicità prevista dalla regolazione o dal contratto, il periodo e le motivazioni del blocco di fatturazione;
  • quando il cliente contesta la bolletta di chiusura della fornitura (per cambio fornitore) indicando un’autolettura non coerente con la lettura stimata di cambio fornitore, il venditore deve riportare nella risposta l’esito delle verifiche dei dati che ha richiesto al distributore;
  • quando il reclamo riguarda una fattura contenente la ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore, il venditore deve inviare al cliente copia della documentazione relativa alla ricostruzione dei consumi, del resoconto di verifica e del verbale di sostituzione del contatore, se il cliente lamenta di non averla ricevuta;
  • se la bolletta di importo anomalo è dovuta ad un ricalcolo dei prezzi applicati, il venditore dovrà anche dimostrare che i prezzi applicati sono conformi a quanto contrattualmente stabilito.

Entro quanto tempo il venditore deve rispondere alla richiesta scritta di rettifica di fatturazione?

Il venditore deve rispondere alla richiesta di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta scritta.

Il termine comprende i tempi per l’eventuale acquisizione di dati tecnici, ossia di informazioni che il venditore richiede al distributore (di solito una verifica sulle letture).

Il venditore deve dare risposta entro 40 giorni solari ad almeno il 95% delle richieste scritte ricevute.

La mancata risposta entro 40 giorni solari a una richiesta di rettifica non comporta indennizzi al cliente. In caso di violazione grave di questo standard, però, l’Autorità può aprire un procedimento per infliggere sanzioni amministrative al venditore inadempiente.