Come costituire una comunità energetica in pratica

L’iniziativa per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile può partire da qualsiasi soggetto pubblico o privato, anche semplicemente da cittadini che abitano nello stesso quartiere. Membri della comunità possono essere persone fisiche, enti territoriali come i Comuni e piccole e medie imprese. Si può istituire la comunità energetica mediante un soggetto giuridico avente uno statuto / atto costitutivo con determinate specifiche e requisiti. La partecipazione è volontaria e aperta a tutti i soggetti interessati.

La comunità energetica dei cittadini è un soggetto di diritto privato che può assumere qualsiasi forma giuridica, fermo restando che il suo atto costitutivo deve individuare quale scopo principale il perseguimento, a favore dei membri o dei soci o del territorio in cui opera, di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità, non potendo costituire i profitti finanziari lo scopo principale della comunità. Il cosiddetto “soggetto referente” è la comunità stessa, che gestirà i rapporti con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per l’ottenimento dei benefici della condivisione.

L’ambito territoriale di una comunità energetica corrisponde all’insieme di soggetti che sono collegati in bassa tensione nel perimetro sottostante alla stessa cabina di trasformazione MT/BT. Pertanto, da un punto di vista pratico, la prima operazione da compiere per costituire la comunità energetica è individuare l’area dove si intende installare l’impianto di produzione o gli impianti della comunità e valutare quali, fra i potenziali membri della comunità, siano nello stesso perimetro dell’impianto.

Una volta ricevuta dal distributore la conferma di quali soggetti possono fare parte della comunità, le persone ed enti interessati possono costituire il soggetto giuridico che si caratterizzerà come la comunità energetica rinnovabile. Dato che lo scopo della comunità non può essere il profitto, le forme più utilizzate sono quelle delle “associazioni non riconosciute”, che possono essere costituite con un semplice contratto registrato fiscalmente e hanno costi di gestione bassi e adempimenti organizzativi relativamente semplici. Non sono escluse altre forme associative senza scopo di lucro come le cooperative.

Le due configurazioni possibili per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER), lo schema di “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” e quello della “Comunità di energia rinnovabile”, si costituiscono e sviluppano con procedure e documentazione molto simili; alcune differenze sono presenti nei documenti da presentare al GSE per costituire la comunità. La documentazione da presentare al GSE, nel caso delle comunità energetiche, è la seguente:

  • Documento per richiedere al GSE la valorizzazione economica e incentivazione dell’energia condivisa;
  • Statuto della comunità;
  • Elenco clienti finali membri della comunità;
  • Dichiarazione di conformità che tutti i membri della comunità posseggono le caratteristiche per essere membri di una comunità energetica rinnovabile;
  • Dichiarazione di conformità impianti di produzione;
  • Dichiarazione sulla compatibilità della comunità agli incentivi per l’autoconsumo collettivo.

Pertanto, il primo passo è redigere, in funzione del modello organizzativo prescelto, la bozza di atto costitutivo e di statuto ricordando che l’obiettivo principale della Comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari. Di conseguenza, lo Statuto dovrebbe contenere norme a favore dei membri più deboli della CER e, più in generale, favorire la coesione sociale.

Occorre poi far aderire alla comunità soggetti titolari di utenze elettriche connesse alla stessa cabina di trasformazione Alta tensione / Media tensione (AT/MT). Per definire praticamente il perimetro di azione, occorre mappare i punti di connessione disponibili e poi configurare il perimetro ottimale della CER. Per compiere tale operazione occorre raccogliere, da tutti i potenziali membri della comunità, il consenso al trattamento dei dati e il numero della loro fornitura (il POD) e interrogare, quindi, il distributore di zona per sapere quali fra i soggetti potenzialmente interessati sono nello stesso perimetro.

In questa fase è importante il ruolo dei distributori che, al fine di consentire ai promotori di una CER di procedere celermente nel percorso di costituzione, dovrebbero da subito rendere pubbliche tipologia e ubicazione delle cabine di trasformazione, con associata la grafica della rete in alta, media e bassa tensione riconducibile alla cabina. I più importanti distributori hanno già sviluppato delle procedure in tal senso e prevedono di rispondere in circa 10 giorni lavorativi a queste richieste.

A questo punto, occorre individuare e segmentare i potenziali aderenti alla CER, procedere a raccogliere le adesioni corredate dal POD (con l’immancabile liberatoria per la privacy) e richiedere al distributore i dati di consumo necessari a dimensionare in modo ottimale l’intervento. Limitandoci alla fase di raccolta delle adesioni, il percorso si presenta dunque piuttosto lungo e faticoso, con incontri con la popolazione, assemblee, confronto con Enti Locali, Imprese, Associazioni di categoria, ecc.

La comunità energetica, una volta costituitasi, dovrà acquisire la disponibilità degli impianti da utilizzare per la produzione e la condivisione di energia. Poiché la Comunità, di norma, non dispone di risorse finanziarie per autofinanziarsi attraverso i contributi diretti dei propri membri, si dovranno attuare modalità per garantire il finanziamento attraverso terzi. Le modalità di finanziamento più frequenti sono il convenzionamento con il Comune o altri enti territoriali, il ricorso a finanziamenti statali agevolati o, ancora, il convenzionamento con soggetti privati (compresi banche, fornitori di energia, etc.).

Servirà pertanto predisporre un Piano economico-finanziario, che verrà fatto anzitutto in funzione degli impianti che si andranno a costruire, che possono essere di proprietà della CER o di un soggetto terzo, ancorchè facente parte della Comunità. Il piano dovrà contenere:

  • lato costi, ammortamento e oneri finanziari degli impianti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, costi amministrativi e di funzionamento della Comunità;
  • lato ricavi, eventuali contributi in conto capitale, le detrazioni fiscali (se l’impianto è di terzi), la vendita di energia non autoconsumata e di servizi ancillari.

Si noti che l’impianto (ad es. per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per l’eventuale accumulo dell’energia prodotta, etc.) non deve essere necessariamente di proprietà della comunità, può essere anche di soggetti terzi. Se la proprietà è di soggetti terzi privati che aderiscono alla comunità è possibile per  quest’ultimi usufruire delle detrazioni fiscali. Inoltre, i soggetti privati che sopportano l’investimento per gli impianti della comunità metteranno al servizio della comunità solo l’energia immessa in rete, mentre potranno avvantaggiarsi dell’autoconsumo di energia per le proprie utenze.

Come tutte le iniziative che vedono la partecipazione «dal basso» di persone che si mettono insieme per un obiettivo comune, la costituzione e la gestione di una CER richiede professionalità e risorse dedicate, sia nella fase di costituzione e avvio, che in quella di gestione nel tempo della CER e degli impianti ad essa associati. Per ogni CER occorre infatti sviluppare un progetto che comprenda:

  • Lo studio di fattibilità;
  • Il modello di CER (tipo di organizzazione e statuto);
  • La campagna informativa e di adesione;
  • La realizzazione degli impianti e l’avvio della CER;
  • Le modalità gestionali.

Dunque, è in questa fase preliminare che si dovrebbe individuare la tipologia della Comunità energetica: se composta soltanto da privati cittadini, o anche da imprese e se – e in quale misura – l’Ente Locale (ad es. il Comune) può essere membro e/o a supporto della Comunità stessa. Il convenzionamento con Comuni o altri enti pubblici che sostengono le spese di investimento per l’impianto è la modalità più spesso utilizzate per le prime iniziative di comunità energetiche.

Se costituire una CER risultava essere già inizialmente era molto impegnativo, lo sarà ancora più ora, perché, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 199/2021, il limite di impianto incentivabile è stato elevato da 200 kW a 1 MWe, con il punto di trasformazione spostato dalla cabina secondaria (MT/BT) a quella primaria (AT/MT), per cui è aumentata considerevolmente la platea dei possibili aderenti.

Infine, la comunità di energia rinnovabile deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi;
  • avere come oggetto sociale prevalente (come riscontrabile dallo Statuto e/o dall’atto costitutivo) quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
  • avere uno Statuto o un atto costitutivo che prevedano: (a) una partecipazione alla comunità aperta e volontaria; (b) che la comunità sia autonoma ed effettivamente controllata dagli azionisti o membri facenti parte della configurazione; (c) il rispetto di tutte le condizioni previste dalla Delibera, con particolare riferimento a quelle previste dal contratto di diritto privato di cui all’art. 42bis del decreto-legge 162/19, descritte al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche;
  • avere azionisti o membri che siano persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale;
  • essere proprietaria ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.

È evidente quindi la necessità, per gli operatori di settore, di dotarsi di opportuni software per la gestione di comunità energetiche. Tali piattaforme digitali consentono lo studio di fattibilità e la valutazione della sostenibilità economica di queste nuove configurazioni facendo delle simulazioni in fase di progettazione, per consentire una corretta valutazione dell’impatto economico e ambientale che può avere un nuovo progetto di comunità energetica, permettendo di stimare le performance a livello di comunità e dei singoli membri, nonché di monitorare i consumi e le produzioni, di ottimizzare il bilanciamento delle risorse e, infine, di configurare e gestire la ripartizione degli incentivi.