La disdetta del contratto della luce e del gas può essere richiesta direttamente al fornitore per i più svariati motivi; in genere, va effettuata quando ci si trasferisce in una nuova abitazione. Ecco una breve guida alle disdette: come vanno fatte e quando, quali sono i tempi e i costi previsti, e quali sono tutte le informazioni da conoscere prima di richiedere una disdetta. La procedura per richiedere la disdetta della luce e del gas va attivata solo in determinate circostanze, e soprattutto va distinta da forme simili, ma diverse, di chiusura del contratto, come ad esempio il recesso di un nuovo contratto.
Qual è la differenza tra disdetta e disattivazione?
In sintesi, la differenza consiste nel fatto che:
- la disdetta consiste in una procedura formale di rescissione del contratto, da richiedere al proprio fornitore coi mezzi e nei modi previsti. Il risultato sarà quello di mantenere attiva la possibilità di erogare energia elettrica, senza però avere attivo un contratto che la consenta;
- la disattivazione della fornitura, invece, si richiede al proprio fornitore (il quale, a propria volta, ne inoltrerà richiesta al distributore), e consiste nel sigillare il contatore e impedire l’erogazione dell’elettricità fino a quando l’utenza non verrà riattivata.
Come disdire il contratto luce in pratica
La richiesta di chiusura contratto va inviata al fornitore di energia elettrica con cui abbiamo sottoscritto il contratto, con un preavviso non superiore ai 30 giorni. Il fornitore inoltra la richiesta al distributore entro due giorni lavorativi ed entro 5 giorni chi gestisce il contatore provvede a disattivare il contatore. Complessivamente la chiusura definitiva dell’utenza si ha al massimo tra gli 3/7 giorni lavorativi. La fornitura di luce viene interrotta da remoto tramite centralina dato che i contatori sono tutti elettronici e per questo motivo impiega spesso 3 massimo 4 giorno lavorativi.
I mezzi per inviare la richiesta di distacco possono essere: via telefono, via fax o via email.
La disattivazione della fornitura comporta la chiusura del contatore (è definita tecnicamente “disdetta con suggello”). Viene effettuata sigillando il contatore in modo che non possa essere utilizzato fino a che non venga concluso un nuovo contratto.
La richiesta di disattivazione della fornitura rappresenta anche la manifestazione della volontà di disdire il contratto di fornitura della luce.
Di seguito alcuni punti importanti:
- Ad esempio chi volesse richiedere la cessazione della fornitura senza però passare ad un altro gestore dovrà inviare la richiesta di recesso al proprio venditore, specificando però che si tratta appunto di una cessazione definitiva.
- Il modulo per la disdetta contratto luce è disponibile online in tutti i siti dei principali fornitori energetici.
- Disdire il contratto luce è facile e lo si potrà fare in modo agevole via telefono o posta elettronica.
- Bisogna accertarsi di aver ricevuto una conferma di ricezione della comunicazione inviata così da mettersi al riparo da ogni eventuale problema.
- Il limite massimo per il preavviso per il recesso per un contratto luce di un utente domestico comunque non potrà mai superare un mese.
Quali documenti servono per disdire il contratto luce?
Ecco quali sono i documenti da tenere a portata di mano in caso di disdetta:
- dati personali, cioè codice fiscale, carta d’identità dell’intestario del contratto;
- codice POD per la luce (che si ricava leggendo la bolletta);
- autolettura luce;
- un indirizzo per ricevere il conguaglio finale;
- l’indicazione del giorno in cui dovrà cessare la fornitura.
Quanto costa disdire il contratto della luce?
La chiusura della fornitura implica dei costi che variano in base al contratto di fornitura. Per quanto riguarda la luce, i clienti che rientrano nel Mercato Tutelato sono tenuti a corrispondere la quota fissa di 23,00 euro.
Mentre coloro che sono passati al Mercato Libero dovranno corrispondere l’importo previsto dalle condizioni contrattuali. La disattivazione del gas, invece, comporta il pagamento di un importo che viene stabilito dalla concessione che regola la distribuzione.
Rimborso in caso di ritardi della cessazione del contratto
In caso di ritardi nella chiusura dei contatori, l’utente avrà il diritto ad un rimborso che, nel caso della luce, viene calcolato in base ai giorni eccedenti. Nello specifico, decorsi 5 giorni di tolleranza, è previsto un indennizzo di 35 euro, 75 euro o 105,00 euro per ritardi di 10, 15 e oltre i 15 giorni.
Per quanto riguarda il gas l’indennizzo si calcola in base alla tipologia di contatore. Trascorsi i 5 giorni di tolleranza il rimborso è di 35 euro per i contatori domestici e di 70 euro per i contatori da G10 a G25.
Quanto tempo occorre per disdire il contratto luce?
Se hai deciso di chiedere la cessazione definitiva del contratto luce, la prima cosa che dovrai fare è contattare il tuo operatore e comunicare la tua intenzione. La procedura prevede infatti un periodo di preavviso al fornitore. Per i clienti domestici è richiesto un mese, per le imprese le tempistiche oscillano da tre a sei mesi a seconda della durata del contratto.
La disattivazione della fornitura deve avvenire entro 5 giorni. Nella maggior parte dei casi il fornitore trasmette entro un paio di giorni la richiesta al distributore locale, ovvero alla società che gestisce i contatori nella zona in cui è collocata l’abitazione. Quest’ultimo dovrà poi effettuerà l’interruzione del servizio mediamente entro cinque giorni.
Se l’interruzione della corrente elettrica può avvenire anche a distanza, grazie ai contatori di ultima generazione, il blocco del gas richiede invece l’intervento di un tecnico che dovrà mettere un sigillo al contatore proprio per bloccare l’uscita del gas. Una volta compiuto questo passaggio avrai la certezza di aver bloccato le utenze e quindi dovrai pagare con la prossima bolletta di conguaglio solo i consumi fatturati fino a quel momento.
Recesso da un nuovo contratto luce
I clienti domestici che sottoscrivono un nuovo contratto sul mercato libero relativo alla fornitura di luce e gas possono annullarlo entro 14 giorni senza penali.
In questo caso, ricorre il “diritto di ripensamento”, introdotto dal legislatore a tutela di quei consumatori che si rendono conto di aver aderito ad un’offerta non in linea con le proprie esigenze.