Come far verificare il contatore del gas guasto?

Come essere sicuri che i conteggi del contatore gas siano giusti? È possibile farlo controllare e, se si, quanto costa? Il cliente che vuole controllare se il contatore funziona correttamente deve presentare una richiesta di verifica al suo venditore, secondo le modalità previste dallo stesso. Visto che la verifica ha dei costi, il venditore li comunica prima al cliente, che dovrà confermargli la richiesta. Il venditore deve poi trasmettere la conferma della richiesta al distributore entro 2 giorni lavorativi.

Come si fa a sapere se il contatore del gas funziona bene o misura troppo?

Per fortuna, sebbene i problemi di malfunzionamento dei contatori siano possibili, non sono così frequenti come si potrebbe pensare. Secondo Altroconsumo, i problemi più comuni riguardano i vecchi modelli a “membrana animale” che possono presentare  eventuali errori di conteggi superiori alle “tolleranze” stabilite dall’Autorità.

Attenzione però perché questo malfunzionamento in particolare può andare sia a favore che a sfavore dell’utente: potrebbe non conteggiare bene i piccoli consumi di gas prolungati, come quello di un fornello al minimo, oppure segnare consumi maggiori di quelli effettivi quando c’è un elevato richiamo di gas, come l’accensione della caldaia o del forno.

Alcuni modelli dei nuovi tipi di contatori digitali, tuttavia, segnano consumi anche se è stato chiuso il gas e basta una semplice verifica in autonomia per controllare l’esistenza dell’anomalia ovvero chiudere l’utenza del gas e controllare se il conteggio del consumo (il numero dei metri cubi di gas consumati) si arresta o meno.

Basta vedere online il servizio delle Iene, in cui un tecnico mostra come i nuovi contatori del gas possano addebitare costi anche a chi non consuma nulla. Per quanto riguarda il rimborso, succede che non tutti notato e segnalano il malfunzionamento e così le società che gestiscono il servizio ci guadagnano.

Come viene effettuata la verifica del contatore del gas?

La verifica del contatore può essere eseguita in due modalità:

  • Presso il cliente finale
  • Presso un laboratorio specializzato (ad esempio nel caso in cui la verifica presso il cliente finale non sia sufficiente a determinare l’eventuale entità del guasto)

Nel caso in cui la verifica venga effettuata presso il cliente finale e si accertino errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o il tipo di guasto o rottura non consenta la determinazione dell’errore, il distributore provvede a sostituire il misuratore e redige un verbale di sostituzione indicando:

  • la data
  • il PDR
  • la classe del misuratore rimosso
  • la matricola
  • l’anno di fabbricazione
  • la lettura finale
  • i dati del nuovo misuratore
  • l’eventuale presenza del cliente finale attestata dalla firma dello stesso.

Il verbale deve essere conservato per 5 anni e ne viene fornita copia al venditore e al cliente finale.

Nel caso in cui sia necessario inviare il contatore per la verifica presso un laboratorio qualificato, il distributore:

  • Invia tempestivamente al venditore una comunicazione indicante i dati del responsabile della verifica per conto del distributore e i riferimenti del laboratorio prescelto;
  • specifica nel resoconto della verifica il motivo per cui si è reso necessario l’invio del misuratore presso un laboratorio;
  • fornisce al cliente finale le informazioni di cui al punto 1 in fase di sostituzione del misuratore;
  • redige un verbale di sostituzione del misuratore che consegnerà in copia al venditore e al cliente finale e lo conserva per i successivi 5 anni.

Se il cliente non era presente, il contatore rimosso per la verifica deve essere conservato per 90 giorni solari successivi alla data in cui è stato consegnato il resoconto di verifica.

Quali possono essere i risultati e i costi della verifica del contatore del gas?

Se la verifica del contatore porta all’accertamento di errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, o di guasto o rottura che non consente la determinazione dell’errore, il distributore:

  • Ricostruisce i consumi registrati erroneamente;
  • Entro 15 giorni lavorativi dall’invio del resoconto della verifica, trasmette al venditore l’informativa relativa alla metodologia  di ricostruzione utilizzata;
  • Non addebita alcun costo per la prestazione.

Se la verifica del contatore porta all’accertamento di errori nella misura non superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente, il distributore addebita al venditore (che a sua volta addebita al cliente):

  • Un importo non superiore a 5 euro nei casi in cui il  bollo metrico del contatore sia scaduto o il contatore non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche previste dalla normativa;
  • L’importo previsto dal prezzario pubblicato sul proprio sito internet in tutti gli altri casi.

Per quanto riguarda il bollo metrico, si considera scaduto quando la differenza tra l’anno indicato sul bollo stesso (in sede di verificazione prima della sua immissione in commercio) e l’anno in cui il cliente richiede la verifica è superiore a 15 anni.

Entro quanto tempo deve essere effettuata la verifica del contatore del gas?

Il distributore, una volta ricevuta la richiesta da parte del venditore, effettua la verifica del contatore e mette a disposizione del venditore il relativo resoconto entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Se per responsabilità del distributore la verifica non viene effettuata nella tempistica stabilita, il cliente con contatore fino alla classe G6 (di norma domestico)  ha diritto ad un indennizzo automatico base di 35 €  se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo stabilito, di 70 € se viene eseguita entro il triplo del tempo stabilito, di 105 € se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo stabilito. Per i contatori tra la classe G10 e G25 e per quelli dalla classe G40 l’indennizzo base è rispettivamente di 70 € e di 140 €.

Se il distributore non versa l’indennizzo entro 6 mesi dalla data effettiva di esecuzione della prestazione, l’indennizzo dovuto è triplicato. L’indennizzo deve in ogni caso essere erogato entro 7 mesi.

Se la prestazione non viene eseguita, il calcolo dei sei mesi parte dal triplo del tempo standard fissato (in questo caso, 60 giorni lavorativi da quando il distributore ha avuto al richiesta).