Con l’introduzione del mercato libero dell’energia elettrica e del gas è successo, ad alcuni consumatori, di vedersi recapitare a casa una bolletta elettrica per un contratto mai firmato. Clienti di un determinate fornitore, pertanto, improvvisamente iniziavano a ricevere bollette di altre società di fornitura che, indipendentemente dall’essere più o meno convenienti del contratto precedente, erano sempre contratti non richiesti né firmati dal consumatore stesso. Cosa fare in questi casi? E come difendersi da questo tipo di truffe ai danni del consumatore da parte di venditori senza scrupoli?
Il fenomeno dell’attivazione di contratti luce non richiesti
Con l’introduzione del mercato libero dell’energia elettrica è nato un possibile fenomeno di attivazione di contratti non richiesti, a danno dei consumatori ma anche dei venditori stessi.
Infatti, questo sistema di vendita non richiesta nasce dalle tecniche commerciali poco trasparenti e scorrette praticate per fortuna da una minoranza di agenti sul territorio che non sono legati direttamente alle società fornitrici, ma che operano per conto di imprese private.
Chiaramente questo comportamento non è generalizzabile a tutte le società di agenti, né tantomeno riconducibile direttamente alle società venditrici che anzi ne subiscono le conseguenze in maniera diretta.
Per questo motivo, per la propria tutela, il consumatore deve sapere come comportarsi di fronte a situazioni sgradevoli di questo tipo.
Come presentare un reclamo al nuovo fornitore luce
Se non si è assolutamente interessati al nuovo contratto il cliente non deve pagare la bolletta recapitata, ma deve presentare immediatamente un reclamo. Infatti, nessun consumatore è tenuto al pagamento di una fornitura di energia o di gas non richieste.
In pratica, occorre inoltrare un reclamo scritto alla “nuova” azienda entro:
- 40 giorni dall’emissione della lettera di conferma;
- 30 giorni dalla chiamata di conferma;
- 30 giorni prima della scadenza della bolletta contestata
Naturalmente, bisognerà poter dimostrare che il contratto per il quale viene fornita l’energia non è valido. Non si tratta di un’operazione complicata: se non si è stipulato alcun contratto, il fornitore non sarà in grado di presentare un documento sottoscritto dal cliente.
Il cliente ha la possibilità di inoltrare un reclamo per risolvere l’equivoco in modo da poter ripristinare le sue precedenti modalità contrattuali senza troppe fatiche. È utile sapere che, inoltrando questo reclamo, la fornitura non potrà per nessun motivo essere interrotta, anche in caso di morosità, fino a quando non sarà terminata la controversia e sarà tutto ripristinato alle condizioni contrattuali precedenti all’equivoco.
Se accoglie la richiesta, il cliente domestico può ottenere l’annullamento del nuovo contratto e il ripristino del contratto con il fornitore precedente, aderendo alla procedura ripristinatoria nel termine di 20 giorni dall’invio della risposta motivata (la data è riportata sulla busta della lettera di risposta ricevuta dal cliente).
In caso di accettazione del reclamo, il fornitore di energia elettrica sarà obbligato a seguire tutte le procedure necessarie a risolvere ogni conflitto, garantendo al cliente:
- la capacità di usufruire di altri mezzi di ricorso amministrativi o giudiziari;
- la facoltà della conciliazione all’Autorità se non si vuole avviare subito il ripristino;
- la possibilità di riottenere ogni vantaggio dell’offerta precedente al contratto incriminato.
Le regole fissate da Arera per tutelare i clienti dai venditori scorretti
Per tutelare il cliente, l’ARERA ha fissato delle regole principali che i fornitori devono seguire, riguardanti soprattutto le modalità di stipulazione del contratto. Tali regole, quindi, spiegano anche come devono fare le aziende per redigere contratti validi.
In particolare, per tutti i contratti stipulati telefonicamente, tramite mail o in postazioni itineranti quali fiere e centri commerciali, il fornitore ha l’obbligo di inviare al futuro cliente una lettera per la conferma del contratto. In alternativa, è possibile effettuare una telefonata avvisando il cliente che la registrazione sarà registrata per confermare o meno la volontà a stipulare il contratto.
Se non vengono seguite queste modalità, il consumatore che si trova con un contratto non autorizzato può chiedere l’annullamento e il ripristino alle precedenti condizioni contrattuali con la società dalla quale era stata disabilitata la fornitura.
Anche per i clienti non domestici (aziende, professionisti, titolari di esercizi commerciali, partite Iva) occorre inviare una lettera di conferma o effettuare una chiamata di conferma, nella quale si indichi che alla compagnia fornitrice risulta stipulato un contratto a nome del cliente e che esso è destinato a sostituire l’attuale contratto di fornitura intestato al cliente.
Vanno, altresì, indicati gli estremi dell’offerta che il venditore ritiene sia stata attivata, la data di stipula del presunto contratto e un recapito ove il cliente possa inoltrare un eventuale reclamo.
Se gli obblighi sopra esaminati non vengono rispettati dal venditore, oppure se il cliente intende comunque contestare l’instaurazione di un nuovo contratto, questi può intraprendere la procedura di ripristino disciplinata dalla citata delibera dell’ARERA, al fine di ritornare con il proprio vecchio fornitore di utenze domestiche. Scopriamo come fare.
Come difendersi dalla truffa dei contratti luce non richiesti
Alcune società di vendita dell’energia elettrica, per poter meglio essere efficienti, utilizzano anche società esterne alle quali appaltano il servizio per la vendita di offerte commerciali ai cittadini, tramite dei “venditori”. E qui nasce molte volte il problema.
Ben inteso, non tutti operano usando pratiche commerciali scorrette anzi, le società serie che operano correttamente sono anch’esse vittime di questo fenomeno, con i loro agenti/venditori che si vedono sbattere le porte in faccia o addirittura si sentono insultare per colpa di questi fatti.
A volte questi truffatori non dicono nemmeno chiaramente per quale società operano ed usano un comportamento omissivo (informazioni non date o errate) offrendo tariffe apparentemente convenienti e vantaggiose o promesse impossibili da mantenere.
Ci sono stati segnalati anche casi di apposizione di firme false, di contratti intestati a persone decedute, di mancato rispetto del diritto di ripensamento o richieste di firme su “modulo generico informativo”, a volte anche con il logo fotocopiato del fornitore, dicendo che non è nulla di vincolante, solo per presa visione.