Per variare la potenza disponibile occorre presentare una richiesta al proprio venditore, che farà da tramite verso il distributore per quanto riguarda sia la formulazione del preventivo sia la conferma della richiesta di variazione da parte del cliente, se questi accetta il preventivo. Per consentire ai clienti di compiere una scelta informata sulla potenza impegnata ottimale, ogni bolletta indica il livello massimo di potenza prelevata per ogni mese compreso nel periodo di fatturazione; inoltre, almeno una volta l’anno, la bolletta indica il dettaglio dei livelli massimi di potenza prelevata per ciascuno degli ultimi 12 mesi.
Che cosa è la potenza elettrica impegnata del contatore luce?
È il livello di potenza, espresso in kilowatt (kW), reso disponibile per la fornitura, e per il quale è stato pagato il contributo di allacciamento. La potenza impegnata è definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo e del numero di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Per la maggior parte delle abitazioni, la potenza impegnata è di 3 kW.
I livelli di potenza impegnata che il cliente può scegliere, per valori compresi entro i 30 kW, sono: 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 30. L’impresa distributrice può comunque rendere disponibili ulteriori livelli di potenza.
Per i clienti con potenza impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile, cioè la potenza massima che può essere prelevata senza che lo “scatto” automatico del contatore interrompa l’erogazione di energia, corrisponde alla potenza impegnata aumentata almeno del 10%.
Oggi si può adeguare la potenza impegnata ai propri consumi
Se dale proprie bollette luce il cliente verifica che non sta utilizzando a pieno tutta la potenza disponibile e non prevede di aumentare l’utilizzo di energia elettrica in futuro, può valutare una riduzione della potenza, che comporterebbe un risparmio in bolletta.
Dal 2017 sono entrate in vigore nuove regole che consentono alle famiglie di adeguare maggiormente la potenza impegnata del contatore in base all’utilizzo dell’energia elettrica, offrendo anche opportunità di risparmio.
I contatori dell’energia elettrica sono dotati di un meccanismo che interrompe momentaneamente la fornitura quando, accendendo contemporaneamente più elettrodomestici, si supera il limite previsto di prelievo definito nel contratto di fornitura, che per oltre il 90% delle case italiane è di 3 kW di Potenza impegnata.
Fino ad ora questo valore ha rappresentato la “normalità”, perché la ‘storica’ granularità della potenza per I piccoli clienti in bassa tensione (fino a oggi era 1,5; 3; 4,5; 6 kW) offriva alternative o troppo restrittive (impegnare solo 1,5 kW avrebbe comportato il rischio di frequenti “scatti” del contatore), o troppo costose (impegnare 4,5 kW avrebbe comportato un deciso aumento della bolletta) e quindi poco convenienti.
Dal 1° gennaio 2017 questi clienti possono invece selezionare il valore della potenza più adatta alle proprie esigenze, perché è divenuto possibile scegliere tra un numero molto più ampio di livelli di potenza, con passaggi di 0,5 kW per le fasce più popolate dell’utenza domestica, rispetto al passato.
Il cliente può quindi scegliere: da 0,5 kW fino a 6 kW di potenza impegnata a ‘scatti’ di 0,5 (0,5 – 1 – 1,5 – 2 – 2,5 – 3 – 3,5 – … – 6 kW) e a scatti di 1 kW da 6 a 10 kW (7 – 8 –9 – 10 kW); per valori superiori si scatta di 5 kW in 5 kW.
Ogni kW di potenza impegnata pesa in bolletta per circa 23-24 euro/anno e quindi questa è l’entità del risparmio che si può ottenere se si riduce di 1 kW, oppure il rincaro in cui si incorre se si aumenta di 1 kW.
Quanto costa la variazione della potenza impegnata?
Per i clienti del mercato libero, il costo delle variazioni della potenza dipende da quanto previsto nei singoli contratti, fermo restando che il venditore dovrà comunque versare al distributore un contributo fisso e, per gli aumenti di potenza, anche un contributo per la potenza aggiuntiva richiesta:
il contributo fisso è pari a 25,51 euro per le utenze in bassa tensione; per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2023 questo contributo non è dovuto;
il contributo per ogni kW di potenza aggiuntiva richiesta è pari a 71,04 euro per le utenze in bassa tensione; per le utenze domestiche, fino al 31 dicembre 2023 questo valore è ridotto a 56,16 euro se il nuovo livello di potenza disponibile non è superiore a 6 kW, e non è dovuto se l’aumento viene richiesto dopo una diminuzione della potenza, per ripristinare il livello di potenza precedente.
I clienti serviti in maggior tutela devono pagare al proprio venditore, oltre ai contributi destinati al distributore indicati sopra, anche un contributo di 23 euro destinato al venditore; la variazione della potenza comporta anche un adeguamento del deposito cauzionale se applicato, in quanto quest’ultimo si determina in proporzione ai kW di potenza impegnata.
Se lo stesso cliente richiede una diminuzione in seguito a un precedente aumento, il distributore restituirà, tramite il venditore, la corrispondente quota potenza del contributo versato in occasione dell’aumento. Per tutti i clienti, nelle bollette successive alla variazione, la quota potenza della tariffa per il trasporto e la gestione del contatore verrà applicata in base al nuovo livello di potenza.
Un’altra novità del 2017 riguarda i costi una tantum richiesti per compiere la variazione contrattuale sull’impegno di potenza. Per i clienti domestici, dal 1° aprile 2017 e fino alla fine del 2023, cambiare costa meno.
Viene infatti eliminato il contributo fisso amministrativo di circa 27 €, viene ridotto di circa il 20% il contributo previsto per ogni kW di potenza aggiuntiva e viene introdotto una sorta di “diritto di ripensamento”: il contributo in euro/kW non sarà dovuto qualora l’aumento di potenza sia successivo a una precedente riduzione effettuata sullo stesso contatore in questi 2 anni o verrà restituito qualora il cliente decida di rinunciare alla potenza aggiuntiva precedentemente richiesta.
Quanto tempo occorre per la variazione di potenza?
Se la variazione riguarda una fornitura con potenza disponibile entro i 6 kW, il venditore informa direttamente il cliente, all’atto della richiesta, circa i costi e il tempo massimo previsto (“preventivo rapido”). Se il cliente conferma di voler procedere, il venditore trasmette la richiesta al distributore, il quale esegue la prestazione entro il tempo massimo previsto (cinque giorni lavorativi, se non sono necessari interventi sulla presa o sulla rete).
Una volta eseguita la prestazione, il cliente riceve a consuntivo una descrizione delle attività eseguite, il tempo massimo previsto e il tempo effettivo impiegato (solo se superiori a cinque giorni lavorativi), e l’eventuale indennizzo automatico in caso di superamento del tempo massimo.
Per forniture con potenza disponibile superiore a 6 kW, il venditore trasmette la richiesta al distributore; entro i successivi 15 giorni lavorativi il distributore formula un preventivo al venditore, che lo trasmette al cliente. Se il cliente lo accetta, il distributore esegue la prestazione entro i tempi indicati nel preventivo stesso.
Il venditore, quando fa da tramite tra il cliente e il distributore per la trasmissione di richieste, comunicazioni e documenti, deve provvedere entro un massimo di due giorni lavorativi.