In caso di mancato o difettoso funzionamento del contatore l’utente deve presentare la richiesta di verifica dell’apparecchio alla società di vendita con cui ha stipulato il contratto di fornitura secondo le modalità previste dalla stessa. In alcuni casi è possibile inviare la richiesta direttamente al distributore. Ciò succede, ad esempio, in caso di emergenza (fuga di gas o assenza di energia). In presenza di altre anomalie (consumi anomali, display spento), la domanda va presentata ai recapiti riportati in bolletta o presenti sul sito online del fornitore di energia. Ecco come fare in pratica.
Come presentare una richiesta di verifica del contatore del gas
Il cliente che vuole controllare se il contatore del gas funziona correttamente deve presentare una richiesta di verifica al suo venditore, secondo le modalità previste dallo stesso.
Visto che la verifica ha dei costi, il venditore li comunica prima al cliente, che dovrà confermargli la richiesta. Il venditore deve poi trasmettere la conferma della richiesta al distributore entro 2 giorni lavorativi. Ma ecco le varie fasi della procedura:
1 – Per prima cosa, devi inviare una richiesta per la verifica del contatore al tuo fornitore
2 – Il fornitore a sua volta ti comunicherà il costo dell’operazione
3 – Dopo aver conosciuto il costo, potrai decidere se confermare la richiesta oppure no
4 – In caso di conferma, a questo punto il fornitore inoltrerà la richiesta al distributore entro due giorni lavorativi
5 – Dopo aver effettuato la verifica, il distributore informerà il fornitore dell’esito della verifica che, a sua volta, lo comunicherà a te entro soli due giorni lavorativi
6 – In caso di malfunzionamento, il tuo contatore verrà sostituito entro 15 giorni lavorativi
7 – Infine, dopo aver sostituito il contatore, verrà effettuata una ricostruzione dei consumi effettuati.
Come viene effettuata la verifica del contatore del gas?
La verifica del contatore del gas può essere eseguita in due modalità:
- Presso il cliente finale
- Presso un laboratorio specializzato (ad esempio nel caso in cui la verifica presso il cliente finale non sia sufficiente a determinare l’eventuale entità del guasto)
Nel caso in cui la verifica venga effettuata presso il cliente finale e si accertino errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o il tipo di guasto o rottura non consenta la determinazione dell’errore, il distributore provvede a sostituire il misuratore e redige un verbale di sostituzione indicando:
- la data
- il PDR
- la classe del misuratore rimosso
- la matricola
- l’anno di fabbricazione
- la lettura finale
- i dati del nuovo misuratore.
l’eventuale presenza del cliente finale attestata dalla firma dello stesso.
Il verbale deve essere conservato per 5 anni e ne viene fornita copia al venditore e al cliente finale.
Nel caso in cui sia necessario inviare il contatore per la verifica presso un laboratorio qualificato, il distributore:
- Invia tempestivamente al venditore una comunicazione indicante i dati del responsabile della verifica per conto del distributore e i riferimenti del laboratorio prescelto;
- specifica nel resoconto della verifica il motivo per cui si è reso necessario l’invio del misuratore presso un laboratorio;
- fornisce al cliente finale le informazioni di cui al punto 1 in fase di sostituzione del misuratore;
- redige un verbale di sostituzione del misuratore che consegnerà in copia al venditore e al cliente finale e lo conserva per i successivi 5 anni.
Se il cliente non era presente, il contatore rimosso per la verifica deve essere conservato per 90 giorni solari successivi alla data in cui è stato consegnato il resoconto di verifica.
Entro quanto tempo deve essere effettuata la verifica del contatore?
Il distributore, una volta ricevuta la richiesta da parte del venditore, effettua la verifica del contatore e mette a disposizione del venditore il relativo resoconto entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
Se per responsabilità del distributore la verifica non viene effettuata nella tempistica stabilita, il cliente con contatore fino alla classe G6 (di norma domestico) ha diritto ad un indennizzo automatico base di 35 € se la prestazione viene eseguita entro il doppio del tempo stabilito, di 70 € se viene eseguita entro il triplo del tempo stabilito, di 105 € se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo stabilito. Per i contatori tra la classe G10 e G25 e per quelli dalla classe G40 l’indennizzo base è rispettivamente di 70 € e di 140 €.
Se il distributore non versa l’indennizzo entro 6 mesi dalla data effettiva di esecuzione della prestazione, l’indennizzo dovuto è triplicato. L’indennizzo deve in ogni caso essere erogato entro 7 mesi.
Se la prestazione non viene eseguita, il calcolo dei sei mesi parte dal triplo del tempo standard fissato (in questo caso, 60 giorni lavorativi da quando il distributore ha avuto al richiesta).
Come viene effettuata la ricostruzione dei consumi quando il contatore non funziona correttamente?
Se il momento del guasto è determinabile con certezza, la ricostruzione dei consumi deve prendere in considerazione il periodo compreso tra il momento del guasto e la data della verifica o della sostituzione del misuratore per l’invio ad un laboratorio specializzato.
Se il momento del guasto non è determinabile, il periodo di ricostruzione sarà compreso tra il momento della verifica o della sostituzione del misuratore per l’invio ad un laboratorio qualificato e l’ultima lettura validata e non contestata dall’utente.
In ogni caso non potrà essere superiore ai 5 anni solari precedenti.
Il calcolo dei consumi viene comunque effettuato in base a criteri definiti dalla normativa vigente che tengono conto della percentuale di errore riscontrato, del consumo storico del cliente, dei profili di prelievo o di altri elementi giustificativi del consumo, a seconda del tipo di guasto.
Quando la verifica non consente di determinare l’errore del misuratore (anche per il tipo di guasto, ad esempio se il contatore è fermo), il distributore deve coinvolgere il cliente nell’individuazione del volume di ricalcolo dei consumi, tenendo conto di eventuali elementi documentali presentati dal cliente, anche tramite il proprio venditore, attestanti i consumi di energia elettrica e acqua, che dimostrino variazioni del proprio profilo di prelievo nel periodo oggetto di ricostruzione.
Anche nei casi di accertati errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o di gruppo di misura con guasto o rottura che non consenta la determinazione dell’errore:
- se il bollo metrico è scaduto, nel caso in cui siano stati addebitati al cliente finale consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, la ricostruzione non può essere effettuata e restano a carico del distributore tutti i consumi in più non registrati;
- il distributore che non abbia rispettato la regolazione vigente in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle letture, non può addebitare al venditore, e questi al cliente finale, gli importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi gas, per un periodo superiore a quello previsto per la periodicità di lettura.