Si dicono “stimati” i consumi del gas che vengono attribuiti in mancanza di letture rilevate (o autoletture). Nei casi di utilizzo di proprie stime, il venditore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dall’impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale. Tali stime, inoltre, devono essere determinate riducendo al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati. Se si ha un contratto nel mercato libero il venditore può determinare il dato di misura stimato utilizzando un criterio differente da quello sopra indicato. Tale stima deve comunque essere determinata riducendo al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.
La determinazione dei consumi gas stimati è effettuata considerando i prelievi, ovvero i “consumi”, storici di ogni singola fornitura (in linea con quanto indicato nell’articolo 6.1 della Delibera n. 229/01).
Nel determinare la stima vengono prese in considerazione le seguenti variabili:
- il numero di giorni da stimare;
- l’andamento climatico del periodo;
- il consumo storico se disponibile o in alternativa il consumo annuo comunicato ad ENGIE direttamente dalla società di distribuzione;
- il profilo di prelievo standard definito dall’Autorità con delibera 17/07 e aggiornato con s.m.i. (Definizione di profili di prelievo standard e categorie d’uso del gas, di cui all’articolo 7 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 29 luglio 2004, n. 138/04, anche ai fini della riforma del bilanciamento gas).
Bolletta in acconto: cosa significa
La bolletta in acconto è quella che ti arriva più spesso. Perché? Semplice: viene calcolata quando non è disponibile la lettura del tuo contatore. Questo può accadere quando i tecnici non riescono a rilevarla, oppure, nel caso di un contatore elettrico di nuova generazione, quando si manifestano delle problematiche di comunicazione e di tempistiche nella lettura automatica.
Se il tuo fornitore luce e gas non ha modo di ricevere in tempo la lettura automatica, da parte del distributore, procederà con un calcolo stimato in base ai tuoi precedenti consumi mensili. Quindi, la bolletta luce o gas potrebbe riportare un importo maggiore o inferiore rispetto ai consumi reali.
Tuttavia, non si tratta di un calcolo del tutto casuale, perché viene considerato il valore medio dei consumi già rilevati e fatturati in passato. Solo nel caso dell’apertura di una nuova utenza o del passaggio da un fornitore all’altro, considerata la mancanza di informazioni sufficienti, il calcolo sarà fatto sulla base dei dati forniti quando hai sottoscritto il contratto.
Per dirla brevemente, si tratta di una tipologia di bolletta che fornisce dei dati all’azienda interessata a occhio e croce. Questo avviene perché è possibile che nel periodo di consumo del gas o dell’energia non sia possibile leggere il contatore perché questo è guasto o perché l’azienda fornitrice non è in grado di ottenere questo tipo di dati.
Per questo viene preso un valore medio derivante dai consumi fatturati e visualizzati, consumi ufficiali, che il cliente ha sostenuto. Non è, quindi, un valore totalmente casuale, bensì un valore approssimativo a quello che il cliente avrebbe sostenuto qualora la lettura del suo contatore fosse stata realmente disponibile. In passato, questa rappresentava una possibilità di incasso per le aziende fornitrici di gas ed energia elettrica poco oneste.
Cosa significa bolletta di conguaglio
Come suggerisce il nome stesso, la bolletta di conguaglio serve per compensare i costi derivati dalla lettura stimata della bolletta in acconto. Il conguaglio è un’operazione che mette in relazione la quantità di gas o energia che hai effettivamente consumato e quella che, invece, è stata già fatturata e pagata.
Dunque, a differenza della bolletta in acconto, la bolletta di conguaglio viene calcolata sulla base dei tuoi consumi effettivi. I dati vengono prelevati dal contatore del gas, o dell’energia elettrica, da un tecnico abilitato. In alternativa, con l’invio automatico, se hai un contatore digitale di nuova generazione, oppure attraverso l’autolettura, che ti occuperai di fare.
I dati della bolletta al conguaglio vengono presi direttamente dal contatore di gas ed energia elettrica. La presa dei dati può avvenire fisicamente, con un specialista dell’azienda che si reca presso l’abitazione del cliente con l’unico obiettivo di leggere i dati, tramite invio telematico dei dati dal cliente all’azienda, oppure grazie all’invio automatico dei dati del contatore all’azienda fornitrice per mezzo della linea internet.
In quest’ultimo caso il cliente non deve fare assolutamente niente, oltre ad attendere l’arrivo della bolletta, e successivamente pagare, l’importo ivi segnalato. Grazie alla presenza del contatore è del tutto esclusa la possibilità di frodi da parte dell’azienda.
La questione è diversa per quanto concerne il cliente, che può nascondere i dati reali qualora dovesse comunicarli all’azienda tramite telefonata sms od online. Per questo, ultimamente, si preferisce rilevare i dati direttamente dal contatore e in maniera automatica, oppure inviando un collaboratore aziendale direttamente presso le abitazioni dei clienti. Inoltre esiste il pericolo di manomissione del contatore, un evento già verificatesi diverse volte in Italia.
Cosa dice la legge sul conguaglio della bolletta del gas?
Secondo l’ARERA, per i contratti in regime di maggior tutela, i consumi devono essere fatturati a consumo almeno 2 volte l’anno se il cliente utilizzi tra i 500 SMC e i 5.000 SMC di gas e una volta all’anno per consumi fino a 500 SMC. In sostanza per ogni fornitore è diventato obbligatorio eseguire periodicamente la lettura dei consumi effettivi, per evitare di emettere una maxi bolletta di conguaglio come spesso è capitato in passato. Per il mercato libero, invece, valgono le regole definite con il proprio fornitore.
Se viene verificato che i consumi fatturati corrispondono alla realtà e non ci sono stati errori di lettura, la fattura di conguaglio deve essere pagata: in alcuni casi il cliente ha la possibilità di rateizzare l’importo totale.
È consentita l’autolettura del contatore?
Il venditore, per tutti i punti del settore gas con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell’autolettura comunicata dal cliente all’interno di una finestra temporale indicata in fattura.
Il venditore deve altresì comunicare al cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento dell’acquisizione del dato o, qualora non sia possibile una risposta immediata, entro i 4 giorni lavorativi successi. Il dato di autolettura sarà preso in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall’ultimo dato effettivo disponibile) e trasmesso all’impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi. Il venditore è tenuto ad informare almeno una volta l’anno, ciascun cliente finale, della possibilità di comunicare l’autolettura.
Come posso conoscere i miei consumi storici?
Attraverso il Portale Consumi, sito istituzionale realizzato in base alle disposizioni dell’Autorità, tutti i consumatori possono accedere ai dati relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui sono titolari, compresi i propri dati di consumo storici e le principali informazioni tecniche e contrattuali con modalità semplice, sicura e gratuita.