Cosa fare con un contratto del gas non richiesto

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Arera) ha previsto delle misure per bloccare il sempre crescente fenomeno dei contratti non richiesti di fornitura di energia elettrica e gas. In particolare ha istituito in via ufficiale la procedura di ripristino  che prevede la certezza per il cliente di rientrare in via definitiva dal contratto non richiesto, avendo poi la possibilità immediata di tornare con il proprio erogatore di servizi iniziale, senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Ma come si procede, in pratica?

Cosa sono i contratti del gas non richiesti?

Rientrano nella categoria dei contratti non richiesti tutte le attivazioni di servizi – come ad es. la fornitura del gas – non richiesti, un concetto ampio che ricomprende tutti i casi dove viene attivato un contratto senza la consapevolezza del consumatore. Non solo quando questi non ne è mai venuto a conoscenza o ha chiaramente espresso un rifiuto, ma anche nei casi dove l’assenso è stato carpito grazie all’inganno, in assenza di informazioni essenziali o sulla base di informazioni ambigue e parziali.

Sono contratti del gas non richiesti anche quelli dove l’assenso è stato carpito grazie all’inganno, in assenza di informazioni essenziali o sulla base di informazioni ambigue e parziali. Può capitare di trovarsi coinvolti nell’attivazione di un contratto del gas mai richiesto del quale si scopre l’esistenza solo con l’arrivo di una lettera di “benvenuto”, di una fattura/bolletta. Accade soprattutto con i cosiddetti “contratti a distanza” attivabili senza la presenza fisica delle parti, via internet, per telefono, via fax, etc.

L’Autorità considera “non richiesto” un contratto nel cui percorso di attivazione si siano verificate le seguenti condizioni:

  • la documentazione trasmessa dal venditore non è completa, o non dimostra che il venditore ha assolto correttamente a tutti gli obblighi in materia di lettera di conferma o chiamata di conferma, oppure
  • in caso di lettera di conferma, la documentazione trasmessa dal venditore è completa, ma il cliente ha trasmesso un reclamo per contratto non richiesto entro 30 giorni solari dalla data in cui ha avuto conoscenza del contratto;
  • in caso di chiamata di conferma, la registrazione della chiamata attesta che il cliente non ha confermato il contratto.

Cosa fare in caso di contratto del gas non richiesto

Il cliente che ritiene di essere stato oggetto di un contratto non richiesto può inviare, anche tramite un proprio rappresentante legale o un’associazione di consumatori, un reclamo al venditore “non richiesto”.

Il reclamo, per avere accesso alla procedura agevolata, deve essere inviato:

  • immediatamente dopo aver avuto conoscenza del contratto non richiesto;
  • comunque non più tardi di 40 giorni solari dalla data che compare sulla lettera di conferma alla dicitura (data di consegna al vettore postale);
  • comunque non più di 30 giorni solari dal ricevimento della chiamata di conferma.

In allegato al reclamo deve essere inviata copia della documentazione dalla quale risulta la data in cui il cliente ha avuto conoscenza del contratto non richiesto (copia della lettera di conferma, indicazione della data della chiamata di conferma).

Se il venditore non ha inviato la lettera di conferma né effettuato la chiamata di conferma, i 30 giorni a disposizione del cliente partono dalla data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, che deve essere allegata come documentazione nel caso di reclamo per contratto non richiesto.

Cosa deve fare il fornitore di gas a seguito del nostro reclamo

Il venditore che riceve un reclamo per contratto non richiesto deve fornire al cliente, entro 40 giorni solari calcolati a partire dalla data in cui ha ricevuto il reclamo, una risposta motivata e completa della documentazione relativa al caso, con la quale accoglie o rigetta il reclamo.

Se rigetta il reclamo per contratto non richiesto il venditore, oltre alla risposta motivata al cliente, deve inviare tutta la documentazione relativa al reclamo anche allo Sportello del consumatore.

Lo Sportello esamina la documentazione trasmessa dal venditore per verificare se il rigetto del reclamo è giustificato o meno, alla luce delle regole stabilite dall’Autorità per tutelare i clienti in caso di contratti non richiesti, e in particolare se deve essere attivata la “procedura di ripristino” che consente al cliente di ritornare ad essere fornito in base al contratto precedente, e informa sia il cliente sia il venditore sull’esito della propria valutazione.

In caso di reclamo per contratto non richiesto, il venditore non richiesto non può chiedere al distributore la sospensione della fornitura per morosità, fino alla conclusione della controversia.

Nel caso si verifichi una delle condizioni di contratto gas non richiesto, entro dieci giorni l’Autorità (Arera) provvede a comunicare:

  • al cliente e al venditore che non sussistono i presupposti per il rigetto del reclamo;
  • al venditore che deve corrispondere l’indennizzo automatico previsto dal Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, se previsto (solo se non ha fornito risposta nei 40 giorni);
  • al venditore, se questi ha aderito alla procedura di ripristino, che deve attivarla per riportare il cliente al precedente contratto;
  • al cliente, che può comunque rivolgersi alla magistratura ordinaria.

Come difendersi dalla truffa dei contratti gas non richiesti

Alcune società di vendita di gas e luce, per poter meglio essere efficienti, utilizzano anche società esterne alle quali appaltano il servizio per la vendita di offerte commerciali ai cittadini, tramite dei “venditori”. E qui nasce molte volte il problema.

Ben inteso, non tutti operano usando pratiche commerciali scorrette anzi, le società serie che operano correttamente sono anch’esse vittime di questo fenomeno, con i loro agenti/venditori che si vedono sbattere le porte in faccia o addirittura si sentono insultare per colpa di questi fatti.

A volte questi truffatori non dicono nemmeno chiaramente per quale società operano ed usano un comportamento omissivo (informazioni non date o errate) offrendo tariffe apparentemente convenienti e vantaggiose o promesse impossibili da mantenere.