Cosa succede se si paga la bolletta della luce in ritardo?

Dal 1° settembre 2015 sono entrate in vigore nuove regole imposte dall’Authority (Arera) per i fornitori di energia elettrica e gas in caso di morosità da parte dell’utente finale. Le società hanno l’obbligo di inviare all’utente, tramite raccomandata A/R, un avviso di mancato pagamento, con annessa comunicazione del rischio di subire la sospensione dei relativi servizi. L’intimazione prevede il pagamento entro 15 giorni dalla comunicazione (contro i 10 della precedente normativa), e deve essere altresì specificato il giorno in cui avverrà la sospensione in caso di reiterato mancato pagamento.

Se un cliente ha un contratto a condizioni regolate dall’Authority – appartenente, cioè, al mercato vincolato, o di maggior tutela – paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedergli gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%. Se, per esempio, il tasso di riferimento della BCE è al 3%, il tasso di mora che può essere applicato ai clienti morosi sarà del 6,5% annuo.

Se però il cliente che si dimentica di pagare la bolletta entro i limiti di scadenza riportati in bolletta ma ha un profilo “pulito” ed è un buon pagatore – ovvero se ha pagato regolarmente le fatture entro le scadenze stabilite nell’ultimo biennio – per i primi 10 giorni di ritardo nel pagamento deve pagare solo il tasso di interesse legale. Al cliente moroso possono inoltre venire richieste anche le spese postali sostenute dal fornitore per l’invio dell’eventuale sollecito di pagamento.

Quanto detto sugli interessi di mora riguarda dunque soltanto i “cattivi pagatori”, cioè chi negli ultimi 365 giorni ha pagato almeno due bollette in ritardo, anche se non consecutive (con l’eccezione delle procedure di sospensione della fornitura tempestivamente comunicate, o ancora per malfunzionamento del contatore, crediti non rimborsati nei confronti del cliente da parte del fornitore o richiesta di rettifica consumi o reclami per corrispettivi non pagati con risposta da parte del venditore).

Se invece un cliente con un contratto nel mercato libero paga dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può chiedere gli interessi di mora e le spese previste dal contratto. Se però il cliente continua a non pagare, si può arrivare alla sospensione del servizio di elettricità per morosità. In entrambi i casi, nel momento in cui la società di luce e gas registra la morosità da parte del cliente, quest’ultimo riceverà il cosiddetto sollecito di pagamento da parte del gestore tramite raccomandata.

Dal 1° settembre 2015, le società hanno l’obbligo di inviare all’utente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), un avviso di mancato pagamento delle bollette luce e del gas, con annessa comunicazione del rischio di subire la sospensione dei relativi servizi. L’intimazione prevede il pagamento entro 15 giorni dalla comunicazione (contro i 10 della precedente normativa), e deve essere altresì specificato il giorno in cui avverrà la sospensione in caso di reiterato mancato pagamento.

Più in generale, il termine ultimo per saldare la bolletta luce non pagata relativa alla fornitura non può essere inferiore a 20 giorni solari se viene calcolato dall’emissione della raccomandata da parte del venditore; inferiore a 15 giorni solari, se è calcolato dall’invio della raccomandata da parte del venditore; inferiore a 10 giorni solari, quando viene calcolato dalla ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite PEC.

La sospensione della fornitura non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza utile per il pagamento, e deve essere sempre indicata nell’avviso. In caso di mancato rispetto di tali obblighi imposti dalla all’epoca AEEG, oggi “Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” (o più semplicemente Arera) – e segnatamente per la sospensione della fornitura senza preavviso – la società fornitrice dovrà accreditare sulle bollette di luce e gas un importo massimo di 30 euro.

La lettera deve contenere anche le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento in ritardo della sua bolletta (fax o raccomandata A/R, quest’ultima è la modalità consigliata come prova legale in aggiunta al fax che ha il vantaggio dell’immediatezza). Se l’utente invia la comunicazione dell’avvenuto pagamento e la fornitura di energia elettrica o di gas è stata già sospesa, deve essere riattivata entro massimo due giorni, altrimenti il fornitore pagherà un indennizzo di 30 euro.

All’interno della lettera del fornitore, trovi indicato il termine ultimo del pagamento, le modalità per comunicare l’avvenuto pagamento una volta rimborsata la penale, il termine ultimo previsto per la sospensione dell’erogazione del servizio e i costi legati all’eventuale sospensione e riattivazione dello stesso. Qualora il mancato pagamento delle bollette venga prolungato nel tempo, il fornitore avrà diritto a prendere provvedimenti più seri come ad es. la sospensione del servizio di fornitura.

Se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione completa della fornitura la potenza verrà solitamente ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Se, per esempio, il contratto prevede una potenza massima di 3,3 kW, essa verrà ridotta a 495 W, consentendo così un uso, sia pure minimo, di alcune apparecchiature elettriche. Se, tuttavia, il cliente continua a non pagare, dopo 15 giorni di riduzione della potenza la fornitura elettrica verrà sospesa.

Inoltre, già in precedenza la fornitura di energia elettrica non poteva essere sospesa quando: il cliente non è stato preavvisato con una lettera raccomandata; il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato regolarmente al venditore; la sospensione cadrebbe nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi; il cliente ha presentato un reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi, in seguito a un malfunzionamento del contatore accertato dal distributore competente.

Se si ha un contratto elettrico in regime di maggior tutela, la fornitura non può essere sospesa se: l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale e comunque inferiore all’importo medio stimato delle precedenti bollette.  La fornitura di energia elettrica, inoltre, non può mai essere sospesa, nemmeno per morosità, ai clienti, definiti “non disalimentabili”: ad esempio, i clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita o che svolgono funzioni di pubblica utilità.

Il venditore, una volta ricevuta l’attestazione di pagamento a una bolletta non pagata della luce e la richiesta di riattivazione della fornitura, è tenuto a inviare quest’ultima immediatamente al distributore (il giorno successivo solo nel caso in cui la documentazione arrivi dopo le ore 18 di un giorno feriale). Il distributore dal canto suo deve riattivare la fornitura entro un giorno feriale (tutti i giorni a parte i festivi) dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore.

Infine, se vuoi risparmiare sulle tue bollette di luce e di gas con una scelta “intelligente” e informata dei rispettivi fornitori, ti suggerisco la guida più completa e aggiornata sull’argomento (accompagnata da un comparatore di prezzi), che puoi trovare qui. Perché continuare a pagare l’energia, infatti, ben più della media?

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