Cosa succede se vi è un’interruzione della fornitura elettrica?

L’interruzione della fornitura elettrica vuol dire un’interruzione della continuità del servizio, cioè dell’l’erogazione ininterrotta (e cioè non inferiore al 5% della tensione di alimentazione dichiarata) di energia elettrica ai clienti. La continuità del servizio cessa quando si verificano interruzioni nella fornitura, che possono essere con o senza preavviso. La continuità del servizio per ragioni tecniche e di forza maggiore può non essere sempre garantita al 100%. Dal punto di vista tecnico, l’interruzione è definita come la condizione in cui la tensione sul punto di prelievo dell’energia elettrica di un utente è inferiore al 5% della tensione dichiarata su tutte le fasi di alimentazione (norma CEI EN 50160).

Cosa sono le interruzioni della fornitura elettrica con preavviso?

Sono quelle dovute all’esecuzione di interventi di manovra o manutenzione programmati sulla rete di distribuzione. In questi casi, l’Autorità ha fissato alcuni obblighi a carico dei distributori. In particolare il distributore avvisa gli utenti interessati, con modalità adeguate ad assicurare loro l’informazione, con un anticipo di:

  • almeno 24 ore in caso di ripristino di situazioni conseguenti a guasti o emergenze;
  • almeno 3 giorni lavorativi in tutti gli altri casi.

Il preavviso deve specificare la data, l’ora e il minuto d’inizio e l’ora e il minuto di fine dell’interruzione, oltre che la data di comunicazione del preavviso stesso. I tempi d’inizio e di fine dell’interruzione indicati nel preavviso devono essere rispettati, con una tolleranza di 5 minuti.

Il tempo massimo di ripristino della fornitura a seguito di interruzione con preavviso è fissato in 8 ore consecutive (oppure non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio), pena il riconoscimento, per i clienti domestici e per i non domestici con potenza impegnata inferiore o uguale a 6 kW, di un indennizzo automatico di 30 €, aumentato di 15 € ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 €.

Cosa sono le interruzioni della fornitura elettrica senza preavviso?

Le interruzioni senza preavviso sono quelle non programmate e pertanto non precedute da un preavviso.

Si suddividono, praticamente, in:

  • lunghe, se di durata superiore a 3 minuti;
  • brevi, se di durata superiore ad un secondo ma inferiore a 3 minuti (eventualmente identificata in base all’intervento di dispositivi automatici);
  • transitorie, se di durata non superiore a un secondo (identificata in base all’intervento di dispositivi automatici).

Sono altresì previste le interruzioni eccezionali, cioè che hanno inizio nei  “periodi di condizioni perturbate”, come definite dall’Autorità per l’Energia (Arera).

Qual è il tempo massimo di ripristino nel caso di interruzioni senza preavviso lunghe?

Per i clienti che abitano in Comuni con più di 50.000 abitanti (alta concentrazione), il tempo massimo di ripristino non deve superare le 8 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).

Per i clienti che vivono in Comuni con più di 5.000 ma meno di 50.000 abitanti  (media concentrazione), il tempo massimo di ripristino non deve superare le 12 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).

Per i clienti che abitano in Comuni con meno di 5.000 abitanti  (bassa concentrazione), il tempo massimo di ripristino non deve superare le 12 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un’ora dal ripristino provvisorio).

Per i clienti finali localizzati ad altitudini superiori a 1.500 metri sul livello del mare,  si applica il medesimo  tempo massimo di ripristino previsto per i clienti che abitano in comuni con meno di 5.000 abitanti (bassa concentrazione) indipendentemente dal numero di abitanti del Comune di appartenenza.

In caso di interruzioni di durata superiore al tempo previsto dagli standard fissati dall’Autorità, il cliente domestico o non domestico con potenza inferiore o uguale a 6 kW ha diritto a un indennizzo automatico di 30 €, aumentato di 15 € ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 €.

L’indennizzo non esclude, dove ve ne siano i presupposti, l’eventuale risarcimento del danno, secondo le ordinarie regole del Codice Civile.

I tempi massimi di ripristino non si applicano nei casi di evacuazione della popolazione per effetto di provvedimenti della pubblica Autorità competente in caso di calamità naturali, limitatamente agli utenti interessati da detti provvedimenti.

In questi casi quindi non sono previsti indennizzi automatici, ma il distributore ha l’obbligo di conservare la documentazione necessaria a comprovare l’esclusione, e deve darne conto nel registro delle interruzioni.

Cosa fare se si subisce un danno per interruzione della fornitura elettrica?

Il cliente che, a seguito di un’interruzione, subisca un danno potrà anzitutto inviare un reclamo al proprio venditore, o direttamente al distributore (è preferibile indicare un solo soggetto). L’esercente destinatario è tenuto a fornire una risposta motivata. Se il reclamo non viene accolto, in quanto il distributore non si ritiene responsabile del danno, il cliente potrà tentare di risolvere la controversia mediante la conciliazione.

I distributori (quelli che trasportano l’energia dalle reti nazionali alle aziende) devono rispettare determinate regole riducendo le interruzioni il più possibile e tutelando gli utenti finali rispetto ad esse.

L’Arera (Autorità per l’energia elettrica ed il gas) ha infatti stabilito delle regole che prevedono la registrazione di queste interruzioni e standard di qualità ben precisi. Se questi non vengono rispettati il distributore deve pagare delle penali.

Tuttavia ci sono occasioni in cui le interruzioni di erogazione di energia sono inevitabili e perciò vengono segnalate con apposito preavviso. In questi casi l’interruzione viene comunicata all’utilizzatore finale con apposito preavviso di almeno 24h (per gli eventi eccezionali) o di 2 giorni lavorativi (negli altri casi). Nel preavviso si specifica esattamente quando avverrà l’interruzione. In questo caso non sono normalmente previsti risarcimenti.

Quali sono allora i casi in cui posso richiedere il risarcimento?

Per eventi nella responsabilità del distributore e senza preavviso si ha diritto a dei Risarcimenti automatici che vengono accreditati nella bolletta senza che ne venga fatta richiesta. Questi risarcimenti sono calcolati in base a precise normative e dipendono dalla durata dell’interruzione, dai tempi di ripristino e dal comune in cui ci si trova.

Per verificare queste informazioni devi richiedere al tuo fornitore di energia elettrica il “registro delle interruzioni”, nel quale sono riportate la data e l’ora di inizio e di fine e la causa di ogni interruzione registrata per la tua utenza.