Cosa vuol dire ricalcolo delle bollette del gas?

Come spiega l’Arera sul proprio sito web, il calcolo dei consumi in bolletta è una voce che comprende tutti gli importi che sono stati già fatturati nelle bollette precedenti, ma che sono calcolati nuovamente. La voce “ricalcoli” fa riferimento a tutti quegli importi che vengono fatturati a credito o a debito all’utente finale. Lo troverai sulla tua bolletta solo quando vengono ricalcolati vecchi importi, a causa di modifiche di prezzi o consumi, che già sono stati fatturati in altre bollette.

Cosa sono i “ricalcoli” mostrati nella bolletta gas

Se ti è già capitato di trovare degli accrediti o degli addebiti nella voce “Ricalcoli” della tua bolletta del gas senza sapere a cosa fosse dovuto sappi che la voce Ricalcoli, come suggerisce la parola stessa, è presente solo:

  • Quando c’è la possibilità di disporre delle letture effettive e dei rispettivi consumi effettivi a seguito di bollette precedenti che si basavano su letture e rispettivi consumi stimati.
  • Quando c’è stata una modifica dei consumi a causa di una loro ricostruzione in seguito a un malfunzionamento del contatore o a un errore nei dati di lettura che sono stati comunicati dal distributore locale
  • Quando c’è stata una modifica dei prezzi applicati, come ad esempio i prezzi legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo.

Gli importi che troviamo nella voce “Ricalcoli”, dunque, non vanno riferiti solo ai consumi stimati, ma hanno a che fare con importi precedentemente fatturati. Questi importi potrebbero essere da addebitare o accreditare a tuo favore.

Qual è la differenza fra ricalcolo e conguaglio?

Nella nuova versione delle bollette 2.0 il conguaglio viene indicato nella voce dei ricalcoli. E’ cambiata la dicitura rispetto a prima ma il concetto è sempre lo stesso: quando c’è una differenza tra i consumi stimati fatturati e quelli effettivi ecco che arriva il conguaglio.

La bolletta di conguaglio è una bolletta che arriva al cliente una volta all’anno e include tutti i consumi non fatturati nelle bollette precedenti. Quando si riceve una bolletta di questo genere (solitamente bollette molto alte!), spesso si pensa ad un errore, in quanto si tratta di bollette con importi molto più alti del normale.

Il conguaglio della bolletta della luce e del gas è un’operazione di ricalcolo, con la quale si verificano i consumi energetici effettivi in base a quelli stimati per il conteggio dell’importo nelle fatture. Ciò avviene poiché non sempre è possibile comunicare al fornitore i dati sull’autolettura, perciò in queste situazioni il venditore è costretto a procedere con la stima dei consumi.

In genere, ogni anno si esegue un controllo sul contatore per rilevare l’energia realmente adoperata, affinché sia possibile regolarizzare le bollette con il conguaglio finale. Di solito, infatti, i consumi stimati sono più bassi in confronto a quelli reali, sui quali possono incidere aspetti come l’efficienza energetica dell’abitazione e una tariffa non in linea con il proprio fabbisogno di energia.

Cosa sono e come vengono calcolati i consumi stimati?

Si dicono “stimati” i consumi che vengono attribuiti in mancanza di letture rilevate (o autoletture).

Nei casi di utilizzo di proprie stime, il venditore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dall’impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale.

Tali stime, inoltre, devono essere determinate riducendo al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

Se si ha un contratto nel mercato libero il venditore può determinare il dato di misura stimato utilizzando un criterio differente da quello sopra indicato. Tale stima deve comunque essere determinata riducendo al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

È consentita l’autolettura del contatore?

Il venditore, per tutti i punti del settore gas con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell’autolettura comunicata dal cliente all’interno di una finestra temporale indicata in fattura.

Il venditore deve altresì comunicare al cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento dell’acquisizione del dato o, qualora non sia possibile una risposta immediata, entro i 4 giorni lavorativi successi.

Il dato di autolettura sarà preso in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall’ultimo dato effettivo disponibile) e trasmesso all’impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi. Il venditore è tenuto ad informare almeno una volta l’anno, ciascun cliente finale, della possibilità di comunicare l’autolettura.

Come viene effettuata la ricostruzione dei consumi quando il contatore non funziona correttamente?

Se il momento del guasto è determinabile con certezza, la ricostruzione dei consumi deve prendere in considerazione il periodo compreso tra il momento del guasto e la data della verifica o della sostituzione del misuratore per l’invio ad un laboratorio specializzato.

Se il momento del guasto non è determinabile, il periodo di ricostruzione sarà compreso tra il momento della verifica o della sostituzione del misuratore per l’invio ad un laboratorio qualificato e l’ultima lettura validata e non contestata dall’utente.

In ogni caso non potrà essere superiore ai 5 anni solari precedenti.

Il calcolo dei consumi viene comunque effettuato in base a criteri  definiti dalla normativa vigente che tengono conto della percentuale di errore riscontrato, del consumo storico del cliente, dei profili di prelievo o di altri elementi giustificativi del consumo, a seconda del tipo di guasto.

Quando la verifica non consente di determinare l’errore del misuratore (anche per il tipo di guasto, ad esempio se il contatore è fermo), il distributore deve coinvolgere il cliente nell’individuazione del volume di ricalcolo dei consumi, tenendo conto di eventuali elementi documentali presentati dal cliente, anche tramite il proprio venditore, attestanti i consumi di energia elettrica e acqua, che dimostrino variazioni del proprio profilo di prelievo nel periodo oggetto di ricostruzione.

Anche nei casi di accertati errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o di gruppo di misura con guasto o rottura che non consenta la determinazione dell’errore:

  • se il bollo metrico è scaduto, nel caso in cui siano stati addebitati al cliente finale consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, la ricostruzione non può essere effettuata e restano a carico del distributore tutti i consumi in più non registrati;
  • il distributore che non abbia rispettato la regolazione vigente in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle letture, non può addebitare al venditore, e questi al cliente finale, gli importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi gas, per un periodo superiore a quello previsto per la periodicità di lettura.