Ad alcuni consumatori dell’energia elettrica arrivano bollette con un cosiddetto “ricalcolo”, che comporta un conguaglio e di solito una maggiore spesa. A spiegare cos’è il ricalcolo è l’Autorità per l’Energia (oggi Arera): si tratta di una sezione presente in bolletta soltanto quando vengono ricalcolati importi già fatturati in precedenza. Il ricalcolo deve essere motivato, nella fattura deve esserne indicato il periodo temporale (specificando la lettura iniziale e finale e il consumo che ne risulta per differenza) e devono essere evidenziati in chiari gli importi ricalcolati e l’importo a debito o a credito per il cliente.
Cosa sono i ricalcoli nelle bollette luce
Il ricalcolo è, secondo l’Authority dell’Energia (Arera), la voce che comprende gli importi fatturati a debito o a credito al cliente, è presente in bolletta quando vengono ricalcolati importi già fatturati in bollette precedenti per una modifica dei consumi o dei prezzi applicati.
I ricalcoli si possono verificare nel caso:
- si rendano disponibili le letture effettive ed i relativi consumi effettivi a seguito di precedenti bollette basate su letture stimate e relativi consumi stimati;
- di una modifica dei consumi dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore;
- di una modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo.
Il ricalcolo può dar luogo ad un saldo a debito o a credito del cliente.
Per un consumatore però, conoscere i parametri usati per il ricalcolo dei consumi effettuati anni prima è quasi impossibile e si apre così una “guerra fredda” tra società erogatrice e consumatore.
Come difendersi dai maxi-conguagli nella bolletta elettrica e cosa fare
Oltre a portare alla luce i numerosi casi di ricalcoli e di conguagli pazzi sulle bollette di luce e gas, le associazioni dei consumatori e di assistenza fiscale forniscono un vademecum su cosa fare in questi casi per evitare di pagare importi spropositati.
L’iter previsto è standard:
- per prima cosa si deve fare reclamo alla società per mezzo pec o raccomandata;
- entro 40 giorni si riceverà risposta e solitamente il reclamo sarà rigettato;
- l’utente in questo caso deve denunciare all’Arera il comportamento scorretto e l’Autorità avvierà la procedura di sanzione verso l’azienda.
A questo punto tuttavia l’iter per annullare il ricalcolo della bolletta non sarà ancora concluso ma si avvierà la procedura di conciliazione con la quale si cercherà di trovare un accordo tra utente e società. Questa fase dovrebbe concludersi entro 30 giorni.
Per importi inferiori ai 2.500 euro si può citare in giudizio il gestore direttamente dal giudice di pace richiedendo anche eventuali danni.
Il ricorso alla conciliazione
Poiché l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas svolge solo una funzione sanzionatoria, se il gestore non risponde alla nostra lettera di reclamo o la sua risposta non ci soddisfa, dobbiamo risolvere la questione attraverso un’altra strada. Una possibilità in tal senso è rappresentata dalla cosiddetta conciliazione. Si tratta di una forma di risoluzione dei conflitti nel corso della quale un terzo neutrale – il conciliatore – assiste le parti affinché possano trovare una soluzione amichevole alla controversia.
Il servizio di conciliazione può essere attivato quando il problema non ha trovato soluzione mediante la presentazione di un reclamo. La procedura prevede un confronto tra il cliente finale e l’esercente, o tra loro rappresentanti, al fine di trovare una soluzione soddisfacente per entrambi. L’accordo raggiunto a conclusione di una procedura conciliativa, una volta formalizzato, ha valore legale e vincola entrambe le parti al suo rispetto.
La conciliazione non ha l’obiettivo di stabilire chi ha torto e chi ha ragione, ma piuttosto di facilitare la comunicazione tra le parti, cercando di orientarle verso un accordo pienamente soddisfacente per entrambe. Nell’udienza di conciliazione, che può essere fissata tramite gli uffici di conciliazione e arbitrato attivati tra associazioni di consumatori ed enti gestori, non è necessaria la presenza dell’avvocato dato anche il carattere informale della stessa. L’udienza si conclude con la stesura di un verbale e la sua sottoscrizione.
Il calcolo bolletta luce: quali sono le variabili in gioco
Come per la bolletta del gas, anche il calcolo energia elettrica è influenzato da tre diverse voci di spesa:
- Servizi di vendita: ossia il prezzo vero e proprio dell’energia elettrica. Rappresentano la voce di costo principale e includono servizi e attività svolta dal fornitore per acquistare e rivendere l’elettricità ai consumatori. Le voci di spesa considerate sono il prezzo dell’energia, il prezzo della sua commercializzazione e della vendita, e il prezzo del dispacciamento
- Servizi di rete: comprendenti attività di trasporto dell’energia sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e la gestione del contatore. Come per il gas, la tariffa è comune per entrambi i mercati di riferimento ed è fissata dall’Autorità. I servizi di rete comprendono anche gli oneri generali di sistema.
- Imposte: ovvero accise (applicate sulla quantità di energia consumata) e IVA, applicata sul costo totale della bolletta
Quando e come procedere per vie legali
Se il tentativo di conciliazione fallisce – o non ha luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta – l’unica strada per far valere le nostre ragioni è quella di adire alle vie legali, cioè denunciare il comportamento del gestore alla giustizia ordinaria. In pratica, per le controversie riguardanti importi inferiori a circa 2.500 euro, è possibile citare il gestore in giudizio direttamente presso il cosiddetto Giudice di pace, anche senza ricorrere ad avvocati (se il valore della causa è inferiore a circa 500 euro): è infatti sufficiente recarsi personalmente presso la cancelleria del giudice e redigere oralmente la citazione in giudizio.
In questa sede, si potranno richiedere anche tutti i “danni” del caso: spese per raccomandate e fax, stress subito, etc. Sarà il Giudice di Pace a stabilire chi ha torto o ragione, valutando la legittimità o meno del comportamento dell’azienda e fissando gli eventuali risarcimenti dovuti. Ricordatevi, però, che dopo 5 anni una bolletta va in prescrizione, e non si avrà più diritto ad un eventuale rimborso.