Cos’è e come si esercita l’autoconsumo collettivo?

Per “autoconsumatore di energia rinnovabile” si intende un cliente finale che, operando in propri siti ubicati entro confini definiti, produce (ed eventualmente accumula) energia elettrica rinnovabile prioritariamente per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta purché, per un autoconsumatore di energia rinnovabile diverso dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l’attività commerciale o professionale principale.

Riprendendo la famosa direttiva europea RED II – nota anche come direttiva rinnovabili (2018/2001) – un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente è semplicemente “un insieme costituito da almeno due autoconsumatori di energia elettrica che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato e da almeno un impianto a fonti rinnovabili che si trovano nello stesso edificio o condominio”. L’energia in eccedenza può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione.

Questo meccanismo viene introdotto dalla RED II con l’obiettivo di aumentare l’efficienza nella produzione e consumo di energia delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione delle tariffe di fornitura non solo per le persone che vivono in abitazioni unifamiliari, ma anche per chi alloggia in condominio. Gli autoconsumatori collettivi possono immagazzinare e vendere le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, fornitori di energia elettrica e accordi per scambi tra pari;

Mentre persone fisiche, piccole e medie imprese ed enti locali ubicati in un perimetro più ampio rispetto a quello dei condomìni possono dar vita alle comunità energetiche, le famiglie e gli altri soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio possono attivare semplici forme di autoconsumo collettivo. Le forme possibili per l’autoconsumo collettivo, infatti, sono le comunità energetiche (che seguono uno schema “da molti a molti”) ed i gruppi di autoconsumatori che vivono nello stesso edificio o condominio (che seguono invece uno schema “da uno a molti”).

L’autoconsumo collettivo permette a un gruppo di cittadini o agli abitanti dei condomìni di consumare, immagazzinare e vendere energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, risparmiando così sulla bolletta, ma mantenendo i propri diritti e obblighi in quanto consumatori finali. Ogni consumatore, infatti, attinge all’energia prodotta, tipicamente, da un impianto centralizzato (ad esempio un impianto fotovoltaico) beneficiando di energia gratuita e a zero emissioni.

L’energia prodotta può essere dedicata principalmente all’autoconsumo istantaneo (attraverso sistemi di accumulo o presso i condòmini), che massimizza il risparmio sulla bolletta. Infatti, gli autoconsumatori collettivi possono installare e gestire sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica abbinati a impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile a fini di autoconsumo senza essere soggetti ad alcun duplice onere, comprese le tariffe di rete per l’energia elettrica immagazzinata che rimane nella loro disponibilità.

Inoltre, sono previste tariffe premio e restituzione delle componenti tariffarie per i costi evitati sull’uso della rete e per le perdite di rete evitate. Per dare un idea delle cifre in gioco, ad es. per gli utenti di un condominio che decidessero di costituirsi come autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, le componenti tariffarie relative all’energia condivisa restituite sarebbero pari a 0,958 c€/kWh. Ciò andrà a sommarsi alla tariffa riconosciuta sull’energia autoconsumata (10 c€/kWh), mentre l’eventuale eccedenza sarebbe valorizzata al prezzo orario zonale.

Questo vale nell’ipotesi in cui il condominio del nostro esempio non intenda utilizzare le detrazioni del cosiddetto “Superbonus del 110%”. Viceversa, con un impianto di potenza inferiore a 20 kW e che benefici della detrazione del 110%, non sarebbe riconosciuto nessun incentivo all’energia autoconsumata ma soltanto la restituzione delle componenti tariffarie in precedenza specificate per quanto riguarda la quota di energia condivisa e la cessione al GSE del surplus di energia immessa in rete.

In pratica, possono partecipare a un gruppo di autoconsumatori:

  • i titolari di un’utenza elettrica che si trovano all’interno di un edificio o condominio;
  • i produttori di impianti a fonti rinnovabili ubicati nell’edificio o condominio a cui fa riferimento il gruppo.
  • coloro che non svolgono come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica.

La produzione elettrica per l’autoconsumo collettivo può avvenire:

  • realizzando un impianto rinnovabile direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale;
  • con uno o più impianti da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera e che impieghino la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia con punti di prelievo nella titolarità dello stesso autoconsumatore.

I punti di connessione dei clienti finali e/o dei produttori e gli impianti di produzione – ivi inclusi eventuali sistemi di accumulo energetico o colonnine per la ricarica di veicoli, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa dal gruppo di auto consumatori – devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio.

Gli impianti di produzione per l’autoconsumo collettivo possono essere di proprietà del cliente finale facente parte del gruppo, del Condominio o di un soggetto terzo e/o possono essere gestiti da un soggetto terzo (ad esempio, fornitore di energia o le Energy Service Company – ESCo), purché questo rimanga soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia rinnovabile.

Gli impianti ammessi per l’autoconsumo collettivo sono:

  • a fonti rinnovabili (non solo fotovoltaico)
  • nuovi o potenziati dopo il 1° marzo 2020
  • con potenza massima del singolo impianto pari a 200 kW.

Per usufruire dell’autoconsumo collettivo, occorre innanzitutto stipulare un contratto di diritto privato. Nel caso di condomìni, il contratto può essere costituito anche da un verbale di delibera dell’assemblea firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di auto consumatori. Occorre poi individuare un soggetto referente. Può essere il condominio stesso, rappresentato dal suo amministratore o rappresentante, oppure il proprietario dell’intero edificio oppure un produttore. Il soggetto referente è colui che gestirà i rapporti con il GSE per l’ottenimento dei benefici dell’autoconsumo.

La legge specifica che i partecipanti che scelgono di associarsi per l’autoconsumo collettivo mantengono il proprio status di consumatori finali (con diritti – come scegliere il proprio fornitore di energia – e doveri – pagamento degli oneri di rete e di sistema per l’energia prelevata dalla rete pubblica, compresa quella condivisa) e possono recedere dal contratto che li lega in base a quanto previsto dagli atti (versando eventualmente dei corrispettivi proporzionati per gli investimenti). La Delibera di ARERA n.318/2020 ha definito che i partecipanti all’autoconsumo collettivo si vedranno restituite alcune componenti relative ad oneri di rete e a perdite di rete evitate in una logica cost reflective di uso della rete.

Ecco la documentazione da inviare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente:

  • Documento per richiedere al GSE la valorizzazione economica e incentivazione dell’energia condivisa;
  • Elenco clienti finali membri della comunità;
  • Elenco clienti finali non membri della comunità ma presenti nello stesso edificio;
  • Dichiarazione di conformità impianti di produzione;
  • Dichiarazione sulla compatibilità della comunità agli incentivi per l’autoconsumo collettivo.

I soggetti facenti parte di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono tutti i seguenti requisiti:

  • essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
  • non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica;
  • aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti previsti all’art. 42bis del decreto-legge 162/19 e descritti al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche;
  • aver dato mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.