Se gli incentivi alle rinnovabili e lo scambio sul posto sono off limits, non significa che non esistano incentivi pensati per favorire la diffusione di autoconsumo e comunità energetiche. Infatti, l’autoconsumatore collettivo e il membro di una comunità energetica rinnovabile partecipano ai benefici in termini di: (1) incentivi (introdotti con l’obiettivo di sostituire progressivamente l’istituto dello scambio sul posto) differenziati per l’energia condivisa tra i partecipanti a questi due diversi schemi; e (2) restituzione di componenti della bolletta che derivano dal consumare localmente l’energia prodotta.
Nel 2020, il Decreto “Milleproroghe” (Legge n.8 del 28/2/20) ha previsto un meccanismo specifico di incentivazione, che è stato tratteggiato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16/9/20, con cui si definisce la tariffa con la quale si incentiva la promozione dell’autoconsumo collettivo e le comunità energetiche da fonti rinnovabili, al fine di favorire la transizione energetica ed ecologica del sistema elettrico del nostro Paese. Dal punto di vista fiscale, di recente l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la redistribuzione ai cittadini dei benefici economici derivanti dalla condivisione di energia non assume una rilevanza reddituale. Pertanto, gli importi incassati dai cittadini per la condivisione dell’energia elettrica potranno ritenersi equivalenti ad una semplice riduzione della bolletta.
Con il recepimento della RED II, si sono alzati i limiti di potenza per gli impianti incentivati da 200 kW a 1 MW. Il contributo è erogato in forma di tariffa incentivante ed è attribuito solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria. Nel dettaglio, la direttiva prevede che “per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW che fanno parte di comunità energetiche o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto che premia, attraverso una specifica tariffa, graduabile anche sulla base della potenza degli impianti, l’energia autoconsumata istantaneamente”. Si tratta di un incentivo attribuito direttamente.
I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse vengono riconosciuti, per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, per la durata di 20 anni a partire dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione, ovvero dalla prima data per cui l’energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa. L’incentivo favorisce l’autoconsumo e l’abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggior programmabilità delle fonti. Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE, per un periodo di 20 anni:
- una tariffa premio, pari a 100 €/MWh (ovvero 10 c€/kW) per i gruppi di autoconsumatori ed a 110 €/MWh (ovvero 11 c€/kW) per le comunità energetiche rinnovabili;
- un corrispettivo unitario, mediante la restituzione delle componenti tariffarie per i costi evitati sull’uso della rete e per le perdite di rete evitate (circa 6-13 €/MWh, definiti da ARERA).
Per quanto riguarda il corrispettivo unitario, come specificato dalla Delibera n. 318/2020/R/eel di ARERA, le componenti tariffarie restituite sono uguali alla somma della tariffa di trasmissione TRASE definita per le utenze in bassa tensione (0,761 c€/KWh per il 2020) e del valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione BTAU (0,061 c€/kWh per un valore della potenza disponibile fino a 16,5 kW e a 0,059 c€/kWh nel caso di potenza disponibile superiore).
Per i soli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sono inoltre riconosciute le perdite evitate di rete (variabili a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell’energia elettrica), che sono pari a 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione con impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione e 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto della produzione con impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione. Per tali autoconsumatori, quindi, il beneficio tariffario – calcolato sempre sull’energia condivisa – è dunque pari a 0,063 c€/kWh nel caso di impianti di produzione connessi alla rete di media tensione e 0,136 c€/kWh nel caso impianti connessi alla rete di bassa tensione.
Al termine del periodo dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti al corrispettivo unitario. I corrispettivi economici di cui sopra sono riconosciuti a partire dalla data di invio della richiesta di accesso al servizio ovvero a partire da una data successiva (data di entrata in esercizio commerciale), se il Referente intende indicare una data diversa. È sempre possibile, inoltre, richiedere al GSE la cessione dell’energia prodotta e immessa in rete dagli impianti la cui energia rileva per la configurazione, alle condizioni del Ritiro Dedicato.
È importante sottolineare che gli incentivi non vengono riconosciuti a tutta la energia prodotta, ma solo a quella condivisa all’interno della comunità, cioè a quella che quando è prodotta viene simultaneamente consumata dai membri della comunità. Per avere l’incentivo, occorre quindi che, nella stessa fascia oraria in cui è registrata la produzione, venga registrato un corrispondente consumo da parte dei membri della comunità. Qualora nella fascia oraria la produzione sia superiore ai consumi, per l’energia in eccedenza sarà riconosciuto alla comunità solo il valore dell’energia, senza incentivi o altri benefici.
L’invio della richiesta di accesso al meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa va fatto alla data di entrata in esercizio e può essere effettuato solo dal Soggetto Referente della configurazione. Il Referente di una comunità di energia rinnovabile è la comunità stessa. Il Referente di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, invece, è:
- il condominio, che agisce per il tramite del suo amministratore o rappresentante laddove non vi sia obbligo di nomina dell’amministratore, o un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, nel caso in cui i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all’interno di un medesimo condominio;
- il proprietario dell’edificio, che nel caso di persone giuridiche agisce per il tramite del suo legale rappresentante, o un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, nel caso in cui i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all’interno di un medesimo edificio le cui unità immobiliari siano di un unico soggetto.
L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l’accesso al Portale informatico del GSE e all’Area Clienti o l’utilizzo dell’applicazione “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo”. Alla data di invio dell’istanza la configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle Regole Tecniche. La prima erogazione dell’anno sarà effettuata al netto del contributo annuale per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività del GSE; mentre i crediti, maturati e maturandi, derivanti dal beneficio spettante al Referente potranno essere oggetto di cessione di credito e di mandato all’incasso.
Nel caso delle Comunità energetiche rinnovabili, come ripartire fra i membri della comunità i ricavi derivanti dall’energia condivisa può essere stabilito liberamente da ciascuna comunità secondo i criteri concordati dai propri soci nello statuto della comunità o in apposito regolamento. Ad es. la comunità potrà stabilire di ripartire in modo uguale fra tutti i soci i ricavi, oppure di tenere conto nel riparto di quanto i soci si siano adoperati per fare sì che i loro consumi siano contemporanei rispetto alla produzione di energia da parte della comunità. Ciascuna Comunità energetica rinnovabile (CER) ha dunque facoltà di allocare l’incentivo erogato dal (GSE) sull’energia condivisa in modo arbitrario, suddividendolo ad es. fra:
- Costi di gestione GSE + Costi operativi CER;
- Copertura dell’investimento per impianti a fonti rinnovabili;
- Ridistribuzione ai membri della CER + Destinato a progetti sociali di sostenibilità con ricaduta sul territorio.
Cumulabilità con altri incentivi, meccanismi o agevolazioni
Gli impianti che accedono all’incentivo per l’autoconsumo collettivo/comunità energetiche non possono beneficiare del cosiddetto “scambio sul posto” – la particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente – e nemmeno degli incentivi previsti dal cosiddetto “Decreto FER I” del 4 luglio 2019 (che riguardano gli impianti alimentati a fonti rinnovabili e tecnologie “mature”, quali i fotovoltaici di nuova costruzione, gli eolici on-shore, gli idroelettrici e infine quelli a gas di depurazione); mentre l’energia prodotta e immessa in rete potrà essere ceduta al GSE.
Inoltre, gli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili sono compatibili con strumenti di supporto agli investimenti, quali ad esempio contributi in conto capitale se l’impianto è di proprietà del Comune o di altri enti territoriali e alle detrazioni fiscali per impianti a fonte rinnovabile se l’impianto è di proprietà della comunità o di soggetti privati che aderiscono alla comunità: nel caso di impianti fotovoltaici, al bonus del 50% del costo di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, con un tetto massimo di spesa complessivo di 48.000 euro riferito all’unità immobiliare (e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico).
Nel caso di condomìni, per accedere alla detrazione del 110%, l’installazione dell’impianto fotovoltaico dovrà essere contestuale alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico cosiddetti “trainanti” (isolamento involucro edilizio, sostituzione impianto di riscaldamento o consolidamento sismico). Sono state però introdotte, con il decreto Mise del 15 settembre, delle limitazioni per quanti beneficiano degli incentivi fiscali del 110%. In questo caso la tariffa incentivante sull’autoconsumo viene riconosciuta solo alla quota di impianto non sostenuta dal Superecobonus e l’energia eccedente deve essere ceduta al GSE.
Più in generale, la tariffa premio non spetta sull’energia elettrica condivisa ascrivibile:
- alla quota di potenza (<=20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione del Superbonus del 110%;
- alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs. 28/2011);
- agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (con esclusione delle aree dichiarate come siti di interesse nazionale o delle discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti).
Resta fermo comunque, nei suddetti casi, il diritto al corrispettivo unitario illustrato in precedenza.
Pertanto, considerando i massimali per la creazione di una comunità energetica, nel quale il limite sono i kW installabili, e anche i massimali del bonus del 50%, ogni condominio potrebbe – se ha gli spazi – costituire una comunità energetica per poter installare gli impianti e poter usufruire del rimborso da parte dello stato dell’energia prodotta dagli impianti solari installati. I vantaggi certi sono quelli del rimborso immediato, attraverso la cessione del credito, di una parte del costo dell’impianto e quelli variabili derivano dalla produzione di energia (verosimilmente compresi tra i 10.000 e i 20.000 euro annui).
Passaggio dallo scambio sul posto alla valorizzazione dell’energia condivisa
Nel caso di impianti entrati in esercizio nel periodo che va dal 1° marzo 2020 fino a 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del Decreto del 16/9/20, ovvero dal 1° marzo 2020 al 16 gennaio 2021, è possibile recedere dalla convenzione di Scambio sul Posto con il GSE ai fini dell’inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile, con effetti decorrenti dalla data indicata dal Referente, comunque successiva al primo giorno del mese successivo alla data di chiusura della medesima convenzione. In tal caso, con l’ammissione alla valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa i contratti di Scambio sul Posto eventualmente stipulati saranno risolti di diritto.