Ogni quanto tempo deve essere letto il contatore del gas e da chi?

Chi si occupa della lettura del contatore del gas? Con quale frequenza viene letto il contatore del gas? Perché si parla di tentativo di lettura? È possibile avere più letture di quelle previste dalla normativa? I distributori locali si occupano di gestire la rete del gas. Per ogni territorio esiste un distributore di elettricità ed un distributore di gas che hanno il compito di manutenere le reti, occuparsi degli interventi tecnici ordinari e in caso di emergenza, di eseguire gli allacci e le operazioni di voltura e, infine, di occuparsi della rilevazione delle letture che verranno poi fatturate dal venditore scelto dal consumatore

Periodicità della lettura del contatore gas da parte del fornitore

Il distributore è il soggetto che installa il contatore, ne effettua la manutenzione e svolge l’attività di lettura. Il distributore deve compiere un tentativo di lettura:

  • almeno una volta l’anno per i clienti con consumi fino a 500 Smc/anno;
  • almeno 2 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
  • almeno 3 volte l’anno, per i clienti con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
  • almeno una volta al mese per i clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.

Ad esempio, se un cliente consuma 1.000 Smc di gas l’anno e il distributore è passato per la lettura il 1° febbraio, il cliente si può aspettare un ulteriore passaggio nell’autunno successivo, in quanto il distributore deve cercare, per ciascuna lettura, di recepire il prelievo relativo almeno all’80% del periodo di riferimento (1 anno, 6 mesi, 4 mesi a seconda del consumo del cliente).

In caso di nuove attivazioni di fornitura a clienti che consumano meno di 5.000 Smc/anno, il primo tentativo di lettura deve essere effettuato entro 6 mesi dal giorno di attivazione del servizio.

Il distributore può prevedere dei piani di rilevazione delle letture migliorativi rispetto a quanto previsto dall’Autorità, informandone l’Autorità e tutti i venditori presenti sulla sua rete. Inoltre deve pubblicare nel suo sito internet il calendario dei passaggi dei letturisti organizzato almeno per CAP comunale.

Si parla di tentativo e non di una lettura certamente effettuata, perché se il contatore si trova all’interno delle singole abitazioni non sempre il cliente è presente e può far accedere il letturista inviato dal distributore. Anche se il contatore non è in casa può essere necessario che una persona apra un portone o un eventuale cancello per far accedere il letturista nel locale o luogo dove il contatore stesso è collocato.

Se il cliente è assente, il distributore lascia un avviso in cui informa di essere passato senza successo e invita il cliente a contattare il suo venditore di gas per comunicare l’autolettura.

Il distributore è anche tenuto a raccogliere l’autolettura che il cliente assente ha eventualmente lasciato sulla porta di casa (cosiddetto “post-it”).

Se il distributore non è riuscito a rilevare la lettura e non ha trovato o ricevuto nemmeno l’autolettura del cliente, farà una stima utilizzando tutte le letture o autoletture precedenti che ha a disposizione e il profilo di prelievo standard (ossia la curva di andamento dei consumi in base alle stagioni e alla tipologia di cliente).

La lettura effettiva, l’autolettura raccolta dal distributore o la stima calcolata dal distributore viene inviata al venditore, che la utilizzerà per la fatturazione in base a quanto previsto dalla regolazione (se il cliente è nel servizio di tutela) o dal contratto (se il cliente è nel mercato libero).

Perché si parla di tentativo di lettura?

Fino ad ora abbiamo parlato di tentativi di lettura, poiché ci sono casi in cui l’operatore non ha la possibilità di raggiungere il contatore. Si parla quindi di tentativo (e non di una lettura certamente effettuata) quando il contatore si trova in posizione non accessibile dall’esterno ed il cliente non è presente per far accedere il letturista inviato dal distributore.

Nel caso in cui il tentativo di lettura non vada a buon fine  ed il cliente sia assente, il distributore lascia un avviso in cui informa di essere passato senza successo e invita il cliente a contattare il suo venditore di gas per comunicare l’autolettura.

Che cosa succede se non viene effettuata la lettura del contatore?

Se la lettura del contatore non è stata effettuata per inaccessibilità totale o parziale (ossia il contatore è in una posizione che richiede l’intervento del cliente o di una persona che consenta l’accesso al luogo dove il contatore è installato), il distributore lascia un avviso apposito, invitando il cliente a contattare il suo venditore per fare l’autolettura.

Se la lettura fallisce per due tentativi consecutivi e il distributore non ha a disposizione un’autolettura valida, il distributore deve riprovare nel mese successivo al secondo tentativo fallito anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse.

In ogni caso, in assenza di una lettura rilevata o di un’autolettura valida, il distributore comunica al venditore la sua stima, calcolata utilizzando tutte le letture o autoletture precedenti validate che ha a disposizione e il profilo di prelievo standard (ossia la curva di andamento dei consumi in base alle stagioni e alla tipologia di cliente).

Inoltre, il venditore deve informare il cliente delle cause che hanno impedito la lettura. Ciò avviene nella prima bolletta utile (servizio di tutela) o con le modalità indicate in contratto (mercato libero).

È consentita l’autolettura del contatore?

Il venditore, per tutti i punti del settore gas con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, ha l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti una modalità per la raccolta dell’autolettura comunicata dal cliente all’interno di una finestra temporale indicata in fattura.

Il venditore deve altresì comunicare al cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura al momento dell’acquisizione del dato o, qualora non sia possibile una risposta immediata, entro i 4 giorni lavorativi successi. Il dato di autolettura sarà preso in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall’ultimo dato effettivo disponibile) e trasmesso all’impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi. Il venditore è tenuto ad informare almeno una volta l’anno, ciascun cliente finale, della possibilità di comunicare l’autolettura.