Ogni quanto viene inviata la bolletta della luce?

Le bollette periodiche dell’energia elettrica vengono emesse con una frequenza: bimestrale per i clienti domestici; mensile per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW; bimestrale per i clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW. Inoltre, ciascuna fattura deve essere emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Se si ha un contratto nel mercato libero il venditore può aumentare la frequenza della fatturazione e prevedere un termine diverso.

Se si ha un contratto elettrico in regime di maggior tutela, la periodicità di fatturazione dipende dalla potenza contrattuale impegnata: 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per i clienti non domestici con potenza contrattuale impegnata fino a 16,5 kW; 12 bollette all’anno, con cadenza mensile, per i clienti non domestici con potenza contrattuale impegnata superiore a 16,5 kW. Se si ha un contratto sul mercato libero, la periodicità di invio della bolletta della luce è indicata nel contratto di fornitura.

Dunque nel mercato libero la periodicità delle bollette elettriche e anche del gas (bolletta mensile o bimestrale o trimestrale) dipende dal contratto di fornitura. Nello specifico, al momento della stipula ogni operatore indica la frequenza con la quale invierà le fatture al cliente. Solitamente però, la periodicità ricalca grosso modo quella praticata in regime di maggior tutela e in genere per i clienti domestici o comunque con piccola potenza impegnata (pochi kW) è bimestrale.

Da gennaio 2017, inoltre, le bollette hanno meno stime e sempre più consumi effettivi, grazie sia a tentativi di lettura più frequenti, con la registrazione di quelli non andati a buon fine, sia a nuove misure per la diffusione dell’autolettura. Sono alcune tra le principali novità approvate dall’Autorità in tema di  fatturazione (delibera 463/2016/R/com), valide per tutti i clienti domestici e piccoli consumatori del settore elettrico e gas, con l’obiettivo di rendere la fatturazione più coerente ai reali consumi.

Inoltre, la normale “fattura di periodo” dovrà essere emessa non oltre 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo fatturato; superato tale termine, il venditore dovrà riconoscere al cliente automaticamente nella prima fattura utile un indennizzo, crescente da 6 a 60 euro sulla base dei giorni di ritardo. A questi indennizzi si sommano quelli già previsti in tema di fatturazione di chiusura, ovvero quella emessa alla cessazione del contratto di fornitura di energia in essere tra fornitore e cliente.

Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura di periodo, il venditore è tenuto a utilizzare i dati di misura nel rispetto del seguente ordine: (a) dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione; (b) autoletture comunicate dal cliente finale validate dall’impresa di distribuzione; (c) dati di misura stimati. Nel caso di utilizzo di dati stimati, il venditore può usare il dato di misura stimato messo a disposizione dall’impresa di distribuzione oppure effettuare una propria stima.

Il venditore sul mercato libero può stabilire un diverso ordine di priorità dei dati di misura purché, almeno una volta ogni 12 mesi, emetta una fattura che contabilizzi dei consumi elettrici effettivi. Il venditore procede inoltre al ricalcolo di importi precedentemente determinati sulla base di dati di misura stimati solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi messi a disposizione dall’impresa di distribuzione, comprese le autoletture effettuate dai propri clienti.

Viene, inoltre, aumentata per i contatori monorari elettrici non telegestiti la periodicità di rilevazione dei dati di misura, rendendo obbligatorio un tentativo di lettura ogni 4 mesi (prima era uno all’anno), tentativo da reiterare nel caso sia fallito per due volte consecutive e siano assenti autoletture validate. Per entrambi i settori, elettrico e gas, le imprese di distribuzione avranno l’obbligo di registrare le cause (opportunamente codificate) dei tentativi di lettura falliti. In caso di ritardo nella messa a disposizione dei dati di misura il distributore dovrà inoltre corrispondere al venditore un indennizzo automatico.

Per limitare i casi di fatture basate su dati stimati, dalla Delibera del 2017 è stato intensificato l’utilizzo dell’autolettura per entrambi i settori luce e gas. Il venditore dovrà definire una finestra temporale all’interno della quale il cliente che non ha un misuratore abilitato alla telegestione o non è letto con dettaglio giornaliero potrà comunicare l’autolettura che, se non palesemente errata, dovrà essere presa in carico dal venditore e trasmessa al distributore per la validazione entro 4 giorni lavorativi.

Per ridurre le fatture miste, se nel periodo cui si riferisce la fattura vengono contabilizzati consumi effettivi, non possono essere contabilizzati anche successivi consumi stimati: (a) se la periodicità di fatturazione è mensile; (b) se il dato di misura finale del periodo cui si riferisce la fattura è un’autolettura; (c) in caso di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione. È fatto divieto al fornitore di energia elettrica di fatturare consumi per periodi successivi alla data di emissione della fattura.

Nei casi di utilizzo di proprie stime, il venditore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente, come forniti dall’impresa di distribuzione ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale. Le modalità di determinazione devono, in ogni caso, ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati e avvengono nel rispetto di quanto previsto dagli standard per la quantificazione dei consumi stimati.

Al fine di verificare il rispetto degli standard generali di qualità delle stime dei consumi fatturati di energia elettrica e gas naturale, è stato introdotto dall’Authority l’indicatore di qualità cosiddetto “Incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi”. I livelli effettivi di incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi sono in pratica calcolati per ciascun semestre e per ciascun venditore, con approssimazione al primo decimale, mediante la seguente formula:

dove: consumi a consuntivo = consumi effettivi complessivamente contabilizzati in fatture contenenti ricalcoli di importi precedentemente fatturati sulla base di consumi stimati, emesse in ciascun semestre; consumi in acconto = consumi stimati, già contabilizzati in precedenti fatture, indicati nell’ambito delle medesime fatture contenenti i consumi a consuntivo. Resta salvo il potere dell’Autorità di avviare procedimenti sanzionatori in caso di violazione dello standard generale.

Lo standard generale si intende rispettato nel semestre considerato se i valori semestrali rilevati risultano conformi ai livelli dello standard generale indicati nella seguente tabella per quanto riguarda i consumi elettrici e di gas. Qualora l’impresa di distribuzione di energia elettrica, con riferimento ai clienti trattati per fasce orarie, abbia messo a disposizione esclusivamente dati di misura stimati per 2 (due) mesi consecutivi, essa riconosce al cliente finale un indennizzo automatico di ammontare pari a 10€.

Infine, se vuoi risparmiare sulle tue bollette di luce e di gas con una scelta “intelligente” e informata dei rispettivi fornitori, ti suggerisco la guida più completa e aggiornata sull’argomento (accompagnata da un comparatore di prezzi), che puoi trovare qui. Perché continuare a pagare l’energia, infatti, ben più della media?



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