Oneri di sistema nella bolletta: cosa sono?

Nella voce oneri generali di sistema rientrano tutta una serie di costi parafiscali pagati dalla collettività per finanziare: messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate; copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per il settore ferroviario; sostegno alla ricerca di sistema; copertura del bonus elettrico (non viene pagato dai clienti cui è stato riconosciuto il bonus sociale); copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia; integrazioni delle imprese elettriche minori e promozione efficienza energetica.

Gli oneri generali di sistema sono tariffe presenti nella bolletta elettrica che possono variare nel corso del tempo in corrispondenza del fabbisogno per la copertura di determinati oneri; di norma, esse vengono riviste ogni trimestre e sono composte da: una quota energia (euro/kWh), una quota potenza (euro/kW/anno), ed una quota fissa (euro/anno). La quota potenza non è applicata alle abitazioni, mentre la quota fissa non è applicata alle abitazioni di residenza anagrafica.

La percentuale della spesa per gli oneri di sistema in una bolletta della luce è molto aumentata negli ultimi 10 anni, fino ad arrivare in certi periodi al 25% della spesa totale e ad attestarsi ad oggi intorno al 20%. Tanto per fare un esempio: su una bolletta da 183 euro (non residente) la spesa per l’energia consumata è di circa 54 euro, quella per gli oneri di sistema circa 42 euro. Su una bolletta residente da 662 euro ci sono invece circa 270 euro di energia e circa 166 euro di oneri di sistema.

La spesa per gli oneri di sistema comprende gli importi fatturati per la copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico, che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio elettrico. Sono, in pratica, una serie di “gabelle” introdotte con leggi e decreti ministeriali. Il loro prezzo complessivo comprende, dal 1 gennaio 2018, le componenti: ASOS (oneri generali relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione CIP 6/92) e ARIM (rimanenti oneri generali).

Ciò è quanto stabilito dalle delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel dell’Authority. Le componenti tariffarie ASOS e ARIM sono espresse, in generale, in centesimi di euro/punto di prelievo per anno, centesimi di euro/kW impegnato per anno e centesimi di euro/kWh. Agli utenti domestici non è applicata la quota potenza, mentre la quota energia è applicata per scaglioni di consumo. Agli utenti domestici in residenza anagrafica non è applicata nemmeno la quota fissa.

La componente ASOS viene applicata in maniera distinta a seconda che un utente sia o meno incluso nelle imprese a forte consumo di energia elettrica, e, per quest’ultime, a seconda della classe di agevolazione. La componente ASOS è costituita da diversi elementi, applicati in maniera distinta alle diverse classi di agevolazione. La componente ARIM viene invece applicata in maniera indifferenziata rispetto alle classi di agevolazione di cui sopra. Anche la componente ARIM è costituita da diversi elementi.

Fino al 1° gennaio 2018, invece, le componenti degli oneri di sistema presenti in bolletta erano ripartite nelle seguenti: A2 (oneri per il decommissioning delle centrali nucleari), A3 (incentivi alle fonti rinnovabili), A4 (agevolazioni per il settore ferroviario), A5 (ricerca di sistema), Ae (agevolazioni alle industrie energivore), As (oneri per il bonus elettrico), UC4 (imprese elettriche minori), UC7 (promozione dell’efficienza energetica), MCT (enti locali che ospitano impianti nucleari).

Dunque con gli oneri di sistema tutti noi paghiamo la messa in sicurezza del nucleare, contributi per le tariffe elettriche alle ferrovie, copertura del bonus elettrico, copertura delle agevolazioni tariffarie per il settore ferroviario e per le imprese a forte consumo di energia, ma soprattutto gli incentivi per le energie rinnovabili. Insomma, una varietà di voci da retribuire lautamente che ricalca lo schema delle accise sulla benzina, dove c’è ancora un contributo per la guerra d’Abissinia del 1934.

La più consistente di queste componenti è la A3, destinata a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate. Oltre agli oneri generati direttamente dagli incentivi statali, la componente A3 serve a coprire anche i costi di funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici (GSE, anche se poi contattarlo per avere delle informazioni è una vera impresa), per la copertura dei costi per i Certificati Verdi, di quelli per le agevolazioni per le connessioni alla reti di distribuzione, etc.

Gli attuali incentivi statali per il fotovoltaico – e, più in generale, per l’energia prodotta da fonti rinnovabili: eolico, geotermico, idroelettrico, etc. – derivano dunque dalla “componente A3” delle bollette elettriche (circa 3 miliardi di euro l’anno) pagata da tutti noi cittadini italiani, la quale risulta necessariamente destinata ad aumentare nel futuro per rispettare gli obiettivi presi a livello europeo. In realtà, però, gran parte di questa componente non è stata usata per compensare i produttori di rinnovabili.

Infatti, la componente A3 è stata usata per pagare i produttori di energia da fonti “assimilate” non rinnovabili e inquinanti: cioè, centrali elettriche a ciclo combinato alimentate con il metano o il gas ottenuto dalla gassificazione dei residui di raffineria, termovalorizzatori connessi agli inceneritori di rifiuti, etc. Perciò, l’Italia è stata sottoposta a procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea e condannata, per cui ognuno può oggi chiedere la restituzione di tale somma illecitamente pagata.

Chi è in regola con le bollette elettriche deve ora coprire alcuni buchi lasciati dai morosi. È questo, in sintesi, il contenuto di una delibera, la 50/2018, emanata dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (meglio nota come Arera), che il 1° febbraio 2018 ha emanato un provvedimento che assegna ai consumatori, e non ai fornitori dell’energia, l’onere di rifondere i debiti per gli oneri generali di sistema accumulati dai morosi verso le aziende di distribuzione a partire dal 1° gennaio 2016.

Gli oneri di sistema devono sempre essere pagati dai distributori di energia elettrica all’Autorità che li ha decisi, anche sulle bollette non pagate. Per ora, l’Autorità ha deciso di accollare a tutti i consumatori solo una parte degli oneri non pagati, pari a 200 milioni. E quindi su bollette elettriche già cariche di oneri si aggiunge un nuovo prelievo a carico di chi paga regolarmente. Secondo gli esperti, l’Autorità dovrebbe invece porre nuove regole per evitare l’arrivo sul mercato di venditori inaffidabili.

Il gettito raccolto dall’applicazione di ciascun elemento delle due nuove componenti ASOS e ARIM degli oneri di sistema è trasferito su appositi Conti di gestione istituiti presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali; fanno eccezione la componente ASOS che affluisce per oltre il 90% direttamente al GSE e l’elemento ASRIM della componente ARIM, per il quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus elettrico.

Puoi trovare maggiori informazioni sull’argomento e, soprattutto, abbattere notevolmente la tua bolletta energetica con la guida pratica alla scelta del fornitore luce e gas sul mercato libero, che puoi trovare qui. Non capisco, infatti, perché in Italia si debba continuare a pagare l’energia più che in tutta l’Europa!

Leave a Reply