Penali per energia reattiva: come si calcolano

L’energia reattiva può causare perdite, sovraccarichi o sbalzi di tensione. È l’energia elettrica che non viene trasformata in “lavoro” e che genera un cosiddetto “fattore di potenza”, o cosφ, che è una relazione tra energia attiva ed energia reattiva. Con l’energia reattiva pari al 33% dell’energia attiva si ha un cosφ di 0,95. Dal 1° gennaio 2016, l’energia reattiva deve sempre essere inferiore al 33% dell’energia attiva, altrimenti sono previste penali, la cui entità è stabilita dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), putti i soggetti aventi potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

La cosiddetta “energia reattiva” è energia che non viene tramutata in lavoro e che, se prelevata in eccesso, può indurre problemi sia nel funzionamento del proprio impianto che nel processo di distribuzione che avviene a monte del contatore. Un quantitativo elevato di energia reattiva può compromettere la resa generale della rete di distribuzione. E, pur non producendo lavoro, è necessaria per il funzionamento di apparecchiature quali trasformatori, motori, condizionatori, etc.

L’energia reattiva è, in pratica, quella quota di energia che invece di essere consumata immediatamente dall’utilizzatore viene immagazzinata per poche frazioni di secondo e rilasciata nella rete elettrica. L’impiego dell’energia reattiva riguarda le apparecchiature che per funzionare hanno bisogno di un campo magnetico, come ad esempio tutti i motori elettrici o apparecchi che li usano, le lampade a fluorescenza (neon), e in generale gli apparecchi elettronici (televisore, computer, etc.).

L’energia “attiva”, invece, è quella che viene trasformata in lavoro e calore dai dispositivi elettrici. Apparecchi come ad es. le lampadine ad incandescenza assorbono solo energia attiva. L’energia attiva viene misurata in Wh (= wattora) e rappresenta il consumo di energia corrispondente all’utilizzo di una potenza di 1 Watt per un intervallo di tempo di un’ora. Il “fattore di potenza” è definito come il coseno dell’angolo di sfasamento φ fra la tensione (V) e la corrente (I) di alimentazione del carico.

L’energia reattiva in bolletta viene misurata in kVARh, dove VAR rappresenta Volt (tensione) per Ampere reattivi (corrente elettrica reattiva). Questa energia non viene commercializzata, pertanto un consumo moderato di energia reattiva è da considerare come fisiologico. Il parametro che indica il prelievo di energia reattiva in eccesso viene denominato cosφ, o fattore di potenza, e mette in relazione l’energia reattiva con l’energia attiva, assumendo valori compresi tra 0 e 1.

Il cosφ valuta dunque il legame tra energia attiva ed energia reattiva ed in caso di carico ideale, solo resistivo e quindi senza energia reattiva consumata, vale 1. Nel caso sia presente dell’energia reattiva, il parametro in questione assume valori inferiori ad 1 e in base a quanto ci si discosta dal valore ideale si può incorrere in delle penali. Queste ultime sono definite dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) per ogni kVArh contabilizzato e sono pubblicate sul sito di Arera.

Un disegno che illustra bene la relazione fra energia reattiva ed energia attiva.

L’energia reattiva dell’utente, infatti, provoca maggiori consumi ed impegno sulle linee elettriche del distributore, che addebita in bolletta delle penali per un basso fattore di potenza (cosφ). È tollerata una quantità massima di prelievo di energia reattiva, attualmente valida solo per le forniture al di sopra dei 16,5 kW di potenza, oltre la quale scatta una sanzione. Fino al 31 dicembre 2015, il livello minimo del cosφ era fissato a 0,9, oltre il quale non era previsto l’addebito di penali.

L’Autorità per l’energia (all’epoca AEEGSI, oggi Arera) con propria delibera n. 180 del 2013 ha stabilito, a partire dal 1 gennaio 2016, le nuove regole per quanto riguarda i prelievi di energia reattiva, che se prelevata in eccesso induce dei problemi oltre che sul proprio impianto anche a monte del contatore, e di conseguenza compromette la resa generale della rete di distribuzione elettrica, per cui il distributore deve contenere il prelievo di energia reattiva sulla propria rete.

Dal 1° gennaio 2016, il limite per superamento dei limiti consentiti di prelievi di energia reattiva è stato portato a 0,95. Fino al 31 dicembre 2015 per valori dell’energia reattiva inferiori al 50% dell’energia attiva pari a un cosφ di 0,894) non erano previste penali, mentre vi erano due soglie applicabili rispettivamente tra il 50 ed il 75% (pari a un cosφ compreso fra 0,894 e 0,8) ed oltre il 75%. Dal 1° gennaio 2016, invece, la soglia inferiore è stata ridotta dal 50% al 33% dei kWh consumati.

Ma attenzione. La soglia del 33% in questione si riferisce alla percentuale di energia attiva consumata nelle fasce orarie F1 e F2. La fascia F1 (ore di punta, o peak) è quella lun-ven dalle 8.00 alle 19.00, escluse festività nazionali; la fascia F2 (ore intermedie) è quella lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00, escluse festività nazionali; infine, la fascia F3 (ore fuori punta, o off-peak) è quella lun-sab dalle 23.00 alle 7.00 e la domenica e i festivi tutta la giornata.

Valori inferiori al limite del 33% indicano problemi all’impianto e la contestuale richiesta di penali da parte del distributore di energia elettrica con il quale si è stipulato il contratto. In pratica, non vengono addebitate penali all’utente finale in cui valore di cosφ è maggiore o uguale a 0.95, cioè se i kVArh rilevati sono inferiori al 33% dei kWh consumati. Se il cosφ è compreso tra 0.95 e 0.8, cioè se i kVArh rilevati sono compresi tra il 33% ed il 75% dei kWh consumati, vi sono delle penali.

Se il cosφ è invece minore di 0.8, cioè se i kVArh rilevati sono superiori al 75% dei kWh consumati, le penali su ogni kVArh registrato sono ancora maggiori. È pertanto necessario verificare che il cosφ, riportato in bolletta, sia maggiore o uguale a 0.95 e che quindi non vi siano fatturati i kVArh consumati. Il miglior modo per tenere sotto controllo il corretto funzionamento del proprio impianto è verificare in fattura l’energia reattiva prelevata. Tale valore è comunicato al fornitore dal distributore locale.

Con la pubblicazione della delibera n. 654 del 2015 l’Autorità ha stabilito anche i corrispettivi per i prelievi di energia reattiva, che confrontati con quelli del 2015 risultano notevolmente inferiori, ma coinvolgono una maggiore quantità di utenti. I corrispettivi per prelievi di energia reattiva saranno rivisti annualmente da Arera, in corrispondenza con l’aggiornamento delle tariffe per i servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Nel caso di clienti finali connessi in media tensione avremo:

Le penali per energia reattiva per i clienti finali alimentati in Media Tensione (MT).

Se il cosφ fosse minore di 0.95, per non pagare penali, è indispensabile istallare sistemi di rifasamento, capaci di produrre sul posto l’energia reattiva di cui le apparecchiature hanno bisogno per funzionare. In altre parole, il prelievo di energia reattiva da parte di un apparecchio utilizzatore può essere limitato o addirittura annullato mediante alcuni semplici dispositivi tecnologici installati sull’impianto elettrico del cliente. In questo caso, si parla di “rifasamento” dell’impianto elettrico.

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