Se ci dimentichiamo di pagare una bolletta della luce, accade che, qualche giorno dopo la scadenza, il fornitore ci invierà una raccomandata contenente il sollecito di pagamento. Qui troveremo riportato il termine ultimo per saldare, le modalità a carico del cliente per comunicare l’avvenuto pagamento e, in più anche i costi legati all’ eventuale sospensione del servizio e alla sua riattivazione. La bolletta pagata in ritardo prevede il pagamento degli interessi di mora, calcolati in base ai giorni di ritardo e in base al tasso di riferimento fissato dalla BCE maggiorato del 3,5%. Il fornitore ha anche il diritto a richiedere il pagamento delle spese postali relative all’invio del sollecito, a meno che l’utenza non sia del mercato libero, in questo caso il venditore può richiedere solo gli interessi di mora più le spese previste come da contratto.
Quanto costa pagare in ritardo la bolletta?
Pagare una bolletta in ritardo, cioè oltre la data della scadenza indicata in fattura, può comportare che il venditore pretenda il pagamento degli interessi di mora e quelli legali.
Il ritardo del pagamento di una bolletta comporta l’applicazione di interessi di mora e legali. Gli interessi sono applicati in percentuale sulla somma di denaro che non è stato versato nella scadenza stabilità.
Vi sono però delle differenze in merito, nel caso di un cliente con un contratto del servizio di Maggior Tutela, ebbene sapere che tutte le condizioni sono regolate dall’Autorità AEEG, nel caso diverso, e cioè nei contratti del mercato libero le condizioni sono espresse nei rispettivi contratti.
Se un cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di tutela), paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedergli gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%.
Se, per esempio, il tasso di riferimento è al 2%, il tasso di mora che può essere applicato ai clienti morosi sarà del 5,5% annuo. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l’invio del sollecito.
Se il cliente è un buon pagatore (cioè ha pagato le bollette entro la scadenza nell’ultimo biennio), per i primi 10 giorni di ritardo deve pagare solo il tasso di interesse legale.
Al cliente che paga in ritardo possono essere richieste anche le spese postali per l’eventuale sollecito di pagamento. Tutto questo se le bollette gli sono state inviate al recapito da lui indicato.
Se un cliente con un contratto nel mercato libero paga dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può chiedere solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previsti dal contratto.
Che succede se non si paga la bolletta dell’ENEL
Come recita la Carta dei servizi di Enel, “In caso di morosità è prevista la sospensione dell’erogazione dell’enerigia elettrica. La sospensione è preannunciata al Cliente con avviso inserito nella bolletta o con apposita comunicazione. Essa ha luogo in caso di mancato pagamento entro un ulteriore, congruo periodo di tempo da detto avviso. La sospensione non viene eseguita qualora il Cliente dimostri, direttamente al personale ENEL incaricato dell’intervento tecnico, di aver già pagato tutto il dovuto.
La riattivazione della fornitura avviene entro il giorno lavorativo successivo alla data di dimostrazione del pagamento (salvo casi di forza maggiore)”. In pratica, se non si rispetta la scadenza di pagamento di una bolletta, e non si provvede al pagamento dopo aver ricevuto l’avviso (solitamente cartaceo), viene abbassata al 15% la potenza disponibile e dopo un ulteriore avviso, se si continua a non pagare, c’è il distacco della corrente per morosità (dalla scadenza della bolletta possono essere trascorsi anche più di 40 giorni).
Come far riattivare una fornitura elettrica sospesa per morosità
Per riattivare una fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell’avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora. Il venditore che riceve l’attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura.
Se il venditore riceve dal cliente tale attestazione dopo le ore 18:00 di un giorno feriale, l’invio al distributore può avvenire il giorno successivo. Questi deve procedere a riattivare la fornitura entro un giorno feriale dalla ricevimento della richiesta da parte del venditore (un giorno lavorativo se il contatore è telegestito).
Se invece della disattivazione è stata effettuata una riduzione della potenza disponibile inferiore al 15%, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo. Se per responsabilità del distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico.
Bollette luce non pagate dall’inquilino precedente: cosa fare
Tutte le bollette elettriche non pagate dal precedente inquilino non gravano sulle spalle dei nuovi abitanti della casa, a meno che non siano familiari degli inquilini indebitati).
Questi devono semplicemente contattare il fornitore che ha bloccato la fornitura tramite uno dei metodi indicati dalla compagnia stessa e comunicare la situazione richiedendo la riattivazione della fornitura a proprio a carico.
In questo modo la compagnia è tenuta a valutare la richiesta del nuovo inquilino. Nel caso positivo della valutazione, a quest’ultimo viene presentato il nuovo contratto di fornitura.
Quali sono i casi in cui non si può “staccare la luce” a un cliente
Il distacco della corrente elettrica non può essere effettuato in tutta una serie di casi: (1) quando il pagamento della bolletta sia stato effettuato ma non ancora comunicato all’impresa distributrice dall’incaricato alla riscossione per una causa non imputabile al cliente; (2) nel caso in cui la bolletta non pagata sia di un ammontare inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale; (3) in caso di fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparati di cura; (4) in caso di mancato pagamento di servizi diversi (ad es. gas) forniti dallo stesso distributore; (5) in presenza di un reclamo scritto che abbia per oggetto la contestazione di un addebito relativo ad una ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore per accertato malfunzionamento del contatore; (6) per cause non previste in modo dettagliato nel contratto di fornitura e quindi non note al cliente; (7) in caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura; (8) nei giorni di venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi.