La bolletta di chiusura deve la sua esistenza alla delibera 100/2016 dell’Autorità per l’Energia (Arera). Per bolletta di chiusura si intende la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente al venditore. La cessazione della fornitura può avvenire per: cambio venditore (switching), disattivazione del punto, voltura. La bolletta di chiusura è semplicemente l’ultima bolletta prima della chiusura di un’utenza, per uno dei tre motivi elencati sopra. Ma ecco qual lettura viene usata nella bolletta di chiusura.
Lettura utilizzata nella bolletta di chiusura del contratto gas
Per il calcolo dei consumi da contabilizzare nella bolletta di chiusura, il venditore deve utilizzare i dati di misura rilevati in occasione della cessazione della fornitura e messi a disposizione dal distributore rispettando il seguente ordine di priorità:
- dati di misura effettivi
- autoletture validate;
- dati di misura stimati.
Se il distributore non mette a disposizione i dati di misura entro 30 giorni dalla disattivazione, dovrà versare al cliente un indennizzo automatico pari a 35 euro tramite il venditore, che lo inserirà in bolletta.
Il venditore dovrà inviare comunque una bolletta (con consumi basati sull’autolettura comunicata dal cliente finale ma non ancora validata dal distributore, oppure con consumi stimati dallo stesso venditore) informando il cliente che tale bolletta sarà oggetto di ulteriore conguaglio dopo che il distributore avrà reso disponibili i dati definitivi.
Quando arriva la bolletta di chiusura del contratto gas?
La disdetta ci permette di chiudere la fornitura e il contatore emettendo la bolletta di chiusura, grazie alla lettura finale rilevata dalla società di Distribuzione.
La bolletta di chiusura arriva anche in caso di voltura, l’operazione con cui viene modificata l’intestazione di un contratto attivo di fornitura di gas da un Cliente ad un altro senza interruzione della fornitura.
La bolletta di chiusura arriva anche in un’altra circostanza: quando traslochi e sei obbligato a chiudere un’utenza nella tua vecchia abitazione per aprirne un’altra nella tua nuova casa. In quel caso a mandarti la bolletta di chiusura sarà il tuo vecchio fornitore, che avrai contattato per disdire il contratto e chiudere la fornitura. Per farlo, dovrai inviare una comunicazione di recesso al tuo fornitore, precisando che si tratta di cessazione. Ti verranno richiesti svariati dati:
- il tuo codice fiscale, la tua carta d’identità
- il codice cliente che trovi sulla tua bolletta
- codice POD per la luce, codice PDR per il gas
- un’autolettura del tuo contatore
- l’indirizzo al quale recapitare la bolletta di chiusura
- il giorno nel quale deve essere disattivata l’utenza.
Tale comunicazione poi, che dovrà avere un preavviso di massimo un mese e che dovrà ricevere obbligatoriamente una conferma di ricezione, può avvenire via telefono, via fax, via email.
Il codice PDR o punto di riconsegna è una sequenza di 14 caratteri, che indica l’identità del fornitore e quella del distributore, permettendo di identificare il luogo geografico in cui il gas viene erogato all’utente finale. Per ricavarlo bisogna avere a disposizione una vecchia bolletta, da richiedere al precedente intestatario.
Entro quanto tempo deve essere inviata la bolletta di chiusura del contratto gas?
Il cliente deve ricevere la bolletta di chiusura entro 6 settimane dalla data di cessazione della fornitura. Pertanto, la bolletta di chiusura deve essere emessa dal venditore entro 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane oppure – nel caso di bolletta elettronica – entro 2 giorni prima.
Se il venditore invia la bolletta di chiusura oltre i termini deve riconoscere un indennizzo automatico al cliente nella medesima bolletta di chiusura.
L’indennizzo è pari a 4 euro se la bolletta di chiusura è inviata con un ritardo fino a dieci giorni solari, ed è maggiorato di 2 euro ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
Se il distributore non mette a disposizione del venditore il dato di misura finale entro 30 giorni dalla cessazione della fornitura, deve pagare al cliente, tramite il venditore, un indennizzo automatico di 35 euro, che sarà riconosciuto nella bolletta di chiusura.
Posso comunicare l’autolettura al venditore prima che invii la bolletta di chiusura?
Se il contatore non è elettronico, e in caso di bolletta di chiusura per cambio venditore o voltura, il venditore deve informare il cliente della possibilità di comunicare l’autolettura, delle modalità e del periodo in cui può essere comunicata. Sono escluse le utenze per cui viene richiesta la disattivazione della fornitura e/o quelle dotate di contatori elettronici in funzione.
Non è quindi possibile utilizzare l’autolettura ai fini della fattura di chiusura, se il punto è fornito di un misuratore intelligente o per le disattivazioni. In quest’ultimo caso è l’impresa di distribuzione di energia elettrica o gas naturale l’unica tenuta a rilevare il dato di misura in occasione dell’esecuzione della disattivazione.
Il cliente finale può effettuare l’autolettura tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al cambio di fornitore comunicandola al venditore entrante o uscente a seconda se la comunicazione è effettuata prima o dopo il cambio; nel caso di voltura è il cliente finale richiedente ad effettuare l’autolettura.
Il dato di autolettura da utilizzare dovrà essere previamente validato dall’impresa di distribuzione. Tuttavia si ricorda che nel caso in cui il dato effettivo non sia reso disponibile o l’autolettura non sia stata validata dal distributore, il venditore deve emettere la fattura di chiusura utilizzando l’autolettura eventualmente non validata.