Quale lettura viene utilizzata nella bolletta di chiusura di un contratto luce?

La cosiddetta “bolletta di chiusura” è la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente al venditore. La cessazione della fornitura può avvenire per: cambio venditore (switching), disattivazione del punto, voltura. La bolletta di chiusura può quindi essere a credito o a debito. Vale a dire che a seconda del risultato della lettura del contatore, l’utente potrò trovarsi a dover pagare qualcosa o a dover al contrario ricevere del denaro dal gestore. In questo secondo caso, potrà ritirare il suo credito nelle modalità indicate sulla bolletta stessa.

La bolletta di chiusura è semplicemente l’ultima bolletta prima della chiusura di un’utenza, per uno dei tre motivi elencati sopra. Quello che fa è di regolare i conti tra il gestore dell’energia e l’utenza in questione. Si tratta, insomma, di un conguaglio, in cui il gestore comunica quanto dovuto rispetto ai consumi reali effettuati e restituisce l’eventuale caparra consegnata dall’intestatario nel momento dell’avvio del contratto di fornitura.

Lettura del contatore impiegata nella bolletta di chiusura

Per il calcolo dei consumi da contabilizzare nella bolletta di chiusura, il venditore deve utilizzare i dati di misura rilevati in occasione della cessazione della fornitura e messi a disposizione dal distributore rispettando il seguente ordine di priorità:

  • dati di misura effettivi
  • autoletture validate;
  • dati di misura stimati.

Se il distributore non mette a disposizione i dati di misura entro 30 giorni dalla disattivazione, dovrà versare al cliente un indennizzo automatico pari a 35 euro tramite il venditore, che lo inserirà in bolletta; il venditore dovrà inviare comunque una bolletta (con consumi basati sull’autolettura comunicata dal cliente finale ma non ancora validata dal distributore, oppure con consumi stimati dallo stesso venditore) informando il cliente che tale bolletta sarà oggetto di ulteriore conguaglio dopo che il distributore avrà reso disponibili i dati definitivi.

In tema di obblighi di rilevazione dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura sono disciplinate le attività che il distributore dovrà portare a termine in caso di autolettura e nei casi di cessazione della fornitura. E’ indicato come, in coerenza con la regolazione già definita dall’Autorità, il distributore dovrà validare, ricondurre il dato alla data di cessazione della fornitura e comunicarlo all’utente.

Sono altresì previste disposizioni in merito ai processi informativi tra venditore e distributore inerenti alla trasmissione dei dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, anche integrando la regolazione in quei casi non ancora disciplinati (autolettura in caso di cambio di controparte commerciale e voltura nel settore elettrico).

Indennizzi automatici in capo all’impresa di distribuzione

Questi indennizzi sono di due tipi:

il primo è da riconoscere al venditore che emette la fattura di chiusura in caso di mancato rispetto dei termini di messa a disposizione dei dati per tutti i casi di cessazione della fornitura. Il valore degli indennizzi a carico del distributore è posto, sia per il settore elettrico che per quello del gas, pari a 4 €, in caso di ritardo pari ad un giorno solare rispetto ai termini di messa a disposizione dei dati previsti dalla regolazione.

È inoltre maggiorato di 0,20 € per ciascun ulteriore giorno di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi superiori a 90 giorni solari. Il livello è fissato, anche in questo caso, secondo un criterio prudenziale e potrà essere aggiornato sulla base del monitoraggio che la delibera avvia.

il secondo tipo di indennizzo è da riconoscere al cliente finale nei casi in cui il distributore non mette a disposizione il dato di misura (dato effettivo, autolettura validata o dato stimato) funzionale alla cessazione della fornitura in tempo utile per il venditore per emettere la fattura di chiusura.

L’indennizzo dovrà essere riconosciuto al cliente finale se il distributore non mette a disposizione i dati di cui sopra entro 30 giorni dalla cessazione della fornitura. Il livello dell’indennizzo è fissato pari a 35€ e dovrà essere riconosciuto  nella fattura emessa dal venditore, anche basata su dati di misura stimati dal medesimo.

Quali sono i costi della bolletta di chiusura del contratto luce?

I costi della bolletta di chiusura sono del tutto variabili in base ai consumi dell’utenza del cliente.

Infatti, effettuando la lettura finale del contatore, il fornitore dovrà non solo addebitare i consumi dell’ultimo periodo di competenza, ma effettuerà anche il conguaglio dei consumi stimati nelle bollette precedenti rispetto ai consumi effettivi della lettura. Tale conguaglio sarà a credito se il cliente ha consumato meno rispetto a quanto il fornitore aveva presunto oppure a debito se i consumi effettivi sono superiori a quelli stimati.

Inoltre, se il cliente aveva versato il deposito cauzionale alla sottoscrizione del contratto, questo dovrà essere riconsegnato tramite un accredito nella bolletta.

Insomma, come si può capire, l’importo della bolletta di chiusura può variare di molto in base ai consumi di ciascuna utenza, soprattutto se i clienti non avevano fornito autoletture (o non avevano contatori predisposti per la telelettura) e avevano ricevuto bollette riportanti stime dei consumi.

Entro quanto tempo deve essere inviata la bolletta di chiusura del contratto luce?

Il cliente deve ricevere la bolletta di chiusura entro 6 settimane dalla data di cessazione della fornitura.

Indipendentemente da quale sia la ragione per cui l’utente intende cessare la propria fornitura, i tempi della bolletta di chiusura sono stati stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) come segue:

  • Se è prevista una bolletta cartacea questa deve essere inviata almeno 8 giorni prima della fine della sesta settimana successiva alla chiusura della fornitura.
  • Invece, se è sufficiente l’invio elettronico, via e-mail, della bolletta, questo deve essere effettuato 2 giorni prima della fine della sesta settimana dopo la chiusura della fornitura.

Che succede se il venditore invia la bolletta di chiusura oltre i termini previsti?

Se il venditore invia la bolletta di chiusura oltre i termini deve riconoscere un indennizzo automatico al cliente nella medesima bolletta di chiusura.

L’indennizzo è pari a 4 euro se la bolletta di chiusura è inviata con un ritardo fino a dieci giorni solari, ed è maggiorato di 2 euro ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

Se il distributore non mette a disposizione del venditore il dato di misura finale entro 30 giorni dalla cessazione della fornitura, deve pagare al cliente, tramite il venditore, un indennizzo automatico di 35 euro, che sarà riconosciuto nella bolletta di chiusura.

Posso comunicare l’autolettura al venditore prima che invii la bolletta di chiusura?

Se il contatore luce non è elettronico, e in caso di bolletta di chiusura per cambio venditore o voltura, il venditore deve informare il cliente della possibilità di comunicare l’autolettura, delle modalità e del periodo in cui può essere comunicata.

Sono escluse le utenze elettriche per cui viene richiesta la disattivazione della fornitura e/o quelle dotate di contatori elettronici in funzione.