Quando cesserà davvero il Servizio di Maggior Tutela?

Per le famiglie (clienti domestici) e per le microimprese con potenza impegnata nel punto di prelievo inferiore a 15 kW oppure con meno di 10 dipendenti o meno di 2 milioni di euro di fatturato la  scadenza del servizio di Maggior tutela nel mercato energetico era prevista per il 31 dicembre 2022, con il passaggio obbligato al mercato libero dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Milleproroghe 2021 deciso lo slittamento del fine tutela per famiglie e piccole imprese al 1° gennaio 2024. Un emendamento al Decreto sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnnr), firmato dal capogruppo M5S alla Camera Davide Crippa, e riformulato nel corso dell’esame in Commissione Bilancio e approvato nella seduta del 15/12/21, ha invece impostato un regime transitorio che permetterà a tutti gli utenti (quindi non soltanto quelli vulnerabili e in povertà energetica) di rimanere nella fascia tutelata fino al 2024.

Il Decreto Milleproroghe 2021 (pubblicato in Gazzetta il 31/12/2021) ha portato in dote l’ennesimo slittamento per la fine della maggiore tutela per le bollette dell’elettricità di famiglie e di alcune micro imprese: la nuova deadline, dunque, passa dal 2022 al 1° gennaio 2024. Per le famiglie e le microimprese, quindi, il provvedimento fa slittare di un anno la transizione. Questo bacino continuerà a godere delle convenienti tariffe trimestrali che l’Arera garantisce sia per i consumi di elettricità che di gas.

Un emendamento al decreto Recovery riformulato dal Governo consentirà inoltre di aiutare le famiglie italiane in vista del passaggio al mercato libero. L’emendamento in questione, del Movimento Cinque Stelle a prima firma Davide Crippa (capogruppo dei pentastellati alla Camera), stabilisce che in via transitoria, e in attesa dello svolgimento delle procedure concorsuali per l’assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali, i clienti domestici continuino a essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela.

Verranno adottate disposizioni per assicurare l’assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici, attraverso procedure competitive da completarsi entro il 1 gennaio 2024 garantendo la continuità della fornitura. La modifica approvata riguarda anche i clienti vulnerabili e in povertà energetica, che rimarranno nel regime di tutela. Si tratta di un intervento concreto per sostenere i soggetti economicamente in difficoltà e per evitare il rischio di esporli ad aumenti incontrollati.

Come spiegato dallo stesso Davide Crippa, “l’8 novembre 2021 è uscita il Decreto legge n. 210 sul mercato energetico in cui si specificava chi fossero i clienti vulnerabili. Ci sono complessivamente 16 milioni di utenti nel servizio di maggior tutela di prezzo, di questi i vulnerabili sono quasi 5 milioni. In precedenza era stato stabilito che non ci fosse un automatismo alla scadenza della maggior tutela, ma che dovesse esserci esplicita richiesta. Noi abbiamo inserito l’automatismo”.

In pratica, tutti quelli che presentano determinate caratteristiche, in automatico vengono riconosciuti come salvaguardati da un punto di vista di un prezzo per clienti vulnerabili. “Al momento il 95% delle offerte fornite sul mercato libero dell’energia sono superiori alla maggior tutela”, ha spiegato  Crippa. “La paura è che in periodi di grandi sforzi di natura economica per abbassare le bollette si portino una grande quantità di clienti in un mercato rischioso da un punto di vista economico”.

Crippa, che segue da vicino da sempre le tematiche energetiche, ha illustrato anche la sua idea contro il caro-bollette: “servono misure di lungo periodo, in primis un sistema che consenta di utilizzare stabilmente l’extragettito delle aste CO2, efficienza, accumuli e rete di distribuzione smart. Il futuro è nelle rinnovabili, non ha senso puntare né sul nucleare né sul gas all’interno della tassonomia Ue, per questo serve uno scorporo degli investimenti sostenibili dal calcolo del deficit”.

Chi sono i clienti vulnerabili e in povertà energetica

Secondo l’articolo 11 del Decreto legge dell’8 novembre 2021, n. 210, in attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento e del Consiglio europeo del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE:

  1. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
  2. che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di  apparecchiature   medico-terapeutiche   alimentate   dall’energia elettrica, necessarie per il loro  mantenimento  in  vita,  ai  sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
  3. presso i quali sono presenti persone  che  versano  in  gravi condizioni   di   salute,   tali   da   richiedere   l’utilizzo    di apparecchiature    medico-terapeutiche    alimentate     dall’energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  4. che rientrano  tra  i  soggetti  con  disabilità  ai  sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  5. le cui  utenze  sono  ubicate   nelle   isole   minori   non interconnesse;
  6. le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  7. di età superiore ai 75 anni.

E l’articolo in questione così prosegue:

  1. A decorrere dalla data di cessazione del servizio  di  maggior tutela di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, i fornitori sono tenuti ad offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 1  del  presente  articolo  che  ne  facciano  richiesta  la fornitura di energia elettrica ad un prezzo  che  rifletta  il  costo dell’energia  nel  mercato  all’ingrosso,  i  costi  efficienti   del servizio di commercializzazione e le  condizioni  contrattuali  e  di qualità del servizio, così come definiti dall’ARERA con uno o  più provvedimenti e periodicamente aggiornati.
  2. Al fine di incrementare il grado di consapevolezza dei client finali sui prezzi dell’energia elettrica, l’ARERA definisce,  in  via transitoria e comunque  fino  al  31  dicembre  2025,  un  indice  di riferimento mensile del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso.
  3. Il Ministro della transizione ecologica, sulla base del riesame della Commissione europea sugli interventi pubblici nella fissazione dei prezzi di fornitura dell’energia elettrica ai clienti  civili  in condizioni   di   povertà   energetica   o   vulnerabili    previsto dall’articolo 5, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2019/944, propone al Consiglio  dei  ministri  un  disegno  di  legge  per  l’eventuale superamento dell’obbligo previsto dal comma 2 del presente  articolo, con contestuale  previsione  delle  misure  sociali  di  sostegno  ai clienti  vulnerabili  alternative  agli  interventi  pubblici nella fissazione del prezzo di fornitura dell’energia elettrica.
  4. Con decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  da adottare entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  presso  il  Ministero  della   transizione ecologica,  l’Osservatorio  nazionale  della   poverta’   energetica. L’Osservatorio  è  un  organo  collegiale  composto  da  sei  membri nominati con decreto del Ministro della  transizione  ecologica.  Dei sei membri,  due,  compreso  il  Presidente  dell’Osservatorio,  sono designati dal Ministro della transizione ecologica; uno dal  Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali;  uno  dal  Ministro  delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;  uno  dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province autonome di Trento  e  Bolzano;  uno  dall’ARERA.