Quando si stipula un nuovo contratto per la fornitura di luce, la maggior parte delle società richiede un deposito cauzionale, ossia una certa somma da pagare tramite bollettino postale. Si tratta di una vera e propria garanzia che il fornitore richiede al cliente per tutelarsi contro situazioni di morosità. In pratica, il venditore può richiedere al cliente un deposito cauzionale o una garanzia equivalente al momento della conclusione del contratto luce, per il servizio di maggior tutela o, se in mercato libero, se ciò è espressamente previsto dal contratto stesso.
Quando è richiesto il deposito cauzionale nei contratti luce?
Innanzitutto, il deposito cauzionale serve a mettere il fornitore del servizio di luce al riparo da eventuali inadempimenti (di solito bollette non pagate in tempo) che si possono trovare nel corso della fornitura. Questo deposito, come quello degli alberghi, non verrà restituito se non rispetteremo gli accordi, mentre ci sarà dato indietro se li avremo rispettati.
Il deposito cauzionale non è richiesto per tutti i contratti: esso, ad esempio, non viene richiesto quando si stipula un contratto con domiciliazione bancaria o postale. In questo caso, infatti, il fornitore non ha la necessità di chiedere una cauzione essendo autorizzato al prelievo per il pagamento delle fatture emesse per l’energia elettrica o il gas.
La richiesta del deposito cauzionale da parte del fornitore non è obbligatoria per legge. Per poter richiedere tale deposito, quindi, deve essere riportata una specifica voce all’interno del contratto che evidenzi la richiesta e le modalità di pagamento dello stesso.
Nel caso di contratti con le società di fornitura che operano nel mercato tutelato il pagamento è sempre previsto, in particolare è richiesto espressamente per tutti i clienti che scelgono di effettuare i pagamenti delle fatture tramite bollettino postale.
Un discorso a parte meritano le offerte PLACET: essendo regolate dall’autorità e non dal venditore, queste offerte sono sempre sottoposte al deposito cauzionale se si paga con il bollettino, mentre ne sono sempre esenti se si paga con la domiciliazione, indipendentemente da chi sia il venditore.
Va infine sottolineato che la quota prevista per il deposito cauzionale è decisa solo in parte dal fornitore. Una normativa dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (ARERA), infatti, ha fissato un tetto massimo per i clienti domestici e ha disposto la regolamentazione per i clienti aziendali che dipende dai consumi. Questo significa che i fornitori non possono richiedere un deposito cauzionale superiore a quello fissato dall’ARERA.
Il deposito cauzionale si somma al totale della spesa in bolletta per cui non dovrai fare un versamento a parte ma il deposito comparirà in fattura. Solitamente per i nuovi, il fornitore addebita 5,2€ per ogni kW e la restante somma la rateizza nei successivi 12 mesi. Facciamo un esempio con un contatore di 3 kW: la prima rata del deposito sarà di 15,9€ e per i successivi 12 mesi il versamento sarà di 1,60€ (per un totale di 18,9€ che sommati ai 15,9€ daranno appunto il totale di 34,50€).
Qual è il valore massimo del deposito cauzionale?
Per i clienti del mercato libero l’importo del deposito cauzionale, se richiesto, è indicato nel contratto.
Per i clienti domestici del servizio di maggior tutela il deposito non è dovuto se viene attivato il pagamento con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito; in questi casi, il venditore deve restituire la somma eventualmente già versata come garanzia. Negli altri casi:
- l’importo massimo del deposito cauzionale è di 11,5 euro per ogni kW di potenza impegnata, mentre per i clienti a cui è stato riconosciuto il bonus sociale è di 5,2 euro per ogni kW di potenza impegnata;
- il deposito cauzionale è raddoppiato se nei 365 giorni precedenti il cliente è stato costituito in mora per almeno due fatture, anche non consecutive; lo stesso vale per i clienti “cattivi pagatori” che vogliano rientrare nel servizio di maggior tutela lasciando il mercato libero. La metà di tale importo viene restituita se nel corso dei 12 mesi successivi se il cliente paga regolarmente.
Quando viene restituito il deposito cauzionale nei contratti luce?
Quando un cliente decide di recidere il contratto rispettando ogni aspetto dello stesso, il deposito cauzionale viene restituito, ossia viene scalato dal conguaglio dell’ultima bolletta da pagare prima della rescissione del contratto stesso. V
i sono situazioni particolari in cui il deposito cauzionale non viene restituito e riguardano esclusivamente i mancati adempimenti del consumatore verso il contratto stesso: ad esempio se il contratto prevede una durata minima ed esso viene reciso prima.
Eventuali clausole che portano alla mancata restituzione del deposito cauzionale sono sempre riportate all’interno del contratto per cui si consiglia sempre di leggere con attenzione ogni punto dello stesso
Come viene restituito il deposito cauzionale nel servizio di maggior tutela?
Il deposito cauzionale è fruttifero e deve essere restituito al momento della cessazione del contratto o dell’avvio del pagamento con domiciliazione, maggiorato degli interessi legali maturati fino a quel momento.
Per la restituzione non può essere chiesto al cliente alcun documento che dimostri l’avvenuto pagamento del deposito. Non possono essere richiesti anticipi sui consumi o garanzie non fruttifere.
Gli interessi sul deposito cauzionale vengono resituiti?
Per quanto riguarda gli interessi, la questione è dibattuta e, nonostante sia regolamentata (dir. AAEGSI nr.229 del 2001) gli operatori difficilmente la rispettano. Nonostante sia chiaro che, anche se pochi, quei soldi nel corso degli anni di fornitura possono aver maturato degli interessi.
Di per sé la cifra non sarà altissima, e di normale gli interessi non vengono restituiti, ma bisogna dire che qualcuno ha provato ad andare per vie legali e il 18 settembre 2008 il Giudice di Pace di Velletri ha condannato una società erogatrice di gas alla restituzione degli interessi maturati su € 34,40, ossia € 33,90.