Come tutti sappiamo, pagare la bolletta della luce in ritardo ha le sue conseguenze negative. Non pagarla affatto, anche peggio. Non solo gli interessi si accumuleranno, ma potresti anche rischiare di vederti dapprima ridotta la potenza del contatore, per poi arrivare alla sospensione della fornitura per morosità. Vediamo quindi quali sono le conseguenze in caso di bolletta della luce non pagata, con particolare attenzione all’iter che il fornitore deve rispettare prima di poterti staccare la corrente. E quali sono i casi in cui l’erogazione della corrente elettrica non può essere interrotta?
Cosa succede in caso di mancato pagamento di una bolletta della luce?
Se il cliente non paga la bolletta entro il termine di scadenza, indicato sulla bolletta stessa, il venditore ha diritto di recuperare il proprio credito.
Per farlo, il venditore deve costituire in mora il cliente, inviandogli una raccomandata con avviso di ricevimento o una PEC (posta elettronica certificata), in cui devono essere indicati almeno:
- il termine ultimo per il pagamento, e la data presa a riferimento per calcolare questo termine;
- l’ulteriore termine decorso il quale, se il debito non risulta pagato, il venditore chiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura;
- le modalità con cui il cliente deve comunicare al venditore l’avvenuto pagamento;
- l’eventualità che, se le condizioni tecniche del contatore lo consentono, prima della sospensione della fornitura la potenza verrà ridotta a un livello pari al 15% della potenza disponibile;
- i casi in cui il cliente ha diritto a un indennizzo automatico, se la fornitura viene sospesa senza il rispetto dei termini indicati;
- se la costituzione in mora riguarda importi non pagati per consumi che risalgono a più di due anni, l’invito ad eccepire la prescrizione per questi importi e le modalità per farlo.
Se il debito non viene pagato entro il termine ultimo indicato nella comunicazione di messa in mora, il venditore richiederà all’impresa distributrice di sospendere la fornitura.
Questa richiesta non può essere fatta prima che siano trascorsi 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento e 40 giorni solari dalla data in cui il cliente ha ricevuto la notifica della costituzione in mora (raccomandata o PEC).
Se le condizioni tecniche del misuratore lo consentono, il termine di 40 giorni comprende un periodo di 15 giorni (dal 26esimo al 40esimo giorno) in cui la potenza è ridotta al 15% della potenza disponibile.
In corrispondenza di un mancato pagamento, dunque, la fornitura può essere sospesa. È bene sapere, però, che ci sono alcuni casi in cui la normativa non consente la richiesta di sospensione.
Quando non può essere sospesa la fornitura luce per morosità?
La fornitura non può mai essere sospesa, nemmeno per morosità, ai clienti, definiti “non disalimentabili” (per esempio i clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita) e ad altri clienti per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall’impresa distributrice, non è stata prevista da parte della stessa impresa la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dai medesimi. Oltre ai clienti identificati ai sensi del piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico di cui alla Delibera CIPE n. 91 del 16 novembre 1979.
Per tutti gli altri clienti, invece, la fornitura non può essere sospesa:
- nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi;
- se al cliente non è stata inviata la comunicazione di costituzione in mora nei modi stabiliti dalla regolazione dell’Autorità e non siano state rispettate alcune tempistiche minime definite dall’Autorità;
- se il pagamento della bolletta è già stato eseguito e comunicato al venditore, nelle modalità che quest’ultimo ha appositamente indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
- se il venditore non ha provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto presentato dal cliente, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall’impresa distributrice o relativo alla fatturazione di importi anomali. Il venditore quindi, prima di procedere alla richiesta di sospensione della fornitura, dovrà obbligatoriamente rispondere in maniera motivata a queste particolari tipologie di reclami. Tale divieto non opera se l’importo anomalo è inferiore o uguale a 50 Euro o il reclamo è stato inviato dal cliente, oltre i dieci giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
- se l’importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione (se, per esempio, il cliente è in mora perché non ha pagato una bolletta di 100 €, la fornitura non può essergli sospesa se il deposito cauzionale è superiore a 100 €;
- nel caso di clienti connessi in bassa tensione, se la morosità riguarda pagamenti non espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita.
- In ultimo, se si ha un contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela), la fornitura non può essere sospesa se:
- il mancato pagamento riguarda servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica.
Come e in quanto tempo si può ottenere la riattivazione della fornitura sospesa per morosità?
Per riattivare una fornitura sospesa per morosità, occorre inviare al venditore la richiesta insieme con la documentazione dell’avvenuto pagamento, nei modi indicati nella comunicazione di messa in mora.
Il venditore che riceve l’attestazione di pagamento del cliente deve immediatamente inviare al distributore (tramite fax o e-mail) la richiesta di riattivazione della fornitura. Se il venditore riceve dal cliente la documentazione dell’avvenuto pagamento dopo le ore 18:00 di un giorno feriale, l’invio al distributore può avvenire il giorno successivo.
Il distributore, quindi, deve procedere a riattivare la fornitura entro un giorno feriale (tutti i giorni tranne i festivi) dalla data di ricevimento della richiesta da parte del venditore (un giorno lavorativo se il contatore è telegestito).
Se invece della disattivazione è stata effettuata una riduzione della potenza disponibile inferiore al 15%, la riattivazione deve avvenire entro un giorno lavorativo.
Se per responsabilità del distributore la fornitura viene riattivata oltre il tempo previsto, il cliente deve ricevere un indennizzo automatico di 35 € per riattivazioni eseguite entro il doppio del tempo previsto, di 70 € entro il triplo del tempo previsto e di 105 € se viene superato il triplo del tempo previsto.
Quanto costano la sospensione e la riattivazione della fornitura per morosità?
I clienti con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di maggior tutela) devono pagare:
- un contributo fisso di 25,10 euro, ridotto del 50% quando è installato un contatore telegestito;
- un contributo per oneri amministrativi di 23 euro per la riduzione di potenza o per la sospensione della fornitura;
- un contributo fisso, per oneri amministrativi, di 23 euro per il ripristino di potenza o per la riattivazione della fornitura.
Se la sospensione della fornitura è preceduta dalla riduzione di potenza, il contributo fisso deve essere richiesto una sola volta.
Nel mercato libero i clienti devono pagare:
- un contributo fisso, per oneri amministrativi, di 25,10 euro, ridotto del 50% quando è installato un contatore telegestito;
- un eventuale addebito dei costi per la prestazione commerciale come indicato nei singoli contratti.