Quanto costa cambiare il fornitore di energia elettrica?

Nel mercato libero non sono previsti costi per il cambio del fornitore luce; il passaggio quindi è totalmente gratuito. Il nuovo fornitore potrebbe richiedere il pagamento del deposito cauzionale, ma solamente nel caso in cui venga previsto dal contratto stipulato. Per quanto riguarda, invece, il contratto del mercato tutelato, il gestore può richiedere un bollo pari a 16 euro. L’entità di un eventuale deposito cauzionale è stabilita dalla legge e non può superare gli 11,5 euro per ogni kilowatt di potenza impegnata. In parole povere, se consideriamo che la potenza del contatore di un’utenza domestica residente è di solito 3 kW, il deposito non potrà superare la cifra di 34,5 euro.

Quando è richiesto il deposito cauzionale nei contratti luce?

Innanzitutto, il deposito cauzionale serve a mettere il fornitore del servizio di luce al riparo da eventuali inadempimenti (di solito bollette non pagate in tempo) che si possono trovare nel corso della fornitura. Questo deposito, come quello degli alberghi, non verrà restituito se non rispetteremo gli accordi, mentre ci sarà dato indietro se li avremo rispettati.

Il deposito cauzionale non è richiesto per tutti i contratti: esso, ad esempio, non viene richiesto quando si stipula un contratto con domiciliazione bancaria o postale. In questo caso, infatti, il fornitore non ha la necessità di chiedere una cauzione essendo autorizzato al prelievo per il pagamento delle fatture emesse per l’energia elettrica o il gas.

Il deposito cauzionale si somma al totale della spesa in bolletta per cui non dovrai fare un versamento a parte ma il deposito comparirà in fattura. Solitamente per i nuovi, il fornitore addebita 5,2€ per ogni kW e la restante somma la rateizza nei successivi 12 mesi. Facciamo un esempio con un contatore di 3 kW: la prima rata del deposito sarà di 15,9€ e per i successivi 12 mesi il versamento sarà di 1,60€ (per un totale di 18,9€ che sommati ai 15,9€ daranno appunto il totale di 34,50€).

Qual è il valore massimo del deposito cauzionale?

Va infine sottolineato che la quota prevista per il deposito cauzionale è decisa solo in parte dal fornitore. Una normativa dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Servizio Idrico (ARERA), infatti, ha fissato un tetto massimo per i clienti domestici e ha disposto la regolamentazione per i clienti aziendali che dipende dai consumi. Questo significa che i fornitori non possono richiedere un deposito cauzionale superiore a quello fissato dall’ARERA.

Per i clienti del mercato libero l’importo del deposito cauzionale, se richiesto, è indicato nel contratto.

Per i clienti domestici del servizio di maggior tutela il deposito non è dovuto se viene attivato il pagamento con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito; in questi casi, il venditore deve restituire la somma eventualmente già versata come garanzia. Negli altri casi:

  • l’importo massimo del deposito cauzionale è di 11,5 euro per ogni kW di potenza impegnata, mentre per i clienti a cui è stato riconosciuto il bonus sociale è di 5,2 euro per ogni kW di potenza impegnata;
  • il deposito cauzionale è raddoppiato se nei 365 giorni precedenti il cliente è stato costituito in mora per almeno due fatture, anche non consecutive; lo stesso vale per i clienti “cattivi pagatori” che vogliano rientrare nel servizio di maggior tutela lasciando il mercato libero. La metà di tale importo viene restituita se nel corso dei 12 mesi successivi se il cliente paga regolarmente.

Chi legge il contatore elettrico nel caso in cui si cambi fornitore?

La lettura viene effettuata dal distributore qualche giorno prima del passaggio effettivo tra i due gestori, per consentire al vecchio venditore di elettricità di emettere l’ultima bolletta. Il nuovo venditore utilizza questa stessa lettura come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette. La lettura del contatore, in pratica, continua ad essere eseguita dall’impresa di distribuzione, a meno che il nuovo fornitore scelto dal cliente si impegni ad effettuare direttamente le letture, tramite propri incaricati.

Sarà comunque il venditore a stabilire in contratto la periodicità con cui dovrà essere letto il contatore, a calcolare quanto dovuto per l’energia elettrica consumata, e ad emettere la bolletta per il pagamento. Una volta completata la procedura di sostituzione del vecchio venditore, pertanto, sarà il nuovo venditore ad inviare le bollette. Il vecchio venditore invierà l’ultima bolletta di conguaglio, basata sui consumi effettuati fino al momento del passaggio al nuovo venditore.

Come avviene il cambio fornitore

Se il fabbisogno energetico della casa è cambiato nel tempo, se un utente non si trova più bene con una società energetica o se ha trovato un’offerta economica migliore con un’altra compagnia, perché rimanere scontenti o pagare di più quando vi è la possibilità di cambiare?

Se la nuova scelta si orienta verso un’azienda energetica seria, il cittadino godrà di tre benefici:

  • Non dovrà scrivere alcuna disdetta al fornitore precedente.
  • Non dovrà sostenere costi aggiuntivi oltre a quelli ordinari.
  • Non dovrà subire l’interruzione del servizio.

Basterà sottoscrivere un nuovo contratto con la nuova compagnia e sarà compito di quest’ultima interfacciarsi con il vecchio fornitore. Talvolta le famiglie non cambiano fornitore, più per timore delle possibili conseguenze che per altri motivi. Ma questi non sono giustificati.

I documenti da fornire per cambiare il gestore luce

Puoi decidere di cambiare fornitore per luce e gas stipulando un contratto online, oppure anche tramite una semplice telefonata. Per iniziare, procurati tutti i documenti utili che ti servono per richiedere il nuovo passaggio. A portata di mano dovrai avere:

  • dati anagrafici
  • codice fiscale
  • dati di fornitura presenti in bolletta (POD per l’energia elettrica e PDR per il gas), recapito telefonico
  • dati IBAN nel caso tu voglia optare per la domiciliazione bancaria.

Dopo avere sottoscritto il nuovo contratto, come già accennato sarà direttamente il nuovo fornitore ad occuparsi di tutta la procedura di rescissione dal vecchio contratto.

Il passaggio al nuovo gestore avviene sempre il primo giorno del mese.