No, come specificato dall’Autorità per l’Energia (Arera), il cambio venditore non comporta interruzioni del servizio né interventi tecnici sul contatore o sugli impianti. Molte persone, quando si domandano se non convegna cambiare il proprio gestore dei servizi elettrici, spesso esitano nel procedere perché temono una interruzione della fornitura di energia. Ma questa interruzione non vi sarà in alcun caso, pertanto, non deve essere un alibi per non passare a un fornitore di elettricità più economico. Perfino se si è in arretrato nei pagamenti, l’interruzione dell’energia elettrica inizialmente è solo parziale.
Cosa succede quando passi a un altro fornitore luce?
Succede che cambia il soggetto che ti vende l’energia. Questo non ha il minimo impatto sulla tua fornitura: il contatore rimane lo stesso, i cavi rimangono quelli, i tubi anche, i tralicci pure, e sugli impianti non vengono fatti lavori di alcun genere. Non è un discorso che riguarda soltanto un fornitore, ma tutti.
Nel mondo dell’energia, infatti, il cambio di fornitura è per legge:
- gratuito;
- senza impegno;
- senza interruzione del servizio;
- senza penali di abbandono (a differenza di quanto accade per internet);
- senza vincoli contrattuali.
La prima cosa che è bene ricordare, nel momento in cui si ha deciso di cambiare tariffa di energia elettrica o di gas, è che tutte le questioni tecnico-amministrative e burocratiche sono a carico del nuovo fornitore. La fornitura di energia non viene interrotta durante la procedura di passaggio da un fornitore all’altro.
Il vecchio fornitore deve garantire fino al subentro del nuovo fornitore. Non è necessario cambiare il contatore. Inoltre, l’energia elettrica e il gas che ti arriveranno in casa, sono della stessa qualità. Se si passa al mercato libero dal mercato tutelato, puoi sempre scegliere di tornare indietro.
Puoi cambiare fornitore in qualsiasi momento, basta che si seguano i termini del contratto corrente (vedi il contratto sottoscritto a suo tempo). Non c’è bisogno di comunicare al vostro vecchio fornitore il passaggio, se ne occuperà quello nuovo.
Quindi, a patto di scegliere con attenzione il nuovo fornitore, il passaggio può portare soprattutto cambiamenti positivi: se ad esempio avevi sottoscritto un’offerta con un prezzo bloccato solo per 12 o 24 mesi, cambiando potresti ottenere una tariffa più vantaggiosa.
Se inoltre sei sensibile alle tematiche ambientali e il tuo fornitore acquista energia prodotta con combustibili fossili, puoi scegliere un fornitore con un’offerta green (cioè con elettricità prodotta da fonti rinnovabili) e dare il tuo contributo nel ridurre la tua impronta ecologica.
Quanto tempo occorre per passare a un nuovo fornitore luce?
Il tempo necessario per passare da un fornitore di energia e gas all’altro è di uno o due mesi durante i quali, come si è visto, la fornitura non viene interrotta. Questo intervallo di tempo è dovuto al fatto che il nuovo operatore deve avviare una procedura che richiede quasi un mese di tempo per essere portata a termine.
Ad esempio, se avete sottoscritto il contratto il 9 aprile il cambio sarà effettuato all’inizio di giugno. Inoltre, prima del passaggio al nuovo fornitore si effettuerà, da parte del distributore, una lettura del contatore in modo che il vecchio operatore possa emettere l’ultima bolletta con il conguaglio. Questa lettura sarà anche la base di partenza per il conteggio dei consumi con il nuovo operatore.
A chi non può essere mai sospesa la fornitura elettrica?
Se per dolo o per errore o altro motive non paghi la bolletta della luce, il tuo fornitore deve mandarti una raccomandata di costituzione in mora. Nella comunicazione deve anche indicarti il termine ultimo per pagare le fatture, e come comunicare l’avvenuto pagamento.
La comunicazione non può essere inviata se non è trascorso un tempo minimo dalla scadenza della fattura. Questa tempistica deve essere indicata nel contratto sottoscritto: ad esempio, il maggior esercente la Maggior Tutela prevede che trascorrano almeno 10 giorni prima di inviare la raccomandata.
La richiesta di sospensione della fornitura di energia elettrica non può essere presentata dal fornitore nei casi in cui:
- non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora e non siano state rispettate le tempistiche previste dall’ARERA;
- il cliente abbia comunicato al fornitore l’avvenuto pagamento secondo una delle modalità indicate nella comunicazione di costituzione in mora;
- l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione rilasciata dal cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
- il fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore competente o relativo a conguaglio o a fatturazione anomala di consumi;
- il mancato pagamento riguardi servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica forniti dalla medesima impresa multiservizio.
La fornitura non può mai essere sospesa, nemmeno per morosità, ai clienti, definiti “non disalimentabili” (per esempio i clienti che per ragioni di sopravvivenza sono connessi a macchine salvavita) e ad altri clienti per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dall’impresa distributrice, non è stata prevista da parte della stessa impresa la sospensione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolte dai medesimi.
Oltre ai clienti identificati ai sensi del piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico di cui alla Delibera CIPE n. 91 del 16 novembre 1979.