Si può contestare la ricostruzione dei consumi del gas?

Sì può certamente contestare. Una volta ricevuta, tramite il proprio venditore, il resoconto della verifica e la documentazione relativa alla metodologia utilizzata per la ricostruzione, il cliente può inviare reclamo sulla ricostruzione dei consumi al proprio venditore. Il venditore non può richiedere la sospensione della fornitura  per morosità finché non fornisce una risposta motivata al reclamo scritto relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato.

Come viene fatta la ricostruzione dei consumi quando il contatore gas non funziona correttamente?

Se il momento del guasto è determinabile con certezza, la ricostruzione dei consumi deve prendere in considerazione il periodo compreso tra il momento del guasto e la data della verifica o della sostituzione del misuratore per l’invio ad un laboratorio specializzato.

Se il momento del guasto non è determinabile, il periodo di ricostruzione sarà compreso tra il momento della verifica o della sostituzione del misuratore per l’invio ad un laboratorio qualificato e l’ultima lettura validata e non contestata dall’utente.

In ogni caso non potrà essere superiore ai 5 anni solari precedenti.

Il calcolo dei consumi viene comunque effettuato in base a criteri  definiti dalla normativa vigente che tengono conto della percentuale di errore riscontrato, del consumo storico del cliente, dei profili di prelievo o di altri elementi giustificativi del consumo, a seconda del tipo di guasto.

Quando la verifica non consente di determinare l’errore del misuratore (anche per il tipo di guasto, ad esempio se il contatore è fermo), il distributore deve coinvolgere il cliente nell’individuazione del volume di ricalcolo dei consumi, tenendo conto di eventuali elementi documentali presentati dal cliente, anche tramite il proprio venditore, attestanti i consumi di energia elettrica e acqua, che dimostrino variazioni del proprio profilo di prelievo nel periodo oggetto di ricostruzione.

Anche nei casi di accertati errori nella misura superiori ai valori ammissibili fissati dalla normativa metrologica vigente o di gruppo di misura con guasto o rottura che non consenta la determinazione dell’errore:

  • se il bollo metrico è scaduto, nel caso in cui siano stati addebitati al cliente finale consumi inferiori rispetto al gas effettivamente fornito, la ricostruzione non può essere effettuata e restano a carico del distributore tutti i consumi in più non registrati;
  • il distributore che non abbia rispettato la regolazione vigente in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle letture, non può addebitare al venditore, e questi al cliente finale, gli importi derivanti dalla ricostruzione dei consumi gas, per un periodo superiore a quello previsto per la periodicità di lettura.

A che periodo si deve riferire la ricostruzione dei consumi del gas?

La ricostruzione dei consumi del gas riguarda il periodo che va da quando si è verificato il guasto o c’è stata la rottura del contatore fino al momento della sua sostituzione o riparazione. Come si fa la ricostruzione se è noto il giorno del guasto?

Se è certo il giorno in cui è avvenuto il guasto, i consumi devono essere ricostruiti da questo momento fino a quello della sostituzione del contatore. Attenzione però, se questo periodo è superiore a cinque anni, dovete pagare solo i consumi degli ultimi cinque anni perché quelli precedenti sono prescritti e quindi non sono dovuti.

Cosa succede se la data del guasto non è certa?

In questo caso i consumi del gas possono essere ricostruiti per un periodo non superiore ad un anno dal giorno della verifica del contatore e può essere incluso anche il periodo compreso tra la data della verifica e quella di sostituzione del contatore. Quindi, se la data del guasto è incerta o sconosciuta, la bolletta con ricostruzione dei consumi non può eccedere l’anno. Attenzione però che questa è una, scomoda, regola che molti fornitori e distributori facilmente dimenticano…

Se l’azienda elettrica procede alla sostituzione del contatore del gas deve rendere nota all’utente la ricostruzione dei consumi prima della sostituzione. Se questa deve essere necessariamente immediata perché il contatore non è riparabile, l’azienda deve far prendere visione all’utente dei consumi registrati fino a quel momento e l’utente deve sottoscriverli.

Come contestare una bolletta del gas?

In primo luogo è consigliabile seguire le modalità indicate nel contratto di fornitura e comunque è sempre bene contestare una bolletta rivolgendosi personalmente all’ufficio reclami dell’ente erogatore, al fine di risolvere eventuali disguidi e al fine di trovare una soluzione. In alternativa si potrà utilizzare il canale dell’assistenza telefonica che tutti i gestori dei servizi mettono a disposizione dei consumatori.

Qualora l’azienda fornitrice del servizio non si dimostrasse intenzionata a risolvere la controversia, o le giustificazioni fornite non fossero sufficienti a chiudere positivamente la questione, allora sarà possibile procedere secondo le seguenti modalità:

  • pagare in ogni caso la fattura non dovuta e poi
  • inviare una lettera di contestazione, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

È possibile rivolgersi al giudice solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione obbligatorio secondo quanto prescritto dal TICO. Se anche il tentativo della conciliazione fallisse, come si può contestare una bolletta?

È possibile rivolgersi al giudice e adire un reclamo in via giurisdizionale. Qualora l’importo della controversia risulti inferiore a € 2500 è possibile citare in giudizio direttamente il gestore del servizio dinanzi al giudice di pace.

Quanto tempo ha il fornitore per inviare un conguaglio in bolletta gas?

Una legge di bilancio del 2018 ha accorciato i tempi di anzianità dei conguagli che le compagnie possono inviare portandoli da un massimo di 5 anni indietro ad un massimo di 2 anni. Che cosa vuol dire in poche parole?

Vuol dire che adesso una compagnia non può mandarti un conguaglio gas o di energia elettrica, che sia più “vecchio” di 2 anni da oggi, e potenzialmente conguagli che risalgono a 3 o più anni possono essere potenzialmente prescritti e quindi cancellati.