Si può rateizzare la bolletta del gas?

Secondo quanto stabilito dall’ARERA, nell’ambito del Mercato Tutelato la bolletta è rateizzabile per legge e le modalità in cui è possibile effettuare la rateizzazione sono sempre scritte sulla bolletta stessa, a prescindere dalla compagnia di fornitura. Sul mercato libero, invece, il contratto di fornitura stipulato con la compagnia regola le modalità e le tempistiche per la eventuale rateizzazione. Ma come richiedere la rateizzazione della bolletta? Le modalità per richiedere la rateizzazione bolletta sono diverse a seconda della compagnia con cui il consumatore ha stipulato il contratto di fornitura.

Cos’è la rateizzazione delle bollette e come funzionano le rate?

La rateizzazione è un meccanismo con cui le bollette troppo care anziché essere pagate subito possono essere pagate a rate, nei mesi successivi. La possibilità di ricorrere a questo meccanismo è prevista per legge per tutti i clienti serviti dai contratti di maggior tutela. Le condizioni minime per poter chiedere al proprio fornitore di pagare a rate variano a seconda che si tratti di gas o di corrente elettrica.

Per i clienti che hanno invece scelto il mercato libero, la possibilità di richiedere la rateizzazione dipende dal contratto che si è sottoscritto, così come le modalità di rateizzazione. Molti fornitori consentono di pagare a rate, ma non sono tenuti a farlo se non è esplicitamente indicato nel contratto.

Una volta ottenuta la rateizzazione, si riceveranno diversi bollettini, con una periodicità che corrisponde a quella di fatturazione. È importante pagare le rate entro le scadenze, dato che non sono cumulabili, e vanno pagate nella successione giusta. Inoltre, ad ogni rata viene applicato un tasso di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea.

È però possibile mettersi d’accordo con il proprio gestore per effettuare una periodizzazione diversa.

Rateizzazione bolletta del gas: cosa prevede  la normativa

La prima delibera in materia di rateizzazione delle bollette, esattamente la n.200/99, è stata emanata dall’Autorità, che stabiliva con precisione i casi in cui il fornitore avrebbe dovuto offrire questa possibilità al consumatore, indicandone con successive integrazioni anche le modalità e le tempistiche.

Con la delibera AEEGSI (Autorità per l’Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico) 206/10 si stabiliva il diritto di pagamento dilazionato per i clienti, a cui non poteva essere richiesto il pagamento della bolletta del gas sotto forma di conguaglio dei consumi in unica soluzione.

Un’ulteriore disciplina delle norme si è compiuta nel 2017 ma fu con il Testo Integrato per la Vendita di Gas, esattamente con l’Art.12 bis, che definì la normativa di riferimento sulla rateizzazione delle bollette del gas. Secondo il disciplinare la bolletta del gas si può rateizzare sia in caso di regime di maggior tutela sia che le utenze siano sottoposte alle offerte del mercato libero, purché previsto dal contratto.

La rateizzazione può essere concessa suddividendo il pagamento in rate di importo costante e della stessa periodicità delle bollette, con un numero pari a quello delle bollette erogate tra il conguaglio precedente e quello per il quale si richiede il pagamento rateizzato.

Quando si può richiedere la rateizzazione delle bollette del gas?

Un cliente con un contratto in regime di maggior tutela per la fornitura del gas naturale può chiedere la rateizzazione in tre casi:

  • Anzitutto, se la periodicità delle bollette non è mensile, il cliente può chiedere di pagare a rate se una bolletta di conguaglio ha un importo superiore al doppio a quello delle bollette in acconto (con consumi stimati) ricevute dopo l’ultimo conguaglio. Se per esempio dopo l’ultimo conguaglio ha ricevuto due bollette in acconto da 25 e 30 euro, può chiedere di pagare a rate il conguaglio solo se questo supera i 60 euro. Il venditore però può non concedere la rateizzazione se l’aumento è dovuto alla sola differenza stagionale e dunque all’entrata in funzione dei riscaldamenti, che alzano i consumi.
  • Il secondo caso in cui il cliente può chiedere la rateizzazione è quando si rompe il contatore e il venditore chiede il pagamento di consumi effettuati ma non registrati dal contatore perché rotto.
  • Il terzo caso si verifica quando il venditore chiede al cliente un conguaglio a causa di una o più mancate letture ma il contatore è accessibile.

Non possono inoltre essere rateizzati pagamenti con importi inferiori a 50 euro e sulle somme rateizzate il cliente deve pagare interessi pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea.

Cosa succede invece sul mercato libero?

Nel mercato libero, invece, i gestori non sono tenuti a prevedere una rateizzazione delle bollette, anche se quasi tutti lo fanno, a condizioni che devono essere specificate nel contratto di fornitura.

Rateizzare una bolletta Enel o Servizio Elettrico Nazionale, quindi, potrebbe implicare condizioni diverse, dato che la prima è un’azienda che opera nel mercato libero, mentre la seconda opera nel mercato tutelato.

In caso il tuo operatore la preveda, ed è il caso della maggior parte delle compagnie, quindi devi controllare quali sono le condizioni che richiede. In alcuni casi è possibile rateizzare una bolletta scaduta entro alcuni giorni dalla scadenza, in altri casi no; anche l’importo minimo perché la bolletta sia rateizzabile può variare, così come la percentuale di superamento della media delle bollette precedenti.

Come rateizzare la bolletta del gas

Nel caso sia  necessario rateizzare una bolletta del gas, bisognerà prendere in esame la periodicità delle bollette. Se quindi la scadenza non è mensile, il cliente potrà richiedere il pagamento rateizzato in presenza di una bolletta di conguaglio con un importo superiore al doppio di quello delle bollette in acconto ricevute dopo l’ultimo conguaglio.

Per poter usufruire della possibilità di pagare a rate la bolletta, il cliente dovrà inoltrare la richiesta entro 10 giorni dalla data di scadenza della stessa e il fornitore potrà richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dalla data di emissione. Nel caso in cui la richiesta venisse inoltrata in ritardo, il venditore potrà decidere di non concedere la rateizzazione.

È bene sapere, inoltre, che la rateizzazione non può essere richiesta per somme inferiori ai 50€ e che l’utente sarà tenuto a pagarvi gli interessi (calcolati tenendo come punto di riferimento il tasso fissato dalla Banca Centrale Europea). Le somme oggetto di rateizzazione, in pratica, saranno maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.