Superamento potenza elettrica contatore: penali

Se si utilizza più potenza (kW) di quella disponibile da contratto – come accade ad esempio quando, per un motivo o per l’altro, l’allaccio dell’utenza non è più sufficiente a soddisfare le esigenze di prelievo – e il contatore non ha il cosiddetto “limitatore di potenza” (che è presente solo nelle utenze domestiche e, in genere, nelle utenze “altri usi” fino a 16,5 kW di potenza contrattuale, e che in caso di eccessiva richiesta di potenza determina il distacco temporaneo dei carichi) occorre pagare delle penali? Si tratta di un dubbio piuttosto diffuso fra gli utenti industriali, e le piccole e medie imprese.

Il limitatore di potenza è un dispositivo atto a limitare la potenza prelevata, ed è tarato al livello della potenza contrattualmente impegnata, incrementato almeno del 10%. Ad esempio, se optiamo per avere 3 kW a casa al superamento di un assorbimento di 3,3 kW può “saltare” la corrente. In realtà, ciò non accade a questa soglia perché di solito il contatore viene programmato con dei margini più ampi, soprattutto se gli assorbimenti elevati di potenza sono limitati a brevi periodi di tempo.

Tuttavia, a differenza delle utenze domestiche, nelle utenze non domestiche servite in Media Tensione – oppure in quelle allacciate in Bassa Tensione ma con disponibilità di potenza superiori a 16,5 kW – il limitatore in genere non c’è. Quindi queste utenze possono di fatto sforare la potenza disponibile, ovvero quella per la quale hanno pagato il contributo di allaccio. Per cui, se vi fossero delle penali da pagare, il costo aggiuntivo da sopportare potrebbe prevalere sulla comodità dello sforamento.

Oggi, però, se la potenza disponibile viene superata da clienti privi del limitatore di potenza, non si paga più una penale. Infatti, gli assorbimenti fatti oltre la propria disponibilità vengono valorizzati alla medesima tariffa di distribuzione prevista contrattualmente e nei contratti con potenza impegnata superiore a 30 kW  la cosiddetta “quota potenza” addebitata in bolletta è pari al picco massimo prelevato nel mese. Ciò, però, non è una buona ragione per prelevare più della disponibilità di potenza contrattuale.

Le ragioni di ciò sono fondamentalmente tre: (1) oltre i valori di allaccio contrattuali, il distributore locale non ha più alcun impegno a garantire la potenza richiesta, per cui la corrente può “saltare”; (2) se i superi di potenza causano un danno alla rete elettrica, si può essere chiamati a risponderne; (3) in caso di costanza nei superi di potenza, il distributore locale può effettuare un adeguamento automatico (d’ufficio) della disponibilità di potenza, addebitando all’utente il relativo costo.

La cosiddetta “potenza disponibile” è il livello massimo di potenza prelevabile, al di sopra del quale potrebbe interrompersi l’erogazione dell’energia a causa dello “scatto” automatico del contatore; a differenza delle utenze domestiche, tuttavia – come già detto – per le utenze in media e alta tensione non si incorre in generale nel rischio di alcuna interruzione della fornitura, tuttavia se ciò si verificasse non si potrebbe chiedere alcun rimborso o fare una rivalsa danni.

Il cliente ha, dunque, la possibilità di prelevare un livello di potenza superiore a quella disponibile, ma il gestore di rete (che per la Bassa Tensione è Enel Distribuzione e per la Media Tensione è Terna), in caso di sistematici prelievi di potenza eccedenti la potenza disponibile, può procedere d’ufficio all’addebito degli oneri per l’adeguamento di potenza. Di norma si considera come “sistematico” il superamento della potenza disponibile effettuato in due distinti mesi nell’anno solare.

Nel caso dei clienti alimentati in Media Tensione (MT) o in Bassa Tensione altri usi (professionisti e PMI), la potenza (kW) ha costi decisamente maggiori rispetto ai clienti domestici, anche se i contatori telegestiti di ultima generazione e la rimozione del limitatore consentono il pagamento su ciò che effettivamente viene consumato e non sulla potenza impegnata contrattualmente. Pertanto, la potenza contrattualmente impegnata va comunque scelta con criterio, e dipende innanzitutto dall’attività svolta.

Ricordiamo, infatti, che la “potenza impegnata” è il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal fornitore. Nei contratti con potenza impegnata ≤ 30kW, essa è presa a riferimento per il calcolo della “quota potenza” tra i corrispettivi per i servizi di rete; nei contratti con potenza impegnata superiore a 30 kW, invece, il fornitore monitora, nel periodo di riferimento della fattura, la massima potenza prelevata e su tale valore fattura la “quota potenza” per i servizi di rete.

La cosiddetta “quota potenza” è una tariffa (non negoziabile) espressa in €/kW o €c/kW che si paga mensilmente in proporzione alla potenza impegnata (per i clienti domestici o non domestici fino a 30 kW) o effettivamente consumata nel mese (clienti non domestici > 30 kW). Essa è valorizzata, nella parte dettagliata della bolletta (qualora resa disponibile) tra le voci dei servizi di rete. Per i clienti nel mercato libero, il costo della potenza è esattamente lo stesso, a differenza della “quota energia”.

La quota potenza è dunque una delle voci non negoziabili della bolletta e si paga in modo differenziato tra gli utenti. I consumatori domestici e i consumatori non domestici fino a 30 kW pagano la quota mensile su tutta la potenza impegnata contrattualmente, anche se non effettivamente utilizzata. Dal 2008, invece, i consumatori industriali – o comunque con potenze > 30 kW – pagano il corrispettivo mensile solo sulla potenza effettivamente utilizzata nel mese (così come misurata dal contatore).

In generale, il costo del trasporto dell’energia elettrica dipende da tre componenti: (1) il punto di prelievo; (2) la potenza in kW impegnata per contratto; (3) l’energia consumata in kWh. Nel caso delle PMI, il costo unitario a kW è il triplo rispetto al consumatore domestico, essendo sui 60 €/kW. Risulta quindi importante quindi evitare – laddove l’attività lo consenta – di utilizzare i macchinari simultaneamente e impiegare invece la potenza a disposizione in modo efficiente nel tempo.

Il fatto che il costo a kW dell’energia elettrica che pagate in bolletta dipenda, in alcune delle varie componenti presenti, anche dalla potenza contrattualmente impegnata spiega perché i fornitori di energia tendano a farvi fare un aumento della potenza impegnata con la scusa che sopra i 16,5 kW non c’è il limitatore di potenza. Perciò, per valutazioni in tal senso è consigliabile verificare periodicamente di avere prelievi massimi di potenza compatibili con la propria disponibilità contrattuale.

Si noti che, poiché solo alcuni clienti (i clienti domestici e i clienti non domestici con potenza impegnata fino a 30 kW) pagano il corrispettivo mensile fisso (quota potenza) sulla potenza contrattuale, una riduzione della potenza impegnata contrattualmente può generare dei risparmi (peraltro minimi) in bolletta solo per tali utenze, mentre non comporta alcun vantaggio per i consumatori industriali o comunque con impegno di potenza > 30 kW, che la pagano già in proporzione all’utilizzo.

Infine, se vuoi risparmiare sulle tue bollette di luce e di gas con una scelta “intelligente” e informata dei rispettivi fornitori, ti suggerisco la guida più completa e aggiornata sull’argomento (accompagnata da un comparatore di prezzi), che puoi trovare qui. Perché continuare a pagare l’energia, infatti, ben più della media?

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