Switching fornitura elettrica: tempistiche previste

Non tutti sanno che cambiare il proprio fornitore di energia elettrica (ossia il cosiddetto “switching” della fornitura elettrica) è una procedura gratuita e oggi veloce che non comporta interruzione del servizio elettrico né la sostituzione del contatore. Pertanto, il consumatore può cambiare il gestore sul mercato libero se e quando lo desidera e può tornare al Servizio di Maggior Tutela in ogni momento, fin quando questo esisterà. Ogni cliente, inoltre, con le nuove normative può recedere il contratto senza penali né spese di chiusura, ed eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.

Puoi sottoscrivere un contratto di energia elettrica con una tariffa più conveniente con un nuovo fornitore attraverso lo “switch”, procedura molto semplice effettuabile telefonicamente oppure direttamente online tramite il nuovo fornitore. Sarà infatti quest’ultimo a cancellare il contratto precedente (ovvero a farvi “recedere” dal contratto in essere, come si dice in gergo). Lo switch, peraltro, ti lascia libero di cambiare nuovamente gestore in futuro, ed eventualmente di tornare al regime di Maggior Tutela.

Quando cambi il fornitore di energia elettrica, puoi usufruire di una tariffa più bassa della materia prima, ovvero della “componente energia” che compare in bolletta. Le altre componenti della bolletta – come gli oneri generali di sistema, i servizi di rete e le imposte – rimangono invece invariate quando si effettua un cambio del fornitore. Tali voci, comunque, dipendono dalla tipologia di cliente, domestico o non domestico, e dalla tariffa applicata: TD per i domestici e BTA per usi diversi dalle abitazioni.

Le modalità e le tempistiche della procedura sono state definite dall’ Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e valgono per tutti i gestori. Per effettuare l’operazione del passaggio di gestore, occorre solamente avere a portata di mano tutte le informazioni e i dati necessari per attivare il nuovo contratto via telefono o via Internet, che sono in pratica le seguenti:

  • Dati dell’intestatario del contratto: nome, cognome e codice fiscale;
  • Dati fornitura: indirizzo e codice POD (o “punto di consegna”), che trovate sulla bolletta;
  • Recapito telefonico e/o un indirizzo mail;
  • Codice IBAN per l’eventuale domiciliazione bancaria (SDD)

Dal 1° giugno 2016, il cambio del fornitore di elettricità ha tempi più veloci e una maggiore semplicità. Tutte le operazioni per passare a un nuovo venditore sono infatti svolte in modo centralizzato attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII), la banca dati nazionale gestita da un soggetto “terzo” rispetto ai diversi operatori del mercato. Il SII è stato voluto dall’Autorità (Arera) per rendere più trasparente ed efficiente lo scambio di informazioni tra chi opera nei settori dell’energia elettrica e del gas.

Con le nuove regole approvate dall’Authority (Delibera 487/2015/R/eel), “quando il cliente decide di cambiare fornitore (cioè di effettuare il cosiddetto “switching”) continua a confrontarsi solo con il venditore, ma quest’ultimo si rivolgerà non più al singolo distributore locale bensì al Sistema Informativo Integrato (SII), dove potrà realizzare l’operazione in tempi certi e definiti”. Questa riforma permette di non avere discriminazione tra operatori, barriere informative o vantaggi di posizione.

In pratica, le tempistiche di switching vengono ridotte a tre settimane, mentre prima erano di circa un mese (la richiesta di switching con decorrenza il primo giorno del mese potrà essere formulata fino al giorno 10 del mese precedente). Viene poi definito un unico processo, indifferenziato per tempistiche di esecuzione, anche nei casi in cui l’operatore che acquisisce il nuovo cliente decida di avvalersi del cosiddetto “switching con riserva” (cioè annullabile, una volta note alcune informazioni relative al cliente finale).

Dunque, per utenze domestiche e utenze non domestiche alimentate in bassa tensione le tempistiche sono ridotte a 21 giorni. Per effetto di tale delibera, a seguito della firma di un nuovo contratto di fornitura nei primi giorni del mese N si potrà passare con il nuovo fornitore a partire dal 1° giorno del mese N+1. Pertanto, affinché si possa perfezionare il recesso, il venditore uscente dovrà ricevere la comunicazione relativa entro il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.

Finché lo switching non si è perfezionato, il cliente è ancora servito dal vecchio fornitore di energia elettrica, dal quale riceverà l’ultima bolletta di conguaglio, con relativa ultima lettura effettiva del contatore. Inoltre, con la Delibera 302/2016 (che abroga la precedente delibera n. 144/07), l’Autorità per l’Energia ha puntualizzato che il diritto di recesso non può essere sottoposto a penali né a spese di chiusura e che eventuali clausole in tal senso si considerano non apposte.

Infine Arera, con Delibera 783/2017/R/com del 23 novembre 2017 ha disposto la modifica, a partire dal 15 febbraio 2018, della disciplina del recesso per cambio fornitore, nel caso in cui all’invio della comunicazione di recesso non faccia seguito il conseguente switching necessario per garantire l’esecuzione del nuovo contratto di fornitura concluso dal cliente, ed è stato previsto che, qualora lo switching non si perfezioni, il cliente finale continui a rimanere servito dal venditore precedente.

Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare venditore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il termine di preavviso del diritto di recesso del cliente finale non potrà essere superiore a un mese. In questo caso, il recesso è esercitato direttamente dal cliente finale. Anche il venditore, operante nel libero mercato e qualora previsto nel contratto di fornitura, ha diritto di recedere con un termine di preavviso (presentato in forma scritta) non inferiore a sei mesi.

Ricordiamo che, se la sottoscrizione del contratto di fornitura elettrica è avvenuta al di fuori della sede o degli uffici commerciali del nuovo fornitore, il cliente ha diritto di usufruire del cosiddetto “diritto di ripensamento”: cioè potrà comunicare entro 14 giorni dalla consegna della proposta contrattuale (o dalla ricezione della copia del contratto in caso di contratto a distanza) la decisione di rinunciare al contratto col nuovo venditore e svincolarsi, così, dall’impegno preso con il venditore stesso.

Si noti che alla conclusione del contratto, se previsto dalle condizioni sottoscritte, il nuovo gestore potrà richiedere un deposito cauzionale. In pratica, ciò succede se scegliamo di pagare con il bollettino postale e non con la domiciliazione bancaria. L’importo della cauzione non potrà superare gli 11,5 euro per ogni kW di potenza impegnata contrattualmente prevista (quindi, nel caso ad esempio di 3,5 kW di potenza impegnata, l’importo non potrà essere superiore a 11,5 euro x 3,5 = 40,25 euro).

Puoi trovare maggiori informazioni sull’argomento e, soprattutto, abbattere notevolmente la tua bolletta energetica con la guida pratica alla scelta del fornitore luce e gas sul mercato libero, che puoi trovare qui. Non capisco, infatti, perché in Italia si debba continuare a pagare l’energia più che in tutta l’Europa!

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